INPS – Messaggio 20 settembre 2013, n. 14896
Verifica reddituale per i titolari di assegno per il nucleo familiare della Gestione dei dipendenti pubblici – acquisizione dei codici fiscali dei “c.d. familiari a carico”.
La normativa in materia di verifica reddituale prevede che gli Enti previdenziali provvedano all’incrocio dei dati reddituali attraverso un collegamento telematico con l’amministrazione finanziaria ed ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali collegate al reddito dei beneficiari.
Per poter richiedere all’Agenzia delle Entrate i redditi rilevanti per la verifica da operarsi per i titolari di assegno per il nucleo familiare della Gestione dei dipendenti pubblici, è necessario acquisire con la massima tempestività e puntualità tutti i codici fiscali dei familiari compresi nel nucleo familiare del richiedente in quanto la banca dati pensioni risulta al momento priva di tali informazioni.
Le posizioni dei pensionati per le quali è richiesta una verifica sono suddivise in due elenchi (non ricostruite e ricostruite con riserva), riportanti il codice fiscale del titolare e la sede di appartenenza. Gli stessi elenchi potranno essere visualizzati, da parte delle sedi Inps – Gestione dipendenti pubblici, sulla rete Intranet nell’applicazione “prospetto erogazione pensioni”, messo a disposizione dalla D.C. Sistemi Informativi e Tecnologici.
In tale contesto, si rappresenta che l’intervento di cui sopra rientra tra le attività previste dalla circolare n. 66 del 26 aprile 2013, paragrafo 3.7, lettera c).
L’attività di inserimento dei codici fiscali deve essere eseguita nel programma RCF 2013 (Recupero Codici Fiscali), accessibile tramite Intranet ex Inpdap/Strumenti/Bilanci, Attività Finanziarie/Fisco (presto solo per tramite della Intranet INPS) in cui sono pre-caricate le generalità del pensionato, codice fiscale, numero di iscrizione della pensione, numero dei componenti il nucleo familiare, codici fiscali familiari associati, tipologia di parentela.
Le credenziali per accedere al suddetto applicativo sono le stesse utilizzate dagli operatori già abilitati al predetto programma. Per nuove abilitazioni occorre inviare una e-mail di richiesta tramite account dirigenziale al servizio di assistenza Help Fisco ( helpfisco@inps.it ).
Per i nominativi ricompresi nell’elenco denominato “non ricostruiti” le Sedi, sono tenute, previa consultazione del fascicolo pensionistico, a riportare o aggiornare in RCF 2013i codici fiscali dei familiari che sono stati indicati nella domanda di concessione dell’assegno in esame.
Qualora il pensionato abbia indicato, nel modulo di richiesta per l’ANF, le sole generalità degli altri componenti del proprio nucleo familiare, le sedi dovranno acquisire, con ogni utile mezzo, anche il codice fiscale dei suddetti componenti compresi nella richiesta ed inserire solo tale elemento a sistema.
In particolare la maschera che verrà visualizzata inserendo il codice fiscale del pensionato beneficiario riporta il codice fiscale del pensionato stesso e il numero dei componenti del nucleo familiare. Gli operatori dovranno inserire negli appositi campi i codici fiscali dei familiari associati alla prestazione erogata e la tipologia di parentela prevista.
L’elenco riguardante i componenti del nucleo familiare dei pensionati “ricostruiti con riserva” riporta per ogni sede i codici fiscali dei titolari di ANF il cui nucleo familiare è stato ricostruito attraverso le informazioni presenti nell’applicativo DETRA.
Qualora le Sedi non provvedano ad apportare alcuna modifica, si provvederà a richiedere all’Agenzia delle Entrate i redditi del nucleo familiare ricostruito in modalità centralizzata, propedeutici alla verifica reddituale 2011 (periodo di riferimento 1/7/2012 – 30/6/2013).
Le sedi, inoltre, sono tenute a controllare le posizioni riportate negli elenchi ponendo una particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare con riferimento alla tabella di attribuzione dell’assegno e alla corrispondente erogazione dello stesso.
Nel caso in cui venissero riscontrate anomalie, occorre modificare il diritto al relativo pagamento nel sistema GPP ed inserire/aggiornare i codici fiscali dei familiari associati nell’applicativo RCF 2013.
Si ribadisce che, nel caso di prima richiesta di prestazione ANF occorre far seguire all’erogazione della medesima prestazione con il programma pensione GPP, sempre l’inserimento di una specifica scheda per il pensionato beneficiario nell’applicativo RCF, riportando i dati necessari per il titolare e i familiari associati.
Si evidenzia che l’attività di cui sopra deve essere completata improrogabilmente entro il 10 ottobre 2013.
I Direttori delle sedi sono tenutia verificare che gli adempimenti richiesti siano effettuati nei tempi stabiliti, il cui rispetto è essenziale per consentire la completa verifica delle posizioni interessate.
Ad ogni buon fine si rappresenta che qualora l’attività richiesta non venga completata nei tempi concordati, la sede sarà ritenuta responsabile dell’eventuale danno erariale derivante dall’incompleta verifica reddituale di tutte quelle posizioni per le quali non risultano censiti i codici fiscali relativi ai componenti del nucleo familiare del pensionato titolare di ANF.
Le Direzioni Regionali in indirizzo assicureranno l?invio della presente alle Direzioni Provinciali interessate includendo quelle oggetto di sperimentazione ai sensi della circ. n. 31-2013.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2020, n. 14896 - Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa riferito solo a quei fatti indispensabili per comprendere chiaramente l'oggetto…
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- INPS - Messaggio n. 3433 del 29 settembre 2023 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Progetto PNRR “Realizzazione gestione domestici su App INPS Mobile” e Progetto PNRR “Sviluppo APP INPS” - Gestione dei rapporti di lavoro domestico - Rilascio…
- INPS - Messaggio 24 marzo 2022, n. 1349 - Tutele previdenziali di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per i lavoratori del settore privato assicurati per la malattia. Ulteriori…
- Congedo parentale, congedo di paternità obbligatorio e permessi per disabilità, come modificati dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 - Ricognizione delle istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens di cui al messaggio n. 659/2023 -…
- INPS - Messaggio n. 4642 del 22 dicembre 2023 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Progetto “Realizzazione Gestione Domestici su App INPS Mobile” e Progetto “Sviluppo APP INPS” - Gestione dei rapporti di lavoro domestico - Rilascio nuove…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…