INPS – Messaggio 20 dicembre 2017, n. 5090
Attribuzione e revoca delle detrazioni per carichi familiari, con riferimento al periodo di imposta 2018, per i pensionati residenti all’estero in paesi che assicurano un adeguato scambi di informazioni
Per poter fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR (D.P.R. 917/86), i pensionati residenti all’estero, in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, devono presentareannualmente apposita domanda all’Istituto per ciascun periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del MEF del 21/09/15, al fine di attestare la sussistenza dei requisiti previsti per aver diritto alla fruizione, ai sensi dell’art. 24, comma 3-bis, del TUIR.
L’elenco degli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni è aggiornato con cadenza semestrale dal Ministero dell’Economia e Finanze (cfr decreto MEF del 23 marzo 2017, di cui all’allegato 1), tenuto conto di quanto disposto dall’art. 11, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 239 del 1996, come modificato dall’art. 10, comma 2, lettera b), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147.
Con messaggio n. 1763 del 27/04/17 sono state fornite indicazioni, con riferimento al periodo d’imposta 2017, in merito alle modalità e termini utili per presentare la domanda di applicazione delle detrazioni per carichi familiari.
Pertanto, i pensionati residenti in paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni, in base alla normativa fiscale vigente, possono richiedere all’Inps per il periodo d’imposta 2018 l’applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia, attraverso le seguenti modalità:
– direttamente, accedendo con PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello al servizio on line dedicato, seguendo il percorso: www.inps.it\ Prestazioni e Servizi\Fascicolo previdenziale cittadino\ D.21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero;
– avvalendosi dell’assistenza gratuita dei Patronati, che hanno a disposizione il medesimo applicativo nell’apposita sezione loro dedicata del sito istituzionale, accessibile attraverso il seguente percorso: www.inps.it\Prestazioni e servizi\Per tipologia di utente\Patronati\Gestione Residenti Estero\ D. 21/09/2015 Rich. Detr. Res. Estero.
Si rammenta che anche le strutture territoriali dell’Inps hanno a disposizione il medesimo applicativo per gestire le eventuali domande cartacee, complete di attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, fatte pervenire dai cittadini.
Con riferimento al periodo d’imposta 2018 si precisa che, per i pensionati residenti in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni che hanno già fruito di detrazioni per carichi di famiglia nel corso del 2017, saranno mantenute le suddette detrazioni se la presentazione della domanda di applicazione annuale sarà effettuata entro il 15 febbraio 2018, fermo restando l’obbligo di comunicare all’Istituto eventuali variazioni nei carichi che si dovessero verificare successivamente in corso d’anno.
Viceversa, qualora la presentazione della domanda annuale di applicazione delle suddette detrazioni dovesse avvenire dopo il termine del 15 febbraio 2018 si procederà alla revoca delle stesse, con effetto dalla rata di aprile 2018 per tutte le gestioni, con adeguamento mensile della tassazione dalla medesima rata e recupero delle detrazioni provvisoriamente attribuite nelle mensilità in 11 rate. Qualora, successivamente alla revoca operata nei termini precedentemente descritti, dovessero pervenire, con riferimento ai pensionati interessati, domande di applicazione delle detrazioni per carichi familiari, le detrazioni richieste saranno attribuite nuovamente con la prima rata utile, comprensive del conguaglio a credito, laddove spettante, in relazione alle mensilità pregresse.
Allegato
(MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Decreto 23 marzo 2017)
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