INPS – Messaggio 20 novembre 2020, n. 4358
Indennità COVID-19 prevista dall’articolo 222, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami
- Premessa
L’articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato in sede di conversione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto, al comma 8, la concessione, per il mese di maggio 2020, di un’indennità pari a 950 euro in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, le cui istruzioni amministrative sono state fornite con la circolare n. 118 dell’8 ottobre 2020.
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti e sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi”, servizio “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte degli Enti di Patronato sia da parte del cittadino con le proprie credenziali.
Con il presente messaggio, pertanto, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.
- Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore dei pescatori autonomi e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro” grazie a un’apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamibonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
- Indirizzi amministrativi sui riesami in ordine alla qualifica di pescatore autonomo
Al fine di omogeneizzare le informazioni e le indicazioni operative che le Strutture territoriali devono seguire nello svolgimento dei riesami, si riassumono di seguito le principali istruzioni amministrative.
Il primo requisito è quello di essere pescatori autonomi, ivi compresi i soci di cooperative, che svolgano l’attività professionale di pesca in acque marittime, interne e lagunari di cui alla legge n. 250/1958; pertanto i soci di cooperative indicati dal medesimo comma 8 dell’articolo 222 destinatari dell’indennità sono esclusivamente i soci che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.
In merito alla verifica della qualifica di “pescatore autonomo” si precisa che questa non risulta attualmente rilevabile attraverso la procedura automatica, pertanto il richiedente, in sede di riesame, deve fornire all’Istituto apposita documentazione attestante la natura “autonoma” del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui la reiezione sia imputabile alla mancata rilevazione del requisito in esame, per i soggetti associati gli operatori delle Strutture territoriali devono verificare il codice fiscale del lavoratore presente sui flussi Uniemens di aziende con CSC 1.19.01 ed eventualmente far produrre al richiedente il contratto di lavoro autonomo o documentazione equipollente.
Per i soggetti associati tale documentazione può essere rappresentata, alternativamente:
– dalla copia della lettera di incarico;
– dalla copia dell’ultimo documento relativo al pagamento dei compensi (purché si evinca la data di inizio dell’incarico).
Nel caso di pescatore addetto alla pesca marittima costiera non associato in cooperativa la documentazione da produrre è la seguente:
– dichiarazione di avvenuta presentazione all’INPS della domanda di iscrizione della posizione quale pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958, con indicazione della data di iscrizione, della data e del numero di protocollo della richiesta di iscrizione;
– autocertificazione di iscrizione nelle matricole della gente di mare di 3° categoria tenute dalla Capitaneria di Porto, denominazione della matricola del natante utilizzato per l’attività di pesca, estremi della licenza di pesca e infine dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente.
Infine, nel caso di pescatore addetto alla pesca nelle acque interne non associato in cooperativa la documentazione da produrre è la seguente:
– dichiarazione di avvenuta presentazione all’INPS della domanda di iscrizione della posizione quale pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958, con indicazione della data di iscrizione, della data e del numero di protocollo della richiesta di iscrizione;
– estremi della licenza di pesca, dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente, dichiarazione di non lavorare alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d’acqua, di aziende vallive di pescicoltura, etc.
- Gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 222, comma 8, del D.L. n. 34/2020
Ai pescatori autonomi, ivi compresi i soci di cooperative, per poter accedere al beneficio relativo al mese di maggio 2020 è richiesto inoltre di:
– non essere titolari di pensione;
– non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
– non essere titolare di lavoro dipendente.
Relativamente agli ultimi due requisiti sopra elencati, si rappresenta quanto segue:
– la non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie (Casse/Enti extra Inps, gestione ARTCOM, gestione CDCM) è rilevata alla data del 1° maggio 2020. Tale verifica deve essere svolta prendendo in considerazione i dati presenti all’interno del Casellario dei Lavoratori Attivi, dell’archivio Artigiani e Commercianti, nonché dell’archivio relativo a Coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
– per la verifica della condizione circa l’assenza di rapporti di lavoro dipendente, l’Istituto prende in considerazione i dati risultanti in UNILAV e in Uniemens, verificando che non vi siano comunicazioni o denunce comprovanti un rapporto attivo alla data di titolarità del beneficio richiesto. Eventuali variazioni della denuncia Uniemens effettuate successivamente agli ordinari termini di scadenza di presentazione del flusso mensile sono valutate dalla Struttura territoriale.
Si precisa che, per tutte le “reiezione forti” (come individuate nell’Allegato n. 1 e relative ai controlli: PENSIONI, REM_NO, ILD_NO, IND_COVID), il richiedente, avverso tali provvedimenti di reiezione, può proporre azione giudiziaria.
Allegato
LEGENDA ESITI DI REIEZIONE DELL’INDENNITÀ COVID-19 IN FAVORE DEI PESCATORI AUTONOMI
CONTROLLO | ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE | DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE) |
---|---|---|
ART_COM_NO | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, risulta iscritto alla gestione autonoma degli Artigiani e Commercianti. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. anche i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della posizione Artigiano o Commerciante con indicazione di data e n. protocollo. Oppure se trattasi di soggetto titolare di posizione Commerciante non tenuto all’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: Dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione Commerciante presentata all’INPS con indicazione della Data di cessazione, Data e numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione autonoma Commercianti. Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n.445/2000 della comunicazione inviata dal titolare della posizione assicurativa alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante o coadiutore, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in Cciaa, con indicazione della data e numero di protocollo della comunicazione. |
CASS_ATT | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. anche i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Comunicazione della cessazione dell’iscrizione alla Cassa professionale o ad altra gestione previdenziale obbligatoria, con indicazione della Data di cessazione. |
CDCM_NOT | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta iscritto alla gestione autonoma dei Coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. anche i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali (IAP): autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione. Se il soggetto non è tenuto all’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione di lavoratore autonomo agricolo all’INPS con indicazione della data di cessazione, data e numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione agricola autonoma. Per i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto (CD): Dichiarazioni sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n.445/2000 della comunicazione inviata dal coltivatore diretto titolare della posizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione. |
ILD_NO | La prestazione non può essere riconosciuta poiché risulta essere beneficiario della indennità Covid-19 per lavoratori domestici. Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Reiezione forte |
IND_COVID | La prestazione non può essere riconosciuta poiché il richiedente percepisce già un’altra indennità prevista per fronteggiare l’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19.Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Reiezione forte |
LAV_DIP | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta titolare di rapporto di lavoro dipendente. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro, integrata con documentazione a comprova (copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro), altrimenti produrre la copia del contratto attestante la natura del lavoro “autonomo”. Ad esempio, copia della lettera di incarico da cui risulti la natura “autonoma” del rapporto di lavoro o ultimo documento relativo al pagamento dei compensi, da cui si evinca la data di inizio dell’incarico. |
PENSIONI | La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta titolare di pensione diretta / ape sociale. Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Reiezione forte |
PESC | La sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta essere un pescatore autonomo, anche socio di cooperative, che esercita professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. anche i messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Se associato in cooperativa e’ possibile produrre la copia del contratto attestante la natura del lavoro “autonomo”. Ad esempio, copia della lettera di incarico da cui risulti la natura “autonoma” del rapporto di lavoro o ultimo documento relativo al pagamento dei compensi, da cui si evinca la data di inizio dell’incarico. – Se pescatore addetto alla pesca marittima costiera non associato in cooperativa è possibile: a) produrre dichiarazione di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all’INPS della posizione quale pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958, con indicazione della data di iscrizione, data e numero di protocollo della richiesta di iscrizione. b) produrre autocertificazione di iscrizione nelle matricole della gente di mare di 3° categoria tenuti Capitaneria di Porto, denominazione della matricola del natante utilizzato per l’attività di pesca, estremi della licenza di pesca e infine dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente; – Se pescatore addetto alla pesca nelle acque interne non associato in cooperativa è possibile: a) produrre dichiarazione di avvenuta presentazione all’INPS della domanda di iscrizione della posizione quale pescatore autonomo di cui alla legge n. 250/1958, con indicazione della data di iscrizione, data e numero di protocollo della richiesta di iscrizione. b) estremi della licenza di pesca, dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente, dichiarazione di non lavorare alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d’acqua, di aziende vallive di pescicoltura, ecc. |
REM_NO | La sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta titolare del Reddito di Emergenza di cui all’articolo 82 del Decreto-legge 34 del 2020. Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Reiezione forte |
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