INPS – Messaggio 19 dicembre 2016, n. 5128
Gestione separata Liberi professionisti – Invio Comunicazione di debito e rilascio procedura in consultazione
Si comunica che sono terminate le operazioni di verifica e accertamento delle posizioni con situazioni a debito relative ai soggetti iscritti alla Gestione Separata, ex art. 2 comma 26 della Legge n. 335/95, che hanno prodotto reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 comma 1 del TUIR per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.
- Attività di accertamento
L’attività di accertamento e controllo posta in essere a livello centralizzato ha portato all’individuazione di diverse fattispecie irregolari relative a posizioni contributive per le quali si è proceduto alla seguenti attività:
– verifica di posizioni debitorie a seguito delle lavorazioni effettuate sulle evidenze rilevate durante il caricamento e il controllo dei flussi dei dati reddituali trasmessi dall’Agenzia delle Entrate;
– verifica delle posizioni che, a seguito delle comunicazioni emesse e, nel caso di quelle di irregolarità, notificate dall’Agenzia delle Entrate (art. 36 bis DPR n. 600/73), risultino con un debito previdenziale residuo dovuto;
– verifica e accertamento delle posizioni a debito a seguito di compensazione indebita effettuata dal contribuente tramite il modello di pagamento e in assenza di credito totale o parziale
Dette posizioni debitorie sono emerse a seguito delle operazioni di caricamento dei flussi reddituali denunciati e liquidati dagli uffici finanziari e del controllo sia dei versamenti effettuati (compresi i pagamenti derivanti dalla liquidazione del controllo formale ai sensi dell’art. 36 bis del DPR n. 600/73 – versati in unica soluzione o ratealmente con causale 9305) sia della corretta determinazione del contributo dovuto relativa alla situazione soggettiva del contribuente (ad esempio l’importo totale dei redditi assoggettabili alla contribuzione o applicazione della corretta aliquota), così come illustrato nel messaggio n. 21143/2012.
Essendo emerse diverse tipologie di debito e al fine di una più chiara individuazione del debito, sono state previste tre distinte comunicazioni, inoltrate a livello centralizzato:
– Comunicazione dell’accertamento d’ufficio della contribuzione dovuta;
– Comunicazione di debito;
– Comunicazione per compensazione indebita.
Si allegano al presente messaggio i relativi testi.
Comunicazione accertamento d’ufficio della contribuzione dovuta
La situazione debitoria contestata è emersa dall’elaborazione in via automatica dei dati reddituali inviati dall’Agenzia delle Entrate, a seguito della liquidazione dei modelli fiscali ai sensi dell’art. 36 bis del DPR n. 600/73. I dati sono stati sottoposti dagli operatori di sede al controllo di merito, quale ad esempio la verifica dei redditi dichiarati come lavoro autonomo da assoggettare al calcolo contributivo o la presenza di altra cassa previdenziale obbligata o l’applicazione della aliquota corretta.
Nelle sezioni allegate 1 e 3 (che fanno parte integrante della comunicazione) sono esposti i dati rispettivamente trasmessi dagli uffici finanziari e quelli variati a seguito del controllo effettuato dalla sede durante la fase di lavorazione delle evidenze.
Nelle sezioni 4 e 5 è esposto il contributo a debito da versare con la somma delle sanzioni dovute e le modalità di versamento
Comunicazione di debito (controllo art. 36 bis DPR n. 600/73)
La situazione debitoria contestata con la comunicazione, che ha valore di atto interruttivo della prescrizione e accertamento del debito, è stata generata dal confronto dei dati della dichiarazione fiscale, liquidata ai sensi dell’art. 36 bis del DPR n. 600/73 dall’Agenzia delle Entrate (vedi note normative), esposti nel quadro del modello fiscale (Unico PF) relativo alla determinazione del contributo dovuto alla Gestione Separata – quadro RR sez. II – e il riepilogo elaborato in automatico dalla procedura.
Il testo della comunicazione è formato da un testo fisso e dalle sezioni allegate che formano parte integrante della stessa e descrivono in modo puntuale la situazione debitoria.
La sezione 1 riporta i dati della Comunicazione emessa e notificata dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 36 bis del DPR n. 600/73. Nel caso di debiti per gli anni di imposta 2009 e 2010, la data di notifica vale come atto interruttivo della prescrizione; nel caso in cui la comunicazione liquidata risulti regolare, i campi non sono evidenziati, in quanto la stessa non è stata notificata con i mezzi ordinari, ma solo pubblicata sul cassetto fiscale. È possibile verificare gli estremi della liquidazione accedendo in Punto fisco >Dichiarazioni fiscali > Selezionare Anno di imposta interessato > Documenti collegati > Comunicazioni > selezione
Nella sezione 2 sono riportati i dati per la determinazione del contributo residuo da versare; nella sezione 3 i versamenti effettuati; nella 4 i dati relativi al contributo da versare e il calcolo sanzioni; nella 5 i dati da inserire nel modello di pagamento (mod. F24).
Le sanzioni sono calcolate ai sensi dell’art. 116, Comma 8, lettera a) o b) della legge n.388/2000.
Compensazioni indebite
Le comunicazioni per questa tipologia interessano gli anni di imposta nei quali sono presenti versamenti con somme utilizzate in compensazione con credito assente o in misura inferiore a quanto utilizzato.
Nella comunicazione, alla sezione 3, sono riportati i versamenti effettuati comprensivi del versamento con importo a credito.
Per tutte le tipologie di comunicazione sono state escluse dall’invio le posizioni che presentano una delle seguenti caratteristiche:
– stato di evidenza per l’anno d’imposta;
– Contribuenti deceduti;
– Contribuenti residenti nei comuni interessati dal sisma 2016;
– presenza di invio di altra comunicazione (es. compensazione a debito o accertamento);
– presenza di un versamento con causale 9305 negli ultimi 4 mesi dalla data di invio;
– saldo del debito minore o uguale a € 12.
- Modalità di rateazione delle comunicazioni di irregolarità delle comunicazioni di irregolarità ex art. 36 bis DPR n. 600/73.
Chiarimenti
Pervengono dalle sedi richieste di chiarimento in merito alle modalità del controllo e delle attività svolte dagli uffici finanziari in applicazione della liquidazione delle dichiarazioni fiscali ai sensi dell’art. 36 bis. Premesso che l’Amministrazione finanziaria effettua diverse tipologie di controllo, dalle verifiche contabili, cioè il controllo e riscontro della completezza, esattezza e veridicità delle scritture obbligatorie mediante accesso diretto presso l’azienda o la richiesta di documentazione o invio di questionari, al tutoraggio per i “grandi contribuenti esercenti attività di impresa”.
Gli accertamenti possono invece essere:
– Liquidazione delle imposte ex art. 36 bis;
– Controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36 ter;
– Accertamento analitico art. 39;
– Accertamento parziale art. 41 bis;
– Accertamento induttivo art. 39;
– Accertamento d’ufficio art. 41;
– Accertamento sintetico art. 38.
Tra i sopraelencati accertamenti quello di diretto interesse ai fini previdenziali è sicuramente il controllo formale e la liquidazione delle imposte e contributi previsto dall’art. 36 bis e 36 ter del DPR n. 600/73.
La liquidazione delle imposte (art. 36 bis).
Utilizzando le procedure automatizzate l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, dei rimborsi e dei crediti in base alle dichiarazioni fiscali presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.
Il controllo si applica su tutte le dichiarazioni presentate; consente di correggere eventuali errori materiali di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e/o dei contributi, oppure di correggere eventuali riporti di eccedenze risultanti dalla dichiarazione precedente, controllare la corrispondenza e corretto adempimento nei tempi previsti dei versamenti sia a titolo di acconto che saldo.
Il controllo formale (art. 36 ter DPR n. 600/73) si applica, invece, alle dichiarazioni selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sulle analisi dei rischi, e consiste nel riscontro dei dati indicati nelle dichiarazioni con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.
A seguito di detto controllo, vengono emesse delle comunicazioni che evidenziano:
– la correttezza della dichiarazione (comunicazione o avviso di regolarità);
– l’eventuale presenza di errori (richiesta di chiarimenti).
La comunicazione di regolarità è inviata con i canali ordinari (alla residenza del contribuente o tramite intratel all’intermediario); quella di irregolarità è notificata con raccomandata (al domicilio del contribuente) o sempre tramite il canale Intratel all’intermediario.
Le comunicazioni non sono degli atti impositivi, ma una modalità per far conoscere al contribuente il risultato dei controlli e consentire allo stesso di regolarizzare la propria posizione, evitando l’iscrizione a ruolo e l’applicazione di sanzioni amministrative onerose.
Infatti, se il contribuente riconosce la validità della comunicazione, può entro 30 giorni dalla notifica regolarizzare pagando quanto contestato.
Il pagamento delle somme dovute deve avvenire sempre tramite mod. F24 riportando le causali tributo indicate nella comunicazione e il numero dell’atto. Nel caso di omissione del numero dell’atto, la contribuzione non è attribuita alle somme contestate, ma è ripartita alla fiscalità generale (sino all’eventuale contestazione del contribuente).
Trascorso il termine di 30 giorni dalla notifica senza aver regolarizzato quanto dovuto, l’Agenzia Fiscale intraprende il procedimento ordinario di riscossione per le proprie imposte tramite iscrizione a ruolo e il trasferimento dei dati previdenziali all’INPS per le proprie competenze.
Dal trasferimento dei dati inizia l’iter di caricamento e controllo dei flussi inviati e il relativo recupero del contributo dovuto.
Si evidenzia che le somme richieste con le comunicazioni possono essere rateizzate:
– Fino a € 5.000 in 6 rate;
– Oltre € 5.000 in 20 rate.
Le rate sono sempre trimestrali.
Il contribuente decade dalla rateazione se entro 30 giorni non paga la prima rata oppure se non versa una qualsiasi rata prevista, pur avendo pagata la prima, entro la data del termine di pagamento della successiva; il pagamento tardivo delle rate diverse dalla prima comportano l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle sanzioni e interessi.
- Rilascio nuova procedura di consultazione
Si comunica che in procedura Intranet Gestione Separata Liberi professionisti da Soggetto contribuente > Portale GESTIONE SEPARATA > PROFESSIONISTI
Gestione Accertamenti è stata rilasciata la nuova applicazione “Gestione Accertamenti” attualmente solo con la funzione di “Consultazione”.
Gli operatori di sede possono essere autorizzati tramite il sistema IDM al profilo: Operatore di sede A7315:P10357.
Per i referenti IDM di sede il processo a cui afferisce l’applicazione è: GS156_GESTIONEACCERTAMENTI
Allegato 1
Accertamento d’ufficio per contribuzione dovuta alla Gestione separata Liberi professionisti.
Comunicazione n. ____
Gentile Signore,
dalla verifica dei dati della sua dichiarazione fiscale, liquidata dagli uffici finanziari ai sensi dell’art. 36-bis DPR n. 600/73 (sezione 1 del prospetto) e dal confronto degli stessi con informazioni in possesso dell’Istituto (sezione 3) è risultato un importo a debito, da Lei dovuto alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Tale importo è specificato per anno nei prospetti allegati, parte integrante della presente comunicazione, ed è stato determinato tenendo conto dei versamenti da lei effettuati tramite modello F24 (sezione 2 dell’allegato).
La invitiamo, pertanto, a confrontare attentamente il contenuto della presente comunicazione con i dati in suo possesso e, ove emergano ulteriori elementi utili alla definizione della sua posizione debitoria, a darne tempestiva comunicazione tramite il cassetto bidirezionale Gestione Separata Liberi Professionisti.
In assenza di informazioni integrative, la invitiamo ad effettuare, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, il versamento, a titolo di contribuzione e di relative sanzioni (calcolate ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. a) o b) della legge della legge n. 388/2000), degli importi indicati nel prospetto (sezione 4) tramite il modello F24 telematico indicando i dati contenuti nella sezione 5 del prospetto allegato.
In caso di mancata regolarizzazione, gli importi dovuti saranno richiesti tramite avviso di addebito con valore esecutivo e consegnati contestualmente all’Agente della Riscossione, che provvederà all’avvio delle attività di recupero coattivo.
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso amministrativo al Comitato Amministratore per la Gestione separata, allegando tutta la documentazione ritenuta idonea a comprovare i motivi alla base del ricorso. Il ricorso può essere presentato tramite:
il sito www.inps.it, seguendo il percorso: Accedi ai servizi> > Servizi per il cittadino > Ricorsi Online (autenticandosi con il suo PIN dispositivo);
i patronati e gli intermediari dell’Istituto, abilitati in relazione alla materia del ricorso stesso.
La presente comunicazione ha valore di atto interruttivo della prescrizione.
Sezione 1: Comunicazione Agenzia delle Entrate a seguito di Liquidazione art. 36 bis D.p.R. n. 600/73
Anno di Imposta | Unico | Comunicazione n. | Protocollo dichiarazione | Codice atto | Data Notifica |
---|---|---|---|---|---|
Dichiarazione liquidata Agenzia delle Entrate
Anno | Reddito imponibile | Aliquota | Contributo dovuto |
---|---|---|---|
Sezione 2: Versamenti
Importo Mod. F24 | Codice tributo | Periodo da – a | Data versamento |
---|---|---|---|
Sezione 3: Dichiarazione accertata
Anno | Reddito imponibile | Aliquota | Contributo dovuto |
---|---|---|---|
Sezione 4: Determinazione dei Contributi e delle sanzioni
Contributo dovuto | Compensazione | Contributo a debito | Scadenza Versamento | Data fine calcolo sanzioni | Importo sanzioni | Importo totale da pagare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributo | |||||||
Sanzione | |||||||
Totale |
Sezione 5: Dati utili per la compilazione del modello F24 – sez. INPS
Codice sede | Causale Contributo | Matricola INPS/Codice INPS | Periodo di riferimento | Periodo di riferimento | Periodo di riferimento | Periodo di riferimento | Importo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegato 2
Compensazione indebita. Comunicazione di debito nei confronti della Gestione separata.
Comunicazione n. ____
Gentile signore/a,
dalla verifica dei suoi redditi da lavoro autonomo, derivanti dall’esercizio abituale di arti e professioni, comunicato dall’Agenzia delle Entrate in attuazione dell’art. 83, comma 1, della legge 112/2008, è risultato un importo a debito da lei dovuto alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. L’importo a debito e l’anno d’imposta di riferimento sono riportati nel/i prospetto/i allegato/i, parte integrante della presente comunicazione. L’importo a debito è scaturito dalla verifica dei dati della sua dichiarazione fiscale, liquidata dagli uffici finanziari ai sensi dell’art. 36-bis DPR n. 600/73 (sezione 2 del prospetto) e dalla compensazione da lei operata con modello F24, i cui estremi si riportano nell’allegato (sezione 3).
La invitiamo, pertanto, ad effettuare, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, il versamento, a titolo di contribuzione e di relative sanzioni (calcolate ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. a) o b) della legge n. 388/2000), degli importi indicati nel prospetto (sezione 4) tramite il modello F24 telematico compilato indicando i dati contenuti nella sezione 5 del prospetto allegato.
In caso di mancata regolarizzazione, gli importi dovuti saranno richiesti tramite avviso di addebito con valore esecutivo e consegnati contestualmente all’Agente della Riscossione, che provvederà all’avvio delle attività di recupero coattivo.
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso amministrativo al Comitato Amministratore per la Gestione separata, allegando tutta la documentazione ritenuta idonea a comprovare i motivi alla base del ricorso. Il ricorso può essere presentato tramite:
il sito www.inps.it, seguendo il percorso: Accedi ai servizi> > Servizi per il cittadino > Ricorsi Online (autenticandosi con il suo PIN dispositivo);
i patronati e gli intermediari dell’Istituto, abilitati in relazione alla materia del ricorso stesso.
La presente comunicazione ha valore di atto interruttivo della prescrizione.
Sezione 1: Contributo Dovuto
ANNO | Reddito | Contributo dovuto | Contributo versato | Importo Compensazione | Saldo a debito |
---|---|---|---|---|---|
Sezione 2: Comunicazione a seguito di Liquidazione art. 36 bis D.p.R. Agenzia delle Entrate n. 600/73
Anno di Imposta | Unico | Comunicazione n. | Protocollo dichiarazione | Codice atto | Data notifica |
---|---|---|---|---|---|
Sezione3: Versamenti
Importo a credito Mod. F24 | Codice tributo | Periodo da – a | Data versamento |
---|---|---|---|
Sezione 4: Determinazione dei Contributi e delle sanzione
Contributo dovuto | Compensazione | Contributo a debito | Scadenza Versamento | Data fine calcolo sanzioni | Importo sanzioni | Importo totale da pagare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributo | |||||||
Sanzione | |||||||
Totale |
Sezione 5: Dati utili per la compilazione del modello F24 – sez. INPS
Codice sede | Causale Contributo | Matricola INPS/Codice INPS | Periodo di riferimento | Periodo di riferimento | Periodo di riferimento | Periodo di riferimento | Importo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegato 3
Comunicazione di debito nei confronti della Gestione separata
Gentile Signore,
dalla verifica dei dati della sua dichiarazione fiscale, liquidata dagli uffici finanziari ai sensi dell’art. 36-bis DPR n. 600/73 (sezione 1 del prospetto), è risultato un importo a debito, da lei dovuto alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Tale importo è specificato per anno nel prospetto allegato, parte integrante della presente comunicazione, ed è stato determinato tenendo conto dei versamenti da lei effettuati tramite modello F24 (sezione 3 dell’allegato).
La invitiamo, pertanto, ad effettuare, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, il versamento, a titolo di contribuzione e di relative sanzioni (calcolate ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. a) o b) della legge n. 388/2000), degli importi indicati nel prospetto (sezione 4) tramite il modello F24 telematico indicando i dati contenuti nella sezione 5 del prospetto allegato.
In caso di mancata regolarizzazione, gli importi dovuti saranno richiesti tramite avviso di addebito con valore esecutivo e consegnati contestualmente all’Agente della Riscossione, che provvederà all’avvio delle attività di recupero coattivo.
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso amministrativo al Comitato Amministratore per la Gestione separata, allegando tutta la documentazione ritenuta idonea a comprovare i motivi alla base del ricorso. Il ricorso può essere presentato tramite:
il sito www.inps.it, seguendo il percorso: Accedi ai servizi> > Servizi per il cittadino > Ricorsi Online (autenticandosi con il suo PIN dispositivo);
i patronati e gli intermediari dell’Istituto, abilitati in relazione alla materia del ricorso stesso.
La presente comunicazione ha valore di atto interruttivo della prescrizione.
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993
Sezione 1: Comunicazione Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione ex art. 36 bis D.p.R. n. 600/73
Anno di Imposta | Unico | Comunicazione n. | Protocollo dichiarazione | Codice atto | Data Notifica |
---|---|---|---|---|---|
Sezione 2: Contributo Dovuto
ANNO | Reddito | Contributo dovuto | Contributo versato | Importo Compensazione | Saldo a debito |
---|---|---|---|---|---|
Sezione 3: Versamenti
Importo Mod. F24 | Codice tributo | Periodo da – a | Data versamento |
---|---|---|---|
Sezione 4: Determinazione dei Contributi e delle sanzioni
Contributo dovuto | Compensazione | Contributo a debito | Scadenza Versamento | Data fine calcolo sanzioni | Importo sanzioni | Importo totale da pagare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributo | |||||||
Sanzione | |||||||
Totale |
Sezione 5: Dati utili per la compilazione del modello F24 – sez. INPS
Codice sede | Causale Contributo | Matricola INPS/Codice INPS | Periodo di riferimento | Periodo di riferimento | Periodo di riferimento | Periodo di riferimento | Importo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
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