INPS – Messaggio 19 novembre 2013, n. 18721

Esaurimento dello stanziamento di cui all’articolo 78, comma 15, lettera e) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il pagamento anticipato dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui alle leggi n. 223 del 1991 e n. 451 del 1994. Messaggio 12969 del 9/8/2013.

Si fa seguito al messaggio n. 12969 del 9 agosto 2013 concernente l’oggetto, per comunicare che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota del 28 ottobre 2013, prot. 40/0036530/MA008.A001, ha confermato che l’autorizzazione di spesa di due miliardi di Lire, prevista dall’articolo 78, comma 15, lettera e) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non è stata ulteriormente prorogata e che pertanto non si potrà provvedere ad ulteriori autorizzazioni del trattamento anticipato in parola, atteso che il predetto stanziamento è esaurito.

Conseguentemente, le domande di anticipazione dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia in oggetto – tenute in evidenza fino ad oggi, come stabilito nel messaggio sopra citato – devono essere respinte con la seguente motivazione: “Esaurimento dello stanziamento di cui all’articolo 78, comma 15, lettera e) della legge 23 dicembre 2000, n. 388”.

Analoga reiezione dovrà essere adottata per le domande di anticipazione dei trattamenti in parola che perverranno per il futuro.