INPS – Messaggio 18 giugno 2020, n. 2492
Chiarimenti riguardanti la platea dei soggetti destinatari della sospensione contributiva ex art. 61 comma 2 lett. t) del decreto-legge n. 18/2020 e s.m.i.
Come noto, le disposizioni di cui all’articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, hanno esteso la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 ad una platea di soggetti, annoverati, nel medesimo comma 2, dalla lettera a) alla lettera t) (cfr. da ultimo la circolare n. 64/2020).
Ciò premesso, a seguito del parere reso noto dall’ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si rappresenta quanto segue, ad integrazione del messaggio n. 1837/2020, con specifico riferimento ai soggetti di cui alla lett. t) recante “organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”.
L’Ufficio Legislativo ha, in via preliminare, chiarito che la formulazione della disposizione di cui alla sopra riportata lett. t) è la medesima contenuta nella previsione dell’art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, in materia di terzo settore.
Parallelamente, ha evidenziato – anche in coerenza con un analogo orientamento espresso in merito dall’Agenzia delle Entrate – che le cooperative sociali ex lege n. 381/1991 “in qualità di Onlus di diritto sono riconducibili, a tutti gli effetti, all’interno del perimetro definito dall’art. 104, comma 1”.
Si può, quindi, affermare che le predette cooperative sociali rientrino nella previsione di cui all’art. 61, comma 2, lett. t) del decreto-legge in oggetto, anche in assenza di una specifica iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, previsto dal richiamato D.Lgs 117/2017.
Il citato Dicastero, pronunciandosi a favore dell’inclusione delle cooperative sociali – indipendentemente della loro iscrizione al Registro delle Onlus – nell’alveo dei beneficiari della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 in oggetto, in quanto iscritti all’Albo Cooperative detenuto dal MISE, ha precisato che i Consorzi di cui all’articolo 8 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 non possono, al contrario, essere qualificate Onlus, laddove non siano formati al 100% da cooperative sociali.
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