INPS – Messaggio 17 ottobre 2013, n. 16693

Ripetizione di indebiti conseguenti a riliquidazioni di Tfs calcolati su due quote ai sensi dell’abrogato art. 12, comma 10, della legge 122/2010 e determinati e corrisposti dopo il 30 ottobre 2012.

Pervengono a questa direzione quesiti relativi al recupero delle riliquidazioni di importo negativo conseguenti a TFS calcolati con le due quote e determinati/corrisposti dopo il 30 ottobre 2012.

Si ribadisce quanto già indicato nel punto 1.4 del Messaggio Hermes n. 12856 del 7 agosto scorso. Pertanto, diversamente da quanto disposto dall’art. 1, commi 98-101, della legge 228/2012 circa la non ripetibilità di eventuali maggiori importi erogati in relazione a prestazioni determinate entro il 30 ottobre 2012, qualora il risultato negativo della riliquidazione d’ufficio sia relativo a pratiche senza rate determinate dopo il 30 ottobre 2012 o a pratiche con piano rateale chiuso dopo tale data ovvero con piani rateali ancora in corso aventi in ogni caso la data dell’ordinativo dell’ultima rata successiva al 30 ottobre 2012, la suddetta riliquidazione dovrà essere determinata e contabilizzata per procedere al recupero dell’importo indebitamente erogato. Conseguentemente per i Tfs interessati da queste riliquidazioni va tempestivamente iniziato un procedimento di rivalsa (per le buonuscite il termine di prescrizione è di un anno dalla emissione del mandato di pagamento del TFS precedente).

Si rammenta che il procedimento va avviato attraverso l’invio all’interessato o ai suoi superstiti od eredi, con raccomandata con ricevuta di ritorno, di una nota nella quale venga spiegata l’origine dell’importo negativo e le modalità con le quali può avvenire la restituzione. A tal proposito si fa presente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il recupero può avvenire mediante trattenuta sul trattamento pensionistico entro i limiti di legge (un quinto).

A questo scopo si allega un fac simile di comunicazione da utilizzare.

Allegato

FAC SIMILE DI COMUNICAZIONE

Indebito conseguente alla riliquidazione del trattamento di fine servizio

Gentile signora/e,

in conformità a quanto disposto dall’art. 7 della Legge 241/90, si comunica quanto segue.

Questo Istituto ha provveduto con mandato n.° ………a liquidare a Suo favore il trattamento di fine servizio (TFS) di € ………

Tuttavia, il calcolo che ha portato all’individuazione dell’ammontare di tale prestazione non ha potuto tenere conto che, al momento in cui il Suo TFS è stato erogato, era stato ripristinato il computo di tale prestazione secondo le modalità operanti fino al 31/12/2010.

Tale ripristino, infatti, è stato introdotto dall’art. 1 del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185 (decaduto senza essere convertito in legge, il cui contenuto ed i relativi effetti prodotti sono stati fatti salvi dall’art. 1, comma 98, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) il quale ha abrogato l’art. 12, comma 10, della legge 122/2010 che aveva cambiato le regole di calcolo a partire dal gennaio 2011.

In conseguenza di ciò il trattamento di fine servizio a Lei spettante è inferiore rispetto a quanto erroneamente corrisposto.

Pertanto, per le ragioni sopra esposte, ricalcolando il Suo trattamento di fine servizio, risulta un debito a Suo carico di € ….. che Lei può saldare concordando la modalità con questa direzione.

Premesso quanto sopra, qualora Lei non dovesse restituire la somma a Suo debito entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente, l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici provvederà (entro il limiti del quinto delle competenze mensili come previsto dalla normativa vigente) al recupero sul Suo trattamento pensionistico della somma di € ……, indebitamente corrisposta.

Contro tale atto è ammesso ricorso al Comitato di Vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti dello Stato o loro superstiti a al Comitato di Vigilanza per le prestazioni ai dipendenti i degli Enti Locali o loro superstiti entro 30 giorni dal ricevimento della presente.