INPS – Messaggio 18 novembre 2019, n. 4230
Riepilogo disposizioni normative ed operative per la gestione dei ricorsi amministrativi in materia di Assegno per il Nucleo Familiare ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335
1. Premessa
A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute in merito ai ricorsi amministrativi in materia di Assegno per il Nucleo Familiare (NOTA 1) per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata (NOTA 2), si riepilogano di seguito le competenze degli uffici e le principali casistiche di contenzioso in merito.
2. Modello organizzativo per il contenzioso amministrativo della Gestione Separata.
I ricorsi amministrativi di competenza del Comitato Amministratore del Fondo per la gestione speciale dei lavoratori autonomi (NOTA 3) che opera, per la gestione dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata, a livello centrale, sono gestiti in base alla seguente articolazione secondo il modello organizzativo già adottato dall’Istituto (NOTA 4).
La Direzione provinciale è responsabile:
– delle attività di ricezione dei ricorsi, del controllo formale e della raccolta completa ed esaustiva di tutti gli elementi necessari all’espletamento dell’attività istruttoria;
– della redazione della Scheda Istruttoria che trasmette, unitamente al ricorso, alla struttura regionale.
La Direzione regionale è responsabile:
– dell’esame e della prima valutazione di merito degli elementi di istruttoria raccolti ed evidenziati a livello provinciale;
– dell’approfondimento degli stessi e della predisposizione della motivata Relazione istruttoria e della Proposta di deliberazione che, previa validazione del Direttore regionale, inoltra alla competente Direzione centrale.
Le Direzioni centrali competenti per materia sono responsabili:
– dell’omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale degli indirizzi relativi alla Gestione Separata nelle materie oggetto dei ricorsi amministrativi;
– della verifica e conferma della Relazione istruttoria e della Proposta di deliberazione predisposte dalla Sede regionale;
– della valutazione finale e dell’inoltro del fascicolo elettronico completo all’Area dirigenziale degli Organi Collegiali, previa validazione del Direttore centrale.
L’Area dirigenziale degli Organi Collegiali è responsabile:
– della verifica della completezza dei fascicoli elettronici dei ricorsi amministrativi e della loro trasmissione al Comitato Amministratore del Fondo per la gestione speciale dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
– dell’inserimento dei ricorsi nell’Ordine del giorno delle sedute dei Comitati;
– dell’inserimento in procedura DicaWEB delle deliberazioni assunte dai Comitati per la successiva esecuzione.
3. Aspetti normativi e contenzioso
Il D.M 27.05.1998, attuativo dell’art. 59, co. 16, L. 449/1997, ha disciplinato l’estensione della disciplina dell’ANF agli iscritti alla gestione separata, adattandola alla tipologia di lavoratori, relativamente alla composizione del nucleo, ai limiti e alla composizione del reddito (NOTA 5).
Successivamente il Decreto del Ministro del Lavoro del 4.4.2002, “Attuazione dell’art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n.388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”, all’art. 5 ha previsto che:
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, agli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e tenuti al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, è estesa la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
2. L’assegno è corrisposto dalla competente gestione separata, in relazione alle modalità di attribuzione della specifica contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati a decorrere dal mese di febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione. L’assegno è erogato con pagamento diretto da parte delle strutture periferiche dell’INPS.
3. Ai soggetti indicati al comma 1, l’assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività indicate all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. L’assegno spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 2, comma 10, della legge n. 153/1988 e da lavoro di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
L’Assegno per il Nucleo Familiare viene erogato solo per i mesi dell’anno che risultano coperti dalla specifica contribuzione. L’erogazione delle prestazioni è collegata alle modalità di accredito dei contributi.
La verifica del diritto alla prestazione familiare deve accertare:
1. sia la presenza di requisiti soggettivi, quali: l’iscrizione esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, legge 335/95, (ad es. parasubordinati, collaboratori e figure assimilate, liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche), il versamento dell’aliquota contributiva comprensiva della quota aggiuntiva (attualmente pari a 0,72%), destinata al finanziamento dell’Assegno per il nucleo familiare e della maternità;
2. sia la presenza di requisiti oggettivi, previsti dalla L. n.153/1988 istitutiva dell’ANF, relativamente al reddito del nucleo familiare ed alla composizione del nucleo stesso.
Il contenzioso che viene instaurato da parte dei lavoratori iscritti alla gestione separata è riassumibile nelle tipologie di seguito descritte:
1. Contestuale iscrizione ad altre forme obbligatorie di previdenza gestite dall’Istituto o essere titolari di pensione per il periodo di interesse.
Il D.M. 27/05/1998 attuativo del comma 16 dell’art. 59 della legge n. 449/1997, all’art.4 precisa che “A decorrere dal 1° gennaio 1998 agli iscritti alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è estesa la disciplina dell’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153. Dal beneficio sono esclusi i lavoratori iscritti ad altre forme obbligatorie ed i pensionati”.
La verifica deve essere effettuata accedendo agli archivi dell’Istituto sia come posizione di soggetto contribuente che come posizione di assicurato/pensionato. L’eventuale iscrizione ad altra gestione per periodi coincidenti non può determinare il riconoscimento della prestazione.
2. Assenza di copertura contributiva per il periodo richiesto
Considerato che l’erogazione delle prestazioni in questione è strettamente collegata alle modalità di accredito dei contributi, si ritiene utile richiamare i relativi criteri (NOTA 6).
Dall’applicazione dell’art. 2, comma 29, della L. n. 335/1995, i contributi, versati per l’anno in cui il lavoratore ha percepito gli emolumenti (criterio di cassa e non di competenza), sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio dello stesso anno di percezione degli emolumenti. Una diversa decorrenza dell’accredito è operata solo in caso di prima iscrizione del lavoratore alla gestione separata.
I contributi vengono accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare a condizione che sia stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito per gli artigiani e gli esercenti attività commerciale, dall’art. 1, comma 3, della legge 2.8.90, n. 233; in caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati, continuativamente, sempre a partire dal mese di gennaio (NOTA 7).
Nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione Separata non opera il c.d. principio dell’automaticità delle prestazioni previdenziali sancito per i “prestatori di lavoro”, di cui all’art. 2116 c.c., in forza del quale le suddette prestazioni sono comunque garantite anche nel caso di mancato o irregolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti. Trattandosi, infatti, di lavoratori la cui attività è giuridicamente qualificabile come autonoma, il mancato o irregolare versamento dei contributi obbligatori impedisce la maturazione del diritto alle prestazioni e la conseguente corresponsione, in favore degli stessi, delle prestazioni medesime (NOTA 8).
Il trattamento di famiglia spetta anche per i periodi di congedo per maternità/paternità e congedo parentale coperti dalla prevista contribuzione figurativa (NOTA 9).
3. Versamenti effettuati con aliquote diverse in relazione agli obblighi contributivi
Le tipologie di soggetti tenuti al pagamento della contribuzione a favore della gestione separata e l’importo dell’aliquota contributiva variano in relazione all’attività svolta ed alla posizione che il lavoratore ha, per altri rapporti, con l’Ente previdenziale.
A tal fine si distinguono i lavoratori iscritti alla sola gestione separata da quelli, iscritti anche ad altra cassa previdenziale ovvero sono già pensionati.
Poiché la tutela relativa agli assegni per il nucleo familiare è prevista solo se l’aliquota applicata in fase di versamento contributivo risulta comprensiva dello 0,72% aggiuntivo, (NOTA 10) è necessario verificare che i versamenti effettuati per l’anno di interesse siano comprensivi della stessa.
Si riportano le aliquote contributive per l’anno 2019:
– per i Liberi Professionisti (soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie): 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
– per i Collaboratori e figure assimilate (soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie): 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) oppure 34,23% (nel caso di soggetto assicurati anche alla prestazione di disoccupazione: 33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive);
– per gli Altri (Titolari di pensione erogata dall’INPS o altri Enti previdenziali): 24,00%. Tali soggetti sono comunque esclusi dalla prestazione.
4. Assenza requisito reddituale del nucleo familiare
Il reddito familiare da considerare è quello conseguito dal nucleo familiare nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno per il quale si richiede la prestazione familiare ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
In particolare, si ricorda che il reddito complessivo del nucleo familiare è dato dalla somma dei redditi individuali di ciascuno dei componenti il nucleo familiare e deve essere inferiore alle fasce stabilite annualmente dalla legge (NOTA 11).
Come si è già detto, sulla base dell’articolo 5 del Decreto del Ministero del Lavoro del 4/4/2002 con circolare n. 193/2003 l’Istituto ha precisato che “…nel caso di nucleo familiare a composizione reddituale mista, si considera realizzato il requisito del 70% qualora lo stesso sia raggiunto con il cumulo del reddito da lavoro dipendente e di quello da lavoro parasubordinato, sia che detti redditi siano conseguiti dai due coniugi ovvero dal solo lavoratore richiedente.
Con circolare n 25 del 16 febbraio 2006 è stato altresì precisato che il diritto all’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto, conseguentemente anche ad un lavoratore iscritto alla Gestione Separata, nel cui nucleo a composizione reddituale mista, nell’anno solare di riferimento, il 70% del reddito complessivo derivi da lavoro dipendente ed il reddito derivante da attività di cui all’art. 2, co. 26 della legge 335/1995 sia uguale a zero.
5. Mancanza del diritto in relazione al nucleo familiare
In tutti i casi in cui la prestazione familiare viene richiesta includendo nel nucleo determinati familiari (fratelli, sorelle, figli di genitori separati o divorziati, figli di genitori naturali non coniugati, familiari residenti all’estero, etc.), o nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli di genitori non coniugati, etc.) o, ancora, in presenza di familiari inabili nel nucleo, occorre verificare l’esistenza del diritto attraverso l’accertamento, senza che venga presentata richiesta di Autorizzazione ANF da parte del lavoratore in quanto trattasi di pagamento diretto. Infatti, come previsto con Messaggio n. 6702/2013″…In tali casi, sarà pertanto cura dell’operatore addetto alla liquidazione della prestazione familiare inserire in forma autonoma i dati necessari alla liquidazione della pratica utilizzando l’apposita procedura “Autorizzazioni ANF” mentre il conseguente Mod. ANF 43 emesso dalla procedura potrà essere considerato come “virtuale” e conservato agli atti a riprova delle verifiche effettuate.”
Al riguardo appare opportuno ricordare che:
1) nelle situazioni di genitori con separazione legale ed effettiva o di divorzio il coniuge affidatario dei figli titolare di una posizione tutelata (rapporto di lavoro rientrante nella Gestione separata), è l’esclusivo titolare del diritto a percepire l’assegno per il proprio nucleo familiare di cui è componente insieme ai figli affidati;
2) il coniuge affidatario dei figli che non è titolare della predetta posizione protetta, esercita il diritto all’assegno per il proprio nucleo familiare sulla posizione tutelata dell’altro coniuge o ex coniuge a norma dell’art. 211 della legge n.151/1975.
Il nucleo familiare si intende costituito dall’affidatario e dai figli affidati ed il reddito familiare è quello corrispondente ai redditi dei membri di tale composizione. (Circolare n. 48/1992, 1-2);
3) in caso di nucleo formato da genitori non coniugati con figli, il lavoratore genitore naturale non convivente con i figli può presentare la richiesta ANF in favore del nucleo di cui non fa parte, costituito dall’altro genitore, privo di tutela in proprio e dei figli con lo stesso conviventi (NOTA 12), fermo restando che il reddito da prendere in considerazione per l’erogazione della prestazione è quello di quest’ultimo genitore.
Una tutela più ampia è stata prevista nella Circolare n. 104/2012 laddove si chiarisce che le richieste del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell’altro genitore possono essere presentate direttamente dai genitori non coniugati conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata.
Nelle fattispecie suesposte è necessario verificare che, nelle more di definizione del ricorso, la prestazione non sia stata richiesta, oltre che dal ricorrente, anche dall’altro genitore e non sia stata percepita su altra posizione tutelata da parte dell’altro genitore o titolare del diritto, così come disposto all’art. 2 co. 8bis della Legge 13 maggio 1988, n. 153 “Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l’assegno è corrisposto, l’assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante”.
—
(1) Legge 13 Maggio 1988 n.153 di conversione del D.L. 13 Marzo 1988 n.69
(2) L’estensione della tutela relativa agli ANF agli iscritti alla Gestione Separata è avvenuta con l’art. 59, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(3) Ex art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335
(4) Vedi le circolari n. 13 del 2 febbraio 2006, n. 29 del 18 febbraio 2013, n. 155 del 29 ottobre 2013.
(5)Vedi la circolare INPS n. 47 del 1 marzo 1999 – Recepimento normativa, indicazioni operative
(6) Vedi la circolare INPS n.47/1999
(7) Vedi la circolare INPS. 19/2019 per l’anno 2019: il minimale di reddito previsto dall’art. 1, co. 3, Legge n. 233/1990 pari a € 15.878,00
(8) Vedi la circolare INPS n. 95bis/2006
(9) Vedi la circolare INPS n.114/2012
(10) Come disposto dall’art 59, co. 16 Legge n. 449/97 “…è dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare.” A decorrere dal 7 novembre 2007 l’aliquota di finanziamento del fondo per le prestazioni temporanee, nella Gestione separata, aumenta di 0,22 punti percentuali (Messaggio n. 27090/2007)
(11) Circolare n. 66/2019 sui nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2019-30 giugno 2020
(12) Vedi la circolare n. 36/2008
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