INPS – Messaggio 18 novembre 2021, n. 4027
Tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia. Novità introdotte dall’articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
1. Nuovo quadro normativo
Con l’articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina inerente alle tutele previste, nel corso dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori cosiddetti “fragili”, apportando modifiche all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
La nuova formulazione dell’articolo 26 stabilisce che l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, viene riconosciuta fino al 31 dicembre 2021 (comma 1), a fronte di apposito stanziamento (comma 5).
Alla luce delle suindicate previsioni normative, l’Istituto può procedere quindi al riconoscimento della prestazione in argomento, ai lavoratori del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, secondo le consuete modalità, anche per gli eventi verificatisi nel corso dell’anno 2021, seguendo un ordine cronologico, come indicato dal legislatore.
Peraltro, si ricorda che la tutela per i lavoratori “fragili” di cui al comma 2 dell’articolo 26, come già illustrato nel messaggio n. 3465/2021, è stata prorogata al 31 dicembre 2021 dall’articolo 2-ter del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, inserito, in sede di conversione, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.
Segnatamente, con riguardo ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia INPS, ai fini dell’erogazione dell’indennità economica correlata alle prestazioni in argomento, la nuova formulazione del comma 5 del citato articolo 26 prevede che “dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell’INPS”, connessi con il riconoscimento delle tutele in argomento per i lavoratori in quarantena (comma 1) e per i lavoratori “fragili” (comma 2), “sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l’anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori”.
2. Istruzioni operative per le Strutture territoriali
Tutto ciò premesso, per gli eventi di malattia a pagamento diretto, la procedura di gestione “Malattia a pagamento diretto” è stata aggiornata, sulla base delle novità normative sopra descritte, al fine di considerare indennizzabili i giorni di prognosi indicati nel certificato per gli eventi di cui al comma 1 dell’articolo 26 in commento, ricadenti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Pertanto, tutte le pratiche per il riconoscimento della prestazione di malattia relative ai lavoratori dipendenti, con associati certificati afferenti al suddetto comma 1 per il periodo sopra indicato, dovranno essere rimesse in lavorazione, in base all’ordine cronologico degli eventi, dalle Strutture territoriali di competenza, secondo le consuete modalità.
In particolare, per ogni Struttura territoriale sarà possibile individuare la lista delle suddette pratiche selezionando nella citata procedura la seguente funzione: “Lista pratiche da lavorare – Pratiche di cui all’art. 26 del DL n. 18 del 2020”.
Per affinare la ricerca è necessario specificare i seguenti filtri:
– periodo – periodo della pratica con almeno un giorno dal 1° gennaio 2021;
– categoria lavoratore – dipendente;
– codice assegnato dal medico INPS – comma 1 art. 26 DL 18/2020 (quarantena – V07).
La lista, contenente i dati delle pratiche in argomento, può essere salvata in formato Excel oppure in formato pdf per una successiva lavorazione.
Si precisa che, allo scopo di recepire le descritte disposizioni normative, è stato altresì adeguato l’applicativo “Gestione malattia marittimi” in uso per gli eventi di malattia della specifica categoria dei lavoratori marittimi.
Per quanto attiene, infine, alle attività degli Uffici medico legali territorialmente competenti, considerato che il decreto-legge n. 146/2021 non ha apportato alcuna modifica di natura medico legale, si confermano le istruzioni operative già indicate dal Coordinamento Generale Medico legale ai fini del corretto inquadramento, nei commi 1, 2 e 6 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, e successive modificazioni, dei certificati di malattia riferiti ai lavoratori del settore privato.
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