INPS – Messaggio 20 dicembre 2017, n. 5096

Domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli. Rilascio dei tracciati per la trasmissione telematica delle domande in competenza 2017

Si comunica che, in ottemperanza a quanto concordato nell’Accordo tecnico-operativo tra Inps ed Enti di patronato sottoscritto in data 26/6/2012 in materia di modalità di scambio dei dati e di presentazione telematica delle domande di prestazione e nell’ambito delle attività propedeutiche al buon andamento della campagna di presentazione delle domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2017, si è provveduto a rilasciare alle Strutture Nazionali degli Enti di patronato i tracciati di trasmissione delle domande in argomento.

Si precisa che i tracciati sono stati modificati, rispetto alla precedente versione, in conseguenza di aggiornamenti normativi e procedurali da ultimo intervenuti. Le modifiche riguardano:

a) l’inserimento dei nuovi stati civili stabiliti dall’art. 2, co.50, legge n. 76 del 2016 (circolare n. 84 del 2017), “Unito civilmente”, “Sciolto dall’unione civile” e “Parte superstite dell’unione civile dal….”, sia nella sezione relativa allo “Stato civile” del richiedente sia nelle altre sezioni ove è risultata necessaria la precisazione (es. tabellereddituali);

b) l’abolizione delle opzioni per la richiesta delle detrazioni fiscali in considerazione dell’avvio del nuovo servizio “Detrazioni fiscali” unificate nella sezione relativa alle “Detrazioni di imposta” nella quale è riportata, la seguente indicazione: “Per la dichiarazione annuale delle detrazioni di imposta occorre utilizzare l’apposito servizioonlinedelle “Detrazioni Unificate” disponibile nel sito www.inps.it”.

Le suddette modifiche sono state apportate anche al modulo SR25-Prest.agr.21TP, che costituisce l’equivalente della ricevuta della domanda trasmessa per via telematica dagli utenti abilitati (assicurati dotati di PIN dispositivo ed Enti di patronato). Il modulo è reperibile nella sezione Modulistica Online della Intranet Inps a disposizione esclusiva degli operatori delle Strutture territoriali dell’Inps.

Per gli Enti di patronato è disponibile, nel Servizio di trasmissione delle domande di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare dei lavoratori agricoli dipendenti, nell’Area di Download del Menù principale della funzione “Presentazione domande”, il file PDF contenente la sezione informativa del citato modulo SR25-Prest.agr.21TP (All.1).

Allegato

Disoccupazione agricola e/o assegno per il nucleo familiare

Per ottenere l’indennità e/o l’assegno, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo deve presentare la domanda telematicamente mediante i Servizi telematiciaccessibili direttamente dal cittadino tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, PIN dispositivo o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) attraverso il portale dell’Inps, oppure tramite gli enti di patronato, che per legge offrono assistenza gratuita, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, oppure tramite il Contact Center multicanale (chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico).

La domanda per le prestazioni di disoccupazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione. L’obbligo di conservazione dell’originale della domanda è in capo al cittadino richiedente.

L’indennità di disoccupazione

1 A chi spetta

Agli operai agricoli a tempo determinato, agli operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per una parte dell’anno, ai compartecipanti familiari, ai piccoli coloni e ai coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi mediante versamenti volontari.

Per ottenere l’indennità di disoccupazione è necessario avere determinati requisiti:

– iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli (predisposti da Inps) relativi all’anno per il quale viene richiesta l’indennità ovvero aver svolto attività di lavoro dipendente agricolo con qualifica di operaio a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione

– due anni di anzianità assicurativa (iscrizione negli elenchi nominativi per un altro anno oltre quello cui si riferisce la richiesta di prestazione; in alternativa, un contributo settimanale per disoccupazione, versato per attività dipendente non agricola prestata anteriormente al biennio solare precedente la domanda)

– almeno 102 contributi giornalieri versati per attività dipendente agricola ed eventualmente non agricola nel biennio solare precedente la domanda.

Cosa spetta

– agli operai agricoli a tempo determinato viene corrisposta un’indennità pari al 40% della retribuzione di riferimento, per un numero di giornate uguale a quelle lavorate nel settore agricolo ed eventualmente non agricolo nei limiti del parametro annuo di 365 giornate. Dall’importo spettante viene detratto, a titolo di contributo di solidarietà, il 9% per ogni giornata indennizzata. La trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni

– agli operai agricoli a tempo indeterminato è corrisposta un’indennità del 30% della retribuzione effettivamente percepita per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel settore agricolo ed eventualmente non agricolo nei limiti del parametro annuo di 365 giornate.

Dati, informazioni e dichiarazioni indispensabili alla liquidazione della disoccupazione

(articolo 1, comma 783, legge 296/2006)

– dati anagrafici del richiedente (pagina 1)

– dati relativi attività lavorativa del richiedente (pagina 2)

Documenti da allegare per la liquidazione della disoccupazione agricola in particolari casi

– dichiarazione sostitutiva per attività di lavoro in proprio modulo cod. SR171 (NOTA 1) attestante il lavoro in proprio svolto con Partita IVA aperta o per attività autonoma/professionale/parasubordinata esercitata senza iscrizione nella relativa gestione

– documento portatile U1 se il lavoratore ha svolto attività lavorativa agricola/non agricola in un paese comunitario

– fotocopia del passaporto se il lavoratore è espatriato temporaneamente o definitivamente in paese non comunitario, in caso di espatrio temporaneo, saranno considerate indennizzabili fino ad un massimo di 90 giornate

– documento portatile U2 se il lavoratore ha percepito indennità di disoccupazione a carico di un’istituzione straniera

– modulo cod. SR19 (DS/COOP)1 nel caso in cui il lavoratore sia socio di cooperative agricole.

L’assegno per il nucleo familiare

A chi spetta

Le stesse tipologie di lavoratori che hanno diritto alla disoccupazione agricola possono chiedere anche l’assegno per il nucleo familiare, entro determinati limiti di reddito.

Gli importi dell’assegno e i limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge, sono riepilogati in tabelle disponibili sul sito www.inps.it.

– Dati, informazioni e dichiarazioni indispensabili (articolo 1, comma 783, legge 296/2006)

– dati anagrafici del richiedente (pagina 1)

– dati anagrafici e altri dati relativi alla composizione del nucleo familiare del richiedente (pagina 2/7)

– dati relativi ai redditi conseguiti dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare (pagina 4/7).

Documenti da allegare in situazioni particolari

– per i figli ed equiparati (NOTA 2)di coniugi legalmente separati o divorziati: la dichiarazione di responsabilità o le relative sentenze

– per i figli del coniuge/della parte dell’unione civile nati da precedente matrimonio e per i figli di genitori naturali (propri o del coniuge/della parte dell’unione civile) riconosciuti dall’altro genitore: la dichiarazione di responsabilità dell’ex coniuge/parte dell’unione civile o dell’altro genitore

– per i casi di abbandono da parte del coniuge/della parte dell’unione civile del richiedente: la documentazione dell’Autorità giudiziaria o di altra Pubblica Autorità

– per i figli o equiparati (NOTA 2)di età compresa tra i 18 e i 21 anni purché studenti o apprendisti in nuclei con più di tre figli o

equiparati (NOTA 2)di età inferiore a 26 anni:

– il modulo cod. SR61 (ANF/NN) (NOTA 1)(assegno nucleo familiare numeroso)

– la dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di studente o la qualifica di apprendista o la relativa documentazione (certificato di frequenza scolastica/universitaria se il figlio risiede in uno Stato della Unione Europea; copia del contratto di apprendista se il figlio risiede in uno Stato dell’Unione Europea)

– per i minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia: la dichiarazione o i relativi provvedimenti

– per i fratelli, le sorelle, i nipoti del/della richiedente orfani di entrambi i genitori, non aventi diritto alla pensione ai superstiti:

la dichiarazione di responsabilità del/della richiedente attestante la condizione di orfani di tali familiari, che non hanno diritto alla pensione ai superstiti specificando le generalità dei genitori e il tipo di attività a suo tempo svolta

– per i familiari residenti all’estero di cittadino italiano, comunitario o cittadino straniero di Stato convenzionato:

– se il richiedente è cittadino italiano: la dichiarazione di responsabilità attestante la composizione del nucleo familiare residente all’estero;

– se il richiedente è cittadino comunitario: la dichiarazione di responsabilità attestante la composizione del nucleo familiare residente all’estero;

– se il richiedente è cittadino extracomunitario residente in Italia con versamenti previdenziali in almeno due Stati membri dell’Unione Europea: il certificato di residenza o l’autocertificazione;

– se il richiedente è cittadino di Stato straniero convenzionato: il certificato di cittadinanza e il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici anagrafici del luogo ove risiedono i familiari nello Stato convenzionato o le certificazioni particolari valide secondo la legge locale tradotte e convalidate dal Consolato italiano.

– per i nipoti minori a carico del/della nonno/a richiedente:

– la dichiarazione di responsabilità del richiedente attestante la discendenza del/i nipote/i in linea retta e il mantenimento

abituale del/i minore/i;

– la dichiarazione di responsabilità del/i genitore/i con la quale attestano di non poter provvedere al mantenimento del/i figlio/i perché non svolgono attività lavorativa e non posseggono redditi di alcuna natura;

– la dichiarazione di responsabilità degli eventuali altri ascendenti dalla quale risulti che non hanno richiesto per il passato e si impegnano a non richiedere per il futuro analogo trattamento di famiglia per gli stessi minori.

Documenti da allegare per richiedere l’aumento dei livelli reddituali se i familiari si trovano in particolari condizioni:

– la certificazione sanitaria estera convalidata dal Consolato Italiano (se residente in uno Stato extracomunitario convenzionato)

– per i familiari maggiorenni inabili con assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, la documentazione sanitaria attestante l’inabilità oppure:

– Il modulo SS3/AF (se il familiare è residente in Italia) compilato dal medico di famiglia;

– la certificazione sanitaria estera convalidata dal Consolato Italiano (se residente in uno Stato extracomunitario convenzionato).

Redditi da dichiarare

Nelle tabelle riportate a pag. 4/7 devono essere indicati i redditi Irpef e i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva.

I redditi devono essere indicati al lordo delle deduzioni e detrazioni di imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Il reddito da indicare nel prospetto è quello relativo all’anno precedente quello della domanda di assegno se la decorrenza dell’assegno è compresa tra luglio e dicembre (secondo semestre). Se invece la decorrenza è compresa tra gennaio e giugno (primo semestre) si dovrà indicare il reddito conseguito due anni prima. In caso di arretrati si dovrà utilizzare un modulo per ogni anno. Nei casi di conviventi di fatto con figli che hanno disciplinato i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, secondo quanto previsto nell’art. 1, comma 50, della legge 20 maggio 2016, n. 76 andranno indicati i redditi di entrambi i genitori.

Redditi assoggettabili a Irpef (pag. 4/7)

– Nella prima colonna devono essere indicati tutti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione, ecc.) percepiti in Italia o all’estero, compresi gli arretrati

– Nella seconda colonna devono essere indicati i redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni, al lordo dell’eventuale detrazione dell’abitazione principale

– Nella terza colonna deve essere indicato il tipo di modello fiscale su cui è riportato l’importo dei vari redditi dichiarati (CU o certificazione reddituale, 730, Unico, 770) nel caso in cui il richiedente sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi

– Nella quarta colonna deve essere indicato il totale complessivo dei redditi (colonna 1 + colonna 2).

– Redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (pag. 4/7)

(da indicare solo se i redditi superano complessivamente 1.032,91 euro)

– Nella prima colonna devono essere indicati tutti i redditi provenienti dalle pensioni, da assegni e indennità per i non vedenti, sordi e invalidi civili, pensioni sociali, assegni accessori per le pensioni privilegiate ecc.

– Nella seconda colonna devono essere indicati altri redditi che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva: interessi bancari e postali, premi del lotto e dei concorsi pronostici, rendite da buoni del tesoro ecc.

– Nella terza colonna deve essere indicato il modello fiscale rilasciato dall’ente erogatore

– Nella quarta colonna deve essere indicato il totale complessivo dei redditi (colonna 1 + colonna 2).

Redditi che non si dichiarano (pag. 4/7)

Trattamenti di famiglia dovuti per legge; arretrati di prestazioni di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione; indennità di trasferta per la parte non soggetta a imposizione fiscale; trattamento di fine rapporto (TFR);

anticipazione su TFR; pensioni di guerra; rendite vitalizie Inail; pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;

indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità;

indennità di frequenza ai minori mutilati ed invalidi civili, indennità di comunicazione per i sordi prelinguali; indennità per i ciechi parziali; indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Documenti da allegare nel caso di richiesta da parte degli eredi del titolare delle prestazioni

– dichiarazione di responsabilità rilasciata dal coniuge/dalla parte dell’unione civile del dante causa attestante che non è stata pronunciata sentenza di separazione/divorzio passata in giudicato, ovvero copia della sentenza di separazione o di divorzio o di scioglimento dell’unione civile.

– dichiarazione di responsabilità rilasciata dal richiedente attestante la presenza di un testamento, ovvero attestante l’assenza di testamento e le generalità, complete di codice fiscale, degli eredi aventi diritto.

– delega alla riscossione da parte dei coeredi in favore dell’erede richiedente rilasciata davanti ad un pubblico ufficiale.

– copia del documento di identità di ciascuno degli eredi.

Precisazioni sulla richiesta da parte degli eredi degli assegni per il nucleo familiare

La prestazione, relativa ai periodi in cui il de cuius era vivente e per i quali non aveva già presentato domanda, può essere richiesta solo dagli eredi che facevano parte del suo nucleo familiare.

Domanda del coniuge/della parte dell’unione civile del richiedente per il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare

Il coniuge/la parte dell’unione civile del richiedente, non titolare di un proprio diritto all’ANF, può chiedere l’erogazione della prestazione, spettante all’avente diritto, mediante presentazione del modulo cod. SR56 (ANF/559), disponibile sul sito www.inps.it.

Domanda di assegno per il nucleo familiare per periodi di inattività

Il lavoratore agricolo può chiedere l’assegno per il nucleo familiare per periodi di inattività in agricoltura dovuti ad infortunio o malattia professionale, malattia, maternità, mediante presentazione del modulo cod. SR15 (AF4/AGR/SPEC) disponibile sul sito www.inps.it.

Detrazioni di imposta (articolo 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni)

Per rilasciare la dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta o per variare una dichiarazione già presentata all’Inps, deve essere utilizzato l’apposito servizio online, disponibile su www.inps.it > Tutti i servizi > Detrazioni fiscali – domanda e gestione.

Il servizio consente di visualizzare l’ultima dichiarazione presentata. Se il richiedente vuole usufruire delle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia deve dichiarare ogni anno di averne diritto.

Modalità di pagamento

Le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti superiori al limite previsto dalla normativa vigente.

In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN, è necessario inviare il modello SR163 (disponibile sul sito www.inps.it) all’Inps attraverso la specifica funzionalità dei servizi online del sito www.inps.it riferiti alla prestazione di interesse. In caso di impedimenti tecnici il richiedente in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dovrà scannerizzare e inviare il citato modulo alla casella PEC della sede Inps competente per territorio con allegata la copia del documento di identità in corso di validità.

Se il richiedente non ha una propria casella PEC, dovrà scannerizzare e inviare il suddetto modello SR163, con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, scrivendo alla casella istituzionale delle Prestazioni a sostegno del reddito della sede Inps competente per territorio.

Gli indirizzi PEC e di posta istituzionale della Linea servizio Prestazioni a sostegno del reddito delle Strutture territoriali sono reperibili nel sito www.inps.it, nella sezione “Contatti > Le sedi Inps”.

In caso di impedimento all’invio online, il modello può essere consegnato in originale presso la Struttura Inps territorialmente competente, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Note:

1) Moduli disponibili sul sito www.inps.it

2) Gli equiparati ai figli legittimi o legittimati sono: i figli adottivi, gli affiliati, i figli di genitori naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge/della parte dell’unione civile, i minori affidati a norma di legge ed i nipoti minori viventi a carico di ascendente diretto.