INPS – Messaggio 17 ottobre 2013, n. 16693
Ripetizione di indebiti conseguenti a riliquidazioni di Tfs calcolati su due quote ai sensi dell’abrogato art. 12, comma 10, della legge 122/2010 e determinati e corrisposti dopo il 30 ottobre 2012.
Pervengono a questa direzione quesiti relativi al recupero delle riliquidazioni di importo negativo conseguenti a TFS calcolati con le due quote e determinati/corrisposti dopo il 30 ottobre 2012.
Si ribadisce quanto già indicato nel punto 1.4 del Messaggio Hermes n. 12856 del 7 agosto scorso. Pertanto, diversamente da quanto disposto dall’art. 1, commi 98-101, della legge 228/2012 circa la non ripetibilità di eventuali maggiori importi erogati in relazione a prestazioni determinate entro il 30 ottobre 2012, qualora il risultato negativo della riliquidazione d’ufficio sia relativo a pratiche senza rate determinate dopo il 30 ottobre 2012 o a pratiche con piano rateale chiuso dopo tale data ovvero con piani rateali ancora in corso aventi in ogni caso la data dell’ordinativo dell’ultima rata successiva al 30 ottobre 2012, la suddetta riliquidazione dovrà essere determinata e contabilizzata per procedere al recupero dell’importo indebitamente erogato. Conseguentemente per i Tfs interessati da queste riliquidazioni va tempestivamente iniziato un procedimento di rivalsa (per le buonuscite il termine di prescrizione è di un anno dalla emissione del mandato di pagamento del TFS precedente).
Si rammenta che il procedimento va avviato attraverso l’invio all’interessato o ai suoi superstiti od eredi, con raccomandata con ricevuta di ritorno, di una nota nella quale venga spiegata l’origine dell’importo negativo e le modalità con le quali può avvenire la restituzione. A tal proposito si fa presente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il recupero può avvenire mediante trattenuta sul trattamento pensionistico entro i limiti di legge (un quinto).
A questo scopo si allega un fac simile di comunicazione da utilizzare.
Allegato
FAC SIMILE DI COMUNICAZIONE
Indebito conseguente alla riliquidazione del trattamento di fine servizio
Gentile signora/e,
in conformità a quanto disposto dall’art. 7 della Legge 241/90, si comunica quanto segue.
Questo Istituto ha provveduto con mandato n.° ………a liquidare a Suo favore il trattamento di fine servizio (TFS) di € ………
Tuttavia, il calcolo che ha portato all’individuazione dell’ammontare di tale prestazione non ha potuto tenere conto che, al momento in cui il Suo TFS è stato erogato, era stato ripristinato il computo di tale prestazione secondo le modalità operanti fino al 31/12/2010.
Tale ripristino, infatti, è stato introdotto dall’art. 1 del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185 (decaduto senza essere convertito in legge, il cui contenuto ed i relativi effetti prodotti sono stati fatti salvi dall’art. 1, comma 98, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) il quale ha abrogato l’art. 12, comma 10, della legge 122/2010 che aveva cambiato le regole di calcolo a partire dal gennaio 2011.
In conseguenza di ciò il trattamento di fine servizio a Lei spettante è inferiore rispetto a quanto erroneamente corrisposto.
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, ricalcolando il Suo trattamento di fine servizio, risulta un debito a Suo carico di € ….. che Lei può saldare concordando la modalità con questa direzione.
Premesso quanto sopra, qualora Lei non dovesse restituire la somma a Suo debito entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente, l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici provvederà (entro il limiti del quinto delle competenze mensili come previsto dalla normativa vigente) al recupero sul Suo trattamento pensionistico della somma di € ……, indebitamente corrisposta.
Contro tale atto è ammesso ricorso al Comitato di Vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti dello Stato o loro superstiti a al Comitato di Vigilanza per le prestazioni ai dipendenti i degli Enti Locali o loro superstiti entro 30 giorni dal ricevimento della presente.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio n. 2296 del 21 giugno 2023 - Precisazioni sulle riliquidazioni del trattamento di fine servizio (TFS) attraverso il canale telematico
- INPS - Messaggio n. 2457 del 30 giugno 2023 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR “Gestione Integrata Indebiti” - Rilascio del servizio “Recupero Indebiti” con accesso dal portale istituzionale
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- Istruzioni operative per l’utilizzo del canale telematico TFS - Precisazioni sull’avvio in modalità esclusiva del canale telematico TFS-TFR - INPS - Circolare 04 novembre 2022, n. 125
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 giugno 2022, n. 19948 - La ripetizione delle somme indebitamente erogate al dipendente, quale "ripetizione dell'indebito" ai sensi dell'art. 2033 c.c., riguarda esclusivamente le somme da quest'ultimo effettivamente…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 30550 depositato il 3 novembre 2023 - In tema di pensioni si estende anche alle azioni di ripetizione d’indebito ove ad esse sia sottesa comunque una controversia sul rapporto pensionistico, il quale costituisca…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…