INPS – Messaggio 18 novembre 2013, n. 18640
Elaborazione centrale delle dichiarazioni di ricovero rese dagli invalidi civili per gli anni 2010 e 2011.
Premessa
Come illustrato con il messaggio n. 7650 del 4 maggio 2012, ai titolari di prestazioni assistenziali è stato richiesto chiesto di rilasciare alcune dichiarazioni di responsabilità per accertare la permanenza dei requisiti alla prestazione medesima.
In particolare, gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento sono tenuti a dichiarare la sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito (art. 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Anche i titolari di indennità di frequenza devono rendere analoga dichiarazione relativa alla eventuale sussistenza di uno stato di ricovero incompatibile con la prestazione (art. 3 della legge n. 289/1990).
Si comunica ora che, a livello centrale, si è provveduto alla elaborazione delle dichiarazioni rese dagli interessati per l’anno 2011 e quelle relative all’anno 2010, rientrate a seguito di sollecito.
1. Operazioni preliminari: aggiornamento del DB pensioni
Sono state elaborate le dichiarazioni relative ai ricoveri dei soggetti titolari di indennità di accompagnamento (infra e ultra sessantacinquenni) e di indennità di frequenza (fasce dalla 47 alla 50).
Sono considerati rilevanti i periodi di ricovero superiori a 29 giorni.
Per le posizioni interessate dalla lavorazione, il database delle pensioni è stato aggiornato con le informazioni relative al ricovero.
In particolare per tutte le posizioni rientrate con l’informazione di ricovero totalmente gratuito, sono stati aggiornati i campi di seguito indicati:
– GP2IC21Z con la decorrenza iniziale del ricovero;
– GP2IC22Z con la decorrenza finale del ricovero;
– GP2IC23 con il codice di ricovero (nello specifico codice 01 cioè ricovero totalmente gratuito)
Nel caso in cui la dichiarazione sia stata resa con riferimento a una prestazione nel frattempo trasferita ad altra sede, l’aggiornamento è stato effettuato sulla nuova posizione.
Non sono state elaborate le pensioni eliminate e quelle per le quali erano già presenti periodi di ricovero sovrapposti anche solo parzialmente.
Tali posizioni sono state listate e verranno inviate alle Sedi per le necessarie verifiche.
2. Elaborazione delle informazioni
All’aggiornamento del data base pensioni è immediatamente seguita la lavorazione centrale per il ricalcolo delle prestazioni.
La ricostituzione ha provveduto a memorizzare le seguenti informazioni.
2.1 Dati relativi alla movimentazione
CAMPO | VALORE |
GP1CMPNTIP | DB |
GP1FMPNTIP | 1 |
GP1DMPN | Data dell’elaborazione |
GP1NUTS | anno di decorrenza di calcolo degli arretrati |
GP1NRCHGRN | mese di decorrenza di calcolo degli arretrati |
GP1CPRD | DPA |
2.2 Dati relativi al diario
CODICE AZIONE | LITERAL |
373 | RICOSTITUZIONE PER MOD. ICRIC – ACCASPS |
PENSIONI | SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI |
Uselli | Blandamura |
3. Criteri di elaborazione
Sono state elaborate sia le pensioni con conguaglio a credito del pensionato, sia quelle che non subiscono variazioni, sia quelle con conguaglio a debito.
3.1 Pensioni senza conguaglio
Nel caso in cui i dati di ricovero non abbiano comportato conguagli per i periodi precedenti, le procedure hanno provveduto al solo aggiornamento del data base delle pensioni.
3.2 Pensioni con conguaglio a credito
Nel caso in cui, nonostante la memorizzazione delle informazioni trasmesse, si siano prodotti conguagli a credito, le procedure hanno provveduto a ricostituire la pensione e ad aggiornare il database delle pensioni con i nuovi dati. Il ricalcolo è stato effettuato con arretrati al 30 novembre 2013. L’eventuale rata di pensione aggiornata viene posta in pagamento a partire dal mese di dicembre 2013.
Sono stati “validati” e posti in pagamento i conguagli di importo fino a 500,00 euro.
3.3 Pensioni con conguaglio a debito
Il conguaglio a debito è stato calcolato con riferimento all’ultima rata estratta. La data di fine calcolo arretrati è pertanto “novembre 2013” e l’importo di pensione aggiornato è posto in pagamento dalla rata di dicembre 2013.
I conguagli a debito fino a 12,00 euro non vengono recuperati, in applicazione della determina presidenziale n. 45 del 1° luglio 2010.
Per l’impostazione degli eventuali piani di recupero centrale sulla pensione sono stati seguiti i criteri consueti.
I recuperi impostati a livello centrale saranno avviati a partire dalla rata di pensione di febbraio 2014 per consentire agli interessati, una volta ricevuta la comunicazione, di contattare la Sede per la eventuale rettifica di dichiarazioni erroneamente trasmesse.
A tutte le pratiche di indebito prelevate dalla nuova procedura Recupero indebiti reingegnerizzata è stata attribuita la numerazione della serie numerica 10 milioni e sono state memorizzate nei seguenti stati:
– piano di recupero impostato dal centro: “in corso di recupero”;
– gestione del recupero a cura della Sede:
– se la notifica di indebito è stata spedita centralmente: “inviata notifica”;
– se non è stato possibile inviare la notifica del debito a livello centrale (pensionato residente all’estero, impossibilità di spedizione per anomalie nell’anagrafica, ecc): “da definire”. La notifica del debito sarà a cura della Sede.
Nel caso delle Sedi per le quali, al momento della ricostituzione centrale, non era ancora avvenuta la migrazione dei dati nella nuova procedura Recupero indebiti reingegnerizzata, la memorizzazione delle pratiche nella procedura Recupero indebiti Eap è avvenuta con i consueti criteri:
– gli indebiti con recupero diretto sono stati memorizzati con serie numerica 3.000.000 e stato “in corso di recupero”;
– Gli indebiti per i quali non è stato possibile attivare il recupero diretto, e la cui gestione sarà a cura della Sede, sono stati memorizzati con:
– numero di indebito con serie numerica 5.000.000 se la notifica di indebito è stata spedita centralmente. Queste pratiche sono state memorizzate con stato 4 (“emessa lettera”).
– numero di indebito compreso tra 1.000.000 e 1.999.999 se non è stato possibile inviare la notifica del debito a livello centrale (pensionato residente all’estero, impossibilità di spedizione per anomalie nell’anagrafica, ecc). Queste pratiche sono state memorizzate con stato 1 (“da definire”). La notifica del debito sarà a cura della Sede.
Come specificato al successivo punto 5, per tutte le posizioni con conguagli negativi è in corso di spedizione la notifica di indebito a cura della Direzione Generale.
4. Procedura pensioni da verificare
Nell’applicazione “PENSIONI DA VERIFICARE” di cui al messaggio n. 12649 del 10 maggio 2010, collocata nella Intranet dell’Istituto, area “Assicurato Pensionato”, sezione “Area Flussi”, sono disponibili:
– le pensioni con conguagli da validare a cura delle Sedi (lista PENS0013);
– le pensioni che non è stato possibile ricostituire in via automatica e che dovranno pertanto essere immediatamente ricostituite dalle Sedi (lista PENS0011);
– le prestazioni ricondotte ad importo zero a seguito dell’elaborazione centrale (lista PENS0032).
5. Comunicazioni agli interessati
Agli interessati viene inviata apposita comunicazione.
Al fine di agevolare le strutture di produzione e per fornire ai pensionati eventuali chiarimenti sul calcolo e sui conguagli effettuati, è stato predisposto come di consueto il mod. TE08, disponibile in INTRANET, sezione “Assicurato Pensionato” – STAMPEWEB: stampa elaborati pensioni.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 aprile 2022, n. 12618 - L'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia…
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- INPS - Messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023 - Corresponsione dell’incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS - Articolo 1, comma 310, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 42618 depositata il 19 ottobre 2023 - In tema di verifica fiscale, di dichiarazioni etero accusatorie rese alla Guardia di Finanza dalla persona soggetta all'accertamento amministrativo senza…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 2, sentenza n0. 149 depositata il 22 febbraio 2023 - L’intero reddito Ires prodotto dalle Asl, e non solo quello derivante dagli immobili dedicati all’attività di ricovero in senso…
- INPS - Messaggio n. 3347 del 26 settembre 2023 - Rilascio della procedura informatica per la presentazione della dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…