INPS – Messaggio 20 novembre 2013, n. 18830
Modello F24 Enti pubblici – Utilizzo delle causali contributo – Risoluzione n. 80/E del 13 novembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate.
Si fa seguito al messaggio n. 013154 del 14 agosto 2013 per comunicare che con la Risoluzione n. 80/E del 13 novembre 2013 (all.1), l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad integrare le causali del modello F24 Enti pubblici per il pagamento, a favore dell’Istituto, dei contributi dovuti alle Gestioni artigiani e commercianti, per i quali dovranno essere utilizzati i seguenti codici già in uso per il versamento mediante modello F24:
AR | versamento da regolarizzazione per contributi fissi o entro il minimale |
ARI | versamento da regolarizzazione per contributi oltre il minimale |
ARN | recupero crediti contributi sul minimale – crediti non ceduti |
ARIN | recupero crediti contributi sul reddito eccedente il minimale – crediti non ceduti |
CR | versamento da regolarizzazione per contributi fissi o entro il minimale |
CRI | versamento da regolarizzazione per contributi oltre il minimale |
CRN | recupero crediti contributi sul minimale – crediti non ceduti |
CRIN | recupero crediti contributi sul reddito eccedente il minimale – crediti non ceduti |
In tal modo, le Stazioni appaltanti o Amministrazioni procedenti che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 5 ottobre 2010 n. 207, sono tenute ad attivare l’intervento sostitutivo ogni qual volta il Documento unico di regolarità contributiva segnali un’irregolarità relativa all’operatore economico, possono effettuare il versamento tramite il predetto modello F24 Enti pubblici anche nell’ipotesi in cui la predetta irregolarità abbia ad oggetto la contribuzione afferente i lavoratori autonomi.
Attraverso l’integrazione delle suddette causali, anche per i soggetti che utilizzano l’F24 Enti pubblici si realizza la condizione che prevede che il versamento della somma oggetto dell’intervento sostitutivo sia compiuto utilizzando le medesime modalità e le stesse specifiche fissate per l’adempimento contributivo da parte dell’esecutore o del subappaltatore nei confronti dell’Inps (NOTA 1).
Si rammenta che in sede di compilazione del modello F24 Enti pubblici, posto che la stazione appaltante effettua il pagamento sostituendosi all’adempimento del contribuente, deve essere esposto nella sezione “CONTRIBUENTE”, nel campo “VERSAMENTO EFFETTUATO IN QUALITÀ DI”, il codice “51” che individua il titolo (intervento sostitutivo) in base al quale l’ente pubblico effettua il pagamento per conto dell’appaltatore e/o del subappaltatore.
Nel campo “PER CONTO DI”, deve essere riportato il codice fiscale dell’appaltatore e/o del subappaltatore per conto del quale il pagamento viene effettuato.
Al riguardo si richiamano integralmente i contenuti della circolare Inps n. 54 del 13 aprile 2012 con la quale sono state fornite le indicazioni per le Stazioni appaltanti pubbliche per l’attivazione del procedimento di intervento sostitutivo di cui al citato art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 (NOTA 2).
—
Note:
1. Per le modalità di versamento della stazione appaltante per i crediti contributivi si fa integrale rinvio alle disposizioni impartite dall’Istituto con la circolare n. 54 del 13 aprile 2012, punto 6).
2. Si rinvia ai punti 5), 6) e 7) della circolare n. 54 del 13 aprile 2012.
Allegato
Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 80/E del 13 novembre 2013
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