INPS – Messaggio 18 giugno 2013, n. 9877
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2013 n. 165” (ndr art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165).Diffusione agli organi dell’Istituto ed al personale.
Con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che si allega al presente messaggio, è stato adottato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo n. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, vigente dal 19 giugno 2013, pubblicato sul sito internet dell’Istituto.
Ai sensi del citato art. 54, così come sostituito dall’ art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il nuovo codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, definisce “i doveri minimi di diligenza lealtà imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare”, prevedendo, tra l’altro, nell’ambito dei “principi generali” di cui all’art. 3, che gli stessi debbano:
– osservare la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa;
– svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare;
– rispettare i principi di integrità correttezza, buona fede, proporzionalità obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, ed agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
– non usare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni d’ufficio ed evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione, nel presupposto che prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono state conferite;
– esercitare i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia, in una logica di contenimento dei costi che non pregiudichi la qualità dei risultati.
In ossequio ai suddetti “principi generali”, il “Codice” contempla a carico del pubblico dipendente:
– il divieto assoluto di chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, nonché quello di accettare regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore;
– obblighi di comunicazione, tra cui quello relativo all’adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio;
– obblighi di astensione in presenza di situazioni di conflitto di interessi, alcune delle quali individuate nell’ambito delle attività di conclusione ed esecuzione di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione;
– obblighi afferenti il comportamento in servizio, ed in particolare nei confronti del pubblico, tra cui quelli concernenti il rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione nell’utilizzo dei beni strumentali e l’osservanza della normativa in materia di permessi di astensione dal lavoro;
– obblighi relativi al comportamento da tenere “nei rapporti privati”.
Inoltre, ai fini della “prevenzione della corruzione”, il dipendente è tenuto a rispettare le “le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione”, nonché a prestare la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione ed a segnalare al proprio superiore eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
In attuazione di quanto già previsto dal citato art. 54, ulteriori, specifiche disposizioni sono riservate ai dirigenti, cui è fatto obbligo, tra l’altro, di dichiarare il possesso di partecipazioni azionarie e interessi finanziari che possano porli in conflitto di interesse con la funzione pubblica esercitata, di curare il benessere organizzativo della struttura cui sono preposti e di assicurare l’esercizio dell’azione disciplinare di competenza.
La violazione delle disposizioni contenute nel Codice, “nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione”, è fonte di responsabilità disciplinare ed eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.
Le sanzioni disciplinari applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi e, ai fini della determinazione delle stesse, “la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’amministrazione di appartenenza”.
Sono previsti casi di applicazione della sanzione espulsiva, ed è rimessa al contratti collettivi l’individuazione di ulteriori criteri di determinazione delle sanzioni irrogabili in relazione alle tipologie di violazione del “Codice”.
Il Codice prevede l’estensione degli obblighi di condotta dallo stesso previsti, “per quanto compatibili”, a “tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione”.
A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, devono essere inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal “Codice”.
Alla prevista la pubblicazione del D.P.R. n. 62/2013 nel portale istituzionale – come detto già avvenuta – dovrà seguire la pubblicazione nella rete intranet dell’Istituto. Il Codice, inoltre, deve essere consegnato in copia, e fatto sottoscrivere, ai nuovi assunti, “contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all’atto di conferimento dell’incarico”.
Sono, altresì, previste specifiche attività di vigilanza e monitoraggio annuale sullo stato di attuazione del Codice ed attività formative e di aggiornamento dei dipendenti per la piena conoscenza dei contenuti dello stesso.
Tutto ciò premesso, si evidenzia che il nuovo Codice abroga il precedente, adottato con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 28.11.2000, già allegato ai vigenti Regolamenti di disciplina del personale dell’Istituto delle Aree A, B, C, del personale con qualifica di dirigente e del personale delle Aree professionisti e medica.
Si rappresenta, inoltre, che, nelle more dell’espletamento delle procedure di adozione, da parte dell’Istituto, di un proprio codice di comportamento che, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, specifichi ed integri la normativa contenuta nel Codice, le disposizioni del citato decreto presidenziale n. 62/2013 dovranno essere osservate da tutto il personale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 17 del citato D.P.R. n. 62/2013, il presente messaggio viene trasmesso, tramite e-mail, agli Organi dell’Istituto e a tutti i dipendenti.
I Direttori centrali e regionali provvederanno, per gli ambiti di rispettiva competenza, a notificare il presente messaggio anche tramite raccomandata, con avviso di ricevimento, al personale assente dal servizio a qualsiasi titolo.
Allegato
(D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62)