INPS – Messaggio 20 febbraio 2018, n. 771
Sgravio contributivo in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari. Articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Riduzione della misura
Le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari beneficiano di uno sgravio contributivo percentuale.
Tale agevolazione è stata introdotta dall’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha esteso in favore delle predette imprese lo sgravio contributivo di cui all’articolo 6, della legge 27 febbraio 1998, n. 30, nella misura del 70% (cfr. la circ. n. 120/2002).
La misura dello sgravio in parola è stata più volte oggetto di rimodulazione, attestandosi, a far tempo dal 1° gennaio 2017, nella misura del 48,7% (art. 1, comma 431, legge n. 232/2016).
L’articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto che “a decorrere dall’anno 2018 i benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento”.
Conseguentemente, le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, a decorrere dal periodo di competenza gennaio 2018, sono tenute alla fruizione dello sgravio nella nuova misura del 45,07%.
Con riferimento alle operazioni di conguaglio, le imprese interessate continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso, valorizzando il codice “R830” presente nell’elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.
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