INPS – Messaggio 17 ottobre 2022, n. 3767
Prestazione economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 106
A decorrere dal 1° luglio 2022, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, l’importo massimo della retribuzione giornaliera previsto ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità è elevato a 120 euro, secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 106.
Al riguardo, per quanto attiene alla tutela previdenziale della malattia, la circolare n. 132/2021, riepilogativa della normativa di riferimento, al paragrafo 2.4 precisa che: “Per gli assicurati al FPLS con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro autonomo o a prestazione – vale a dire soggetti titolari di rapporti di lavoro di “durata limitata” di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182 – ai fini del calcolo dell’indennità economica di malattia si tiene conto di un massimale giornaliero di retribuzione (cfr. l’art. 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48). Si ricorda che detto massimale giornaliero è rilevante anche ai fini della determinazione della contribuzione dovuta (cfr. la circolare n. 124/2017 e il messaggio n. 2563/2021)”.
In linea con quanto illustrato nella predetta circolare, l’attuale massimale, pari a 120 euro, viene applicato agli eventi di malattia verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2022.
Nulla risulta innovato, invece, in merito al requisito minimo contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto all’indennità di malattia (cfr. l’art. 66, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) che è pari ad almeno 40 contributi giornalieri dovuti o versati, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento morboso fino alla data di inizio dell’evento.
Per quanto concerne le prestazioni di maternità, si confermano le indicazioni fornite nella circolare n. 182/2021, salvo l’ultimo capoverso del paragrafo 3, che risulta superato dalla novella normativa di cui al menzionato articolo 10, comma 1, della legge n. 106/2022.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2022, per tutti i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di maternità sono calcolate su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro.
Si forniscono, di seguito, le indicazioni su come devono essere calcolati i periodi antecedenti e successivi all’entrata in vigore della nuova disposizione in esame:
– le domande di indennità che hanno a oggetto periodi di maternità o paternità dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato ricadenti, interamente o parzialmente, nel periodo di vigenza della novella normativa (dal 1° luglio 2022), sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro;
– le domande aventi a oggetto periodi di maternità o paternità interamente antecedenti al 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro;
– le domande di indennità aventi a oggetto periodi di congedo parentale dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato interamente ricadenti prima del 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100 euro; mentre le domande aventi a oggetto periodi di congedo parentale con decorrenza a partire dal 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro;
– le domande di indennità relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nel periodo antecedente il 1° luglio 2022 e in parte dopo tale data, sono suddivise liquidando ciascun periodo secondo l’importo massimo della retribuzione giornaliera vigente al momento della fruizione.
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