INPS – Messaggio 20 febbraio 2018, n. 772
Articolo 24, comma 21, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Contributo di solidarietà a carico degli iscritti alle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Cessazione del contributo di solidarietà dal 1° gennaio 2018
L’articolo 24, comma 21, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito – a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 – un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
In particolare, la predetta norma ha posto a carico degli iscritti alle gestioni ex Fondo trasporti, ex Fondo elettrici, ex Fondo telefonici, ex Inpdai, nonché Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea che, alla data del 31.12.1995, avevano maturato una anzianità contributiva nelle gestioni stesse pari o superiore a cinque anni, un contributo di solidarietà pari allo 0,50% della retribuzione imponibile.
Con la circolare n. 99/2012 e con i successivi messaggi n. 16058/2012 e n. 9703/2013 è stata illustrata la disciplina di legge del predetto contributo di solidarietà e sono state fornite le relative indicazioni operative.
Con il presente messaggio si ricorda che a far tempo dal 1° gennaio 2018 è cessato l’obbligo di versamento del contributo di solidarietà di cui all’articolo 24, comma 21, del D.L. n. 201/2011.
Pertanto, i datori di lavoro, che abbiano alle proprie dipendenze personale già soggetto al contributo di solidarietà in argomento, non sono più tenuti a versare il predetto contributo a decorrere dalle denunce di competenza del mese di gennaio 2018.
A tal fine, dal 1° gennaio 2018 è stata disposta la cessazione della validità del codice “M240”, avente il significato di “Contributo solid. Art. 24 comma 21 DL 201/2011 (0,50%)”.
I datori di lavoro che abbiano comunque versato il contributo di solidarietà con la denuncia di gennaio 2018 potranno recuperare il relativo importo sulle denunce di competenza dei mesi di febbraio e marzo 2018. A tal fine, valorizzeranno all’interno del flusso Uniemens il codice causale già in uso “L241”, presente nell’elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.
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