INPS – Messaggio 19 marzo 2018, n. 1205
Definizione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria carenti del modello DS56 e delle domande di indennità ASpI e NASpI ai fini di una puntuale verifica dei requisiti d’accesso al beneficio dell’APE sociale e al beneficio per i lavoratori “precoci”
Le esigenze connesse alla gestione dell’APE sociale e del beneficio per i lavoratori “precoci”, di cui alla legge di bilancio 2017, in particolare con riferimento al requisito consistente nel decorso di tre mesi dal termine della percezione integrale della prestazione di disoccupazione (lettera a) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016), richiedono che le domande di indennità di disoccupazione siano definite.
Tale esigenza si manifesta, in particolare, per le prestazioni di disoccupazione ordinaria che risultano non ancora integralmente fruite, in quanto carenti del modello DS56 e le relative pratiche non risultano “chiuse”.
Al fine di consentire la trattazione delle domande di accesso ai benefici in parola sono state modificate le procedure informatiche di pagamento della DS/Ordinaria.
Le Strutture territoriali dovranno svolgere le operazioni illustrate di seguito, allo scopo di rendere definitivamente visibile la contribuzione figurativa da disoccupazione nella posizione assicurativa del soggetto interessato.
Analoga problematica, peraltro, si verifica in relazione alle pratiche di indennità ASpI e NASpI che risultano ancora aperte ed in stato “L” per il mancato pagamento degli ultimi 30 giorni di prestazione.
Per la definizione di queste ultime tipologie di trattamenti non è necessaria la presentazione del modello DS56, ma l’operatore della Struttura territoriale deve effettuare d’ufficio le operazioni necessarie a tal fine.
Si invitano, pertanto, le Strutture territoriali interessate a definire con urgenza le indennità di disoccupazione ASpI e NASpI relative a soggetti che hanno presentato domanda di verifica per l’accesso ai predetti benefici.
Tutte le domande di verifica delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale e al beneficio dei lavoratori precoci respinte per carenza del requisito di cui al citato articolo 1, comma 179, lett. a), a causa della mancata definizione delle domande di indennità di disoccupazione, dovranno essere riesaminate d’ufficio e, ove ricorrano tutti i requisiti di legge, accolte.
Si precisa, in proposito, che il decorso del trimestre minimo in cui il soggetto deve mantenere lo stato di disoccupazione è computato dalla data in cui si colloca temporalmente la contribuzione figurativa relativa al pagamento delle indennità di disoccupazione, secondo un criterio di “competenza” e non di “cassa”.
Si chiarisce, altresì, che trattandosi di soggetti che hanno maturato i requisiti e le condizioni di accesso ai benefici in argomento nel corso del 2017, i medesimi rientreranno nel monitoraggio del predetto anno.
I relativi trattamenti, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio, decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti e condizioni, secondo lo speciale regime delle decorrenze previste dai decreti attuativi n. 87 e n. 88 del 2017.
Istruzioni operative per la definizione delle pratiche di indennità DSO
Al fine di consentire la definizione in forma generalizzata delle domande in questione, l’operatore dovrà procedere nel modo seguente:
– richiedere la simulazione di pagamento, per singolo anno, delle domande di disoccupazione ordinaria in stato “L” a partire dall’anno 2000 ad oggi;
– eseguire l’elaborazione di pagamento effettivo per escludere in automatico le domande con un importo in pagamento a credito o a debito.
Le domande che non verranno chiuse in modo centralizzato dovranno essere esaminate a cura dell’operatore della Struttura territoriale. La gestione del debito o del credito richiede l’impostazione dei campi “Permane stato disoccupazione” a “SI” e “rientrato DS56” a “SI” e dovrà rispettare i termini della prescrizione quinquennale così come disposto dall’articolo 47-bis del D.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’articolo 38, comma 4, del D.L. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111 del 2011.