INPS – Messaggio 20 gennaio 2017, n. 289

Domande di verifica del diritto a pensione ai sensi dell’articolo 1, commi da 214 a 218, della legge n. 232 del 2016 (c.d. ottava salvaguardia). Errata corrige del messaggio n. 193 del 2017

Si comunica che il sistema di gestione delle domande è stato aggiornato con la tipologia relativa alla verifica del diritto a pensione ai sensi dell’articolo 1, commi da 214 a 218, della legge n. 232 del 2016 (c.d. ottava salvaguardia).

Il servizio è disponibile, fino al 2 marzo 2017, sia per i patronati, con le consuete modalità, che per i cittadini in possesso delle credenziali di accesso.

I cittadini possono accedere ai servizio on line – Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione, Ricostituzione, Ratei matur.

Nella sezione delle DICHIARAZIONI è possibile selezionare dal menù a tendina:

nel campo GRUPPO, la dicitura Certificazione;

nel campo PRODOTTO, la dicitura Diritto a pensione;

nel campo TIPO, la dicitura Salvaguardia legge 232/2016;

nel campo TIPOLOGIA la tipologia di lavoratore:

– Lavoratori in mobilità o trattamento speciale edile;

– Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari;

– Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011;

– Lavoratori cessati entro il 30/06/2012;

– Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012;

– Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale;

– Lavoratori in congedo per figli con disabilità;

– Lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

Si rammenta che i lavoratori di cui all’art. 1, comma 214, lettera d) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale), lettera e) (in congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001), lettera f) (con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 2 marzo 2017, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 41 del 29 dicembre 2016 a cui si rimanda integralmente.

Pertanto, la presentazione dell’istanza all’INPS non sostituisce quella da presentare, comunque, alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Il presente messaggio annulla e sostituisce il messaggio n. 193 del 17 gennaio 2017.