INPS – Messaggio 20 giugno 2019, n. 2338
Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Legge n. 55/2019 di conversione del decreto-legge n. 32/2019. Proroga della ripresa dei versamenti sospesi dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
L’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, ha disposto, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici in oggetto, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi dell’evento calamitoso fino al 30 settembre 2017.
Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato, da ultimo, a seguito dell’emanazione della legge n. 145/2018 – recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” – alla data del 1° giugno 2019, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2019 (cfr. la circolare n. 48/2019).
L’Istituto, con messaggio n. 1654/2019, ha dettato le istruzioni per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione entro la scadenza del 1° giugno 2019. Le indicazioni operative concernenti il versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione a decorrere dal mese di giugno sono state, invece, fornite con messaggio n. 1987/2019.
Ciò premesso, si rende noto che l’articolo 23, comma 1, lett. e-ter), del decreto-legge n. 32/2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 55/2019, con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici in epigrafe, ha disposto che gli adempimenti e i versamenti contributivi sospesi vengano effettuati in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019.
Pertanto, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 1° giugno 2019, è stata prorogata alla data del 15 ottobre 2019.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per l’effettuazione del versamento, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, della contribuzione sospesa.