INPS – Messaggio 20 giugno 2019, n. 2326
Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante “Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161”
La legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”[1], all’articolo 34 ha delegato il Governo ad adottare disposizioni per la tutela del lavoro delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, favorendo l’emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.
La delega ha avuto attuazione con l’emanazione del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72[2].
Nell’ambito della regolamentazione di cui al citato decreto legislativo, il legislatore, al fine di consentire alle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria la prosecuzione dell’attività, all’articolo 4 ha disposto che, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva, rilevino esclusivamente gli obblighi contributivi relativi all’arco temporale successivo alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa sequestrata e confiscata di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159[3].
Tale previsione comporta che l’esposizione debitoria maturata antecedentemente alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività resta esclusa dalla verifica della regolarità contributiva di cui al D.M. 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.
Pertanto, una volta accertata l’intervenuta approvazione del citato programma, la verifica della regolarità contributiva per le aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria avverrà esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi che sono maturatisuccessivamente alla data di approvazione.
L’articolo 55 del D.lgs n. 159/2011 ha inoltre disposto che “A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall’amministratore giudiziario. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall’irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene […]”.
Poiché l’articolo 55 del citato decreto legislativo non preclude la notifica degli avvisi di addebito e prevede esclusivamente la sospensione delle azioni esecutive di competenza dell’Agente della Riscossione finalizzate al recupero coattivo degli importi dovuti, tutti i crediti dell’impresa sequestrata e confiscata sottoposta ad amministrazione giudiziaria, compresi quelli sorti a decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività, potranno essere trasmessi all’Agente della Riscossione.
Resta ferma la sospensione delle azioni esecutive, di cui al citato articolo 55, per i crediti sorti anteriormente alla medesima data di approvazione.
—
[1] Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, reca il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.
[2] Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2018. Data di entrata in vigore: 6 luglio 2018.
[3] L’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, rubricato “Documento unico di regolarità contributiva”, dispone: “1. A decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell’attività di cui all’articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, la verifica della regolarità contributiva di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, avviene esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi riferiti a periodi successivi alla data di approvazione del programma medesimo.”
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