INPS – Messaggio 19 maggio 2020, n. 2069
Gestione dei pagamenti non andati a buon fine delle Indennità COVID-19 (Bonus 600 euro), di CIGO, CIGD e di Assegno Ordinario COVID-19 dei Fondi di solidarietà
Premessa
Come noto, con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state introdotte le prime misure in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi. In particolare, al Capo II del già menzionato decreto, agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17, sono state previste una serie di misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori situati nella c.d. “zona rossa”, che ricomprende i Comuni individuati nell’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
Con la circolare n. 38 del 12 marzo 2020 sono state le prime indicazioni operative relative ai trattamenti introdotti.
L’articolo 1, comma 2, della legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione con modificazioni del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, ha disposto l’abrogazione, tra gli altri, anche del citato D.L. n. 9/2020 salvaguardando, comunque, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.
Successivamente, il citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha previsto ulteriori misure di sostegno al reddito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Più in particolare, con gli artt. 27, 28, 29, 30 e 38, il decreto legge in parola ha introdotto, per il mese di marzo 2020, cinque indennità (c.d. Indennità COVID-19), che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, in favore, rispettivamente, delle seguenti categorie:
1. liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
2. lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
3. lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
4. operai agricoli a tempo determinato
5. lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.
Con la circolare n. 49 del 3 marzo 2020 è stata delineata la disciplina delle indennità in argomento e sono state fornite le relative indicazioni fiscali e contabili.
Con gli articoli 19, 20, 21 e 22, sono, inoltre, state introdotte norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, la cui disciplina generale è stata illustrata con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020.
Con il messaggio n. 1904 del 6 maggio 2020 sono state illustrate le modalità con le quali, allorché nella fase di liquidazione delle prestazioni di integrazione salariale a pagamento diretto (Cigo/Aso/Cigd/Cisoa) si registrino casi in cui le coordinate bancarie risultino errate oppure non vi sia corrispondenza tra il codice fiscale del beneficiario della prestazione e il codice fiscale del titolare dello strumento di riscossione (conto corrente, carta ricaricabile) al quale si riferisce l’IBAN indicato dal datore di lavoro nella domanda di liquidazione delle prestazioni, viene effettuato il pagamento attraverso l’utilizzo del bonifico domiciliato per rendere disponibili al lavoratore le somme spettanti nel più breve tempo possibile.
Con il messaggio n. 2002 del 14 maggio 2020 sono, poi, state rese note le modalità di gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami e alcune novità procedurali rilasciate per consentire la visualizzazione degli esiti delle domande, la rinuncia alla domanda e la variazione dell’IBAN.
Con il presente messaggio, vengono fornite le necessarie indicazioni operative, procedurali e contabili per procedere alla riemissione dei pagamenti riaccreditati in quanto non andati a buon fine o all’annullamento e al reintroito degli stessi.
1. Indicazioni operativo-procedurali
1.1 Riemissioni pagamenti riaccreditati
Le riemissioni dei pagamenti riaccreditati di indennità Covid-19 (Bonus 600 euro), di CIGO e CIGD COVID 2019 e di Assegno Ordinario dei Fondi di Solidarietà (Fondi COVID 2019) devono essere effettuate dalla procedura “Gestione Riaccrediti” disponibile accedendo a Prestazioni a sostegno del reddito>Prestazioni>Gestione Riaccrediti.
Nella sezione ULTIMA PRESTAZIONE in alto a sinistra è possibile selezionare la funzione COVID19 BONUS 600, mentre nella sezione PRESTAZIONI IN EVIDENZA è possibile selezionare la funzione COVID19 CIGO CIGD e FONDI.
Si ricorda che, a seguito delle novità introdotte per effettuare la verifica della titolarità dell’IBAN indicato dal cittadino, così come illustrate con la circolare n. 28 del 29 marzo 2020, anche per le riemissioni, qualora il percettore dell’indennità indicasse un diverso IBAN, non si deve procedere a richiedere il modello SR163 poiché la procedura eseguirà in automatico la richiesta di certificazione agli enti pagatori per Poste e tutte le Banche italiane. L’esito della certificazione della coppia Codice Fiscale-Iban sarà visibile su SCUP.
L’unica eccezione è rappresentata dagli IBAN di Banche estere per le quali sarà necessario inserire a cura della sede il modello di Identificazione Finanziaria come previsto nel messaggio Hermes n. 4395 del 2016.
Per agevolare le attività di riemissione delle prestazioni in argomento, introdotte per fare fronte alla grave situazione economica in corso, è stata resa disponibile la funzione RIEMISSIONI DA FARE 2020. La funzionalità consente di visualizzare, per sede, l’elenco di tutti i soggetti i cui pagamenti sono stati riaccreditati e che sono disponibili per essere eventualmente riemessi.
In questo modo le sedi sono in condizione di attivarsi fin da subito, contattando i destinatari del trattamento riaccreditato, per riemettere correttamente il pagamento, senza dover attendere l’eventuale segnalazione del beneficiario.
Si ricorda, infatti, che le prestazioni di cui trattasi sono finanziate con risorse pubbliche la cui spesa è oggetto di monitoraggio da parte dell’Istituto e che, dunque, laddove possibile, è importante evitare che questi pagamenti rimangano giacenti come riaccreditati.
1.2 Annullamenti e reintroiti
Per la medesima ragione, nel caso in cui si accerti che il pagamento non debba essere riemesso, occorrerà procedere all’annullamento e al reintroito del pagamento riaccreditato.
In particolare, per quanto riguarda i pagamenti delle indennità COVID-19, poiché, ancorché esenti, saranno oggetto di certificazione fiscale nella CU2021, qualora non riemessi, dovranno essere annullati accedendo a Gestione Fiscale PSR>Altre funzioni Gestione Fiscale>Gestione Pagamenti entro la fine dell’anno e comunque entro febbraio 2021, con data che verrà fissata tramite apposito messaggio, per evitare l’emissione di certificazioni fiscali errate.
Quanto al reintroito, in attesa delle implementazioni procedurali, occorrerà procedere manualmente mediante apposito biglietto contabile secondo quanto indicato nelle istruzioni contabili al successivo paragrafo 2.1.
Con successivo messaggio verranno rese note le istruzioni operative, fiscali e contabili per l’annullamento e il reintroito dei pagamenti diretti di CIGO CIGD e FONDI COVID19 per i quali sia stata accertata l’insussistenza del diritto alla relativa percezione.
2. Istruzioni contabili
2.1 Indennità COVID19
Le istruzioni contabili per l’erogazione degli oneri relativi alle indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state rese note con la pubblicazione della circolare del 30 marzo 2020, n. 49.
Le istruzioni sono state fornite anche per la rilevazione dei riaccrediti per somme non riscosse dai beneficiari e sono stati indicati i conti da utilizzare per la rilevazione di eventuali recuperi ovvero dei reintroiti.
L’implementazione della procedura “Gestione Riaccrediti” per la riemissione in pagamento, in maniera automatizzata, delle somme non riscosse dai beneficiari accreditate sul conto GPA10031 – codice bilancio “03218”, tramite la procedura contabile dei pagamenti accentrati, permetterà l’erogazione delle riemissioni attribuendo gli importi al nuovo conto di debito:
GPA10179 Debiti per la riemissione in pagamento dei riaccrediti relativi alle indennità una tantum – emergenza COVID-19 di cui agli art. 27,28,29,30,38 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazione con la Legge del 24 aprile 2020, n. 27.
Come di consueto, la procedura “Gestione Riaccrediti” produrrà sulla contabilità delle sedi interessate il biglietto contabile che permetterà la chiusura, in sezione Dare, della partita inizialmente attribuita per il riaccredito, al conto GPA10031, ed in sezione Avere, l’apertura del nuovo conto di debito GPA10179.
Conseguentemente, verrà generato il mandato accentrato presso la Direzione generale e la chiusura del conto di debito sulle sedi.
Eventuali nuovi riaccrediti verranno valorizzati, nell’ambito del partitario del conto GPA10031 con l’indicazione del medesimo codice bilancio in uso “03218”.
La citata circolare n. 49/2020 indicava anche i conti di entrata per la rilevazione di recuperi ovvero di reintroiti, di somme risultate non dovute. Gli stessi saranno utilizzati manualmente dagli operatori contabili per la rilevazione di eventuali recuperi che dovessero pervenire all’Istituto con versamenti spontanei.
In questo caso, l’operatore contabile dovrà rendere nota la registrazione della riscossione al settore amministrativo per il seguito di competenza e verificarne la puntuale attribuzione ai conti interessati.
Nelle more della realizzazione dell’adeguamento gestionale, nel caso in cui, accertata l’insussistenza del debito, il riaccredito non dovesse essere riemesso, si potrà autorizzare l’operatore contabile ad effettuare il reintroito con modalità manuale, avendo assicurato l’annullamento della prestazione nell’ambito gestionale.
L’autorizzazione amministrativa consentirà al contabile di chiudere, in sezione Dare, la partita inizialmente attribuita al riaccredito sul conto GPA10031, in contropartita dei conti di entrata specificatamente istituiti per singola prestazione con la circolare n. 49/2020.
Inoltre, la stessa circolare aveva indicato per i recuperi da adottare con la procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, l’abbinamento del codice bilancio “01170” ai medesimi conti di entrata.
2.2 CIG, CIGD e Assegni ordinari COVID19
Con il messaggio pubblicato in data 27 aprile 2020, n. 1775 sono state rese note le istruzioni procedurali, fiscali e contabili relative alle “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19” di cui agli articoli n. 13, 14 e 15 del D.L. n. 9/2020, successivamente abrogato, ma fatti salvi gli effetti, e n. 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazione dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27.
Le istruzioni sono state fornite anche per la rilevazione dei riaccrediti per somme non riscosse dai beneficiari e sono stati indicati i conti da utilizzare per la rilevazione di eventuali recuperi ovvero dei reintroiti.
Per queste tipologie di prestazioni, al momento, i recuperi e i reintroiti non verranno gestiti, in attesa dell’implementazione di una specifica procedura.
La riemissione in pagamento, in maniera automatizzata, delle somme non riscosse dai beneficiari, accreditate sul conto GPA10031 e, per esigenze gestionali, al codice bilancio:
“3217 Somme non riscosse dai beneficiari – emergenza COVID-19 – artt. 13, 14, 15, 16 e 17 del Decreto-legge del 2 marzo 2020, n.9 – GAU avverrà imputando il nuovo conto di debito:
GPA10178 Debiti per la riemissione in pagamento dei riaccrediti relativi agli interventi – emergenza COVID-19 di cui agli artt. 13, 14, 15, 16, 17 del Decreto legge del 2 marzo 2020, n. 9 e agli artt. 19, 20, 21 e 22 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazione in Legge 24 aprile 2020, n. 27.
Conseguentemente, verrà generato il mandato accentrato presso la Direzione generale e la chiusura del conto di debito sulle sedi.
Eventuali nuovi riaccrediti verranno valorizzati, nell’ambito del partitario del conto GPA10031 con l’indicazione del medesimo codice bilancio in uso “03217”.
Gli operatori contabili dovranno rilevare manualmente eventuali recuperi che dovessero pervenire all’Istituto con versamenti spontanei, con l’attribuzione al conto GPA10031 fornendo notizia al settore amministrativo.
In questo caso, dovrà essere resa nota la registrazione della riscossione al settore amministrativo per il seguito di competenza e per la verifica degli eventi gestiti al momento del pagamento originario, affinché la somma possa essere esattamente attribuita ai conti e alle gestioni interessate.
Nelle more della realizzazione dell’adeguamento gestionale, nel caso in cui, accertata l’insussistenza del debito, il riaccredito non deve essere riemesso, si dovrà accantonare in attesa del rilascio della procedura che verrà reso noto con la pubblicazione di un apposito messaggio contenente le istruzioni operative, fiscali e contabili.
Inoltre, lo stesso messaggio 1775/2020 aveva indicato per i recuperi da adottare con la procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, l’abbinamento ai codici bilancio “1169 – 1171 – 1172 e 1173”, dei medesimi conti di entrata.
In allegato la variazione apportata al piano dei conti.
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