INPS – Messaggio 20 settembre 2017, n. 3609
Messaggio n. 3913 del 29 settembre 2016 “Esercizio autotutela relativa a crediti oggetto di avvisi di addebito inoppugnabili”. Precisazioni.
Con riferimento al messaggio n. 3913 del 29 settembre 2016, tenuto conto dei quesiti ad oggi pervenuti, si provvede a fornire ulteriori precisazioni in ordine alle modalità di attuazione delle disposizioni ivi contenute.
La possibilità di intervenire in autotutela sussiste ogniqualvolta la sede territorialmente competente verifichi l’infondatezza delle ragioni sostanziali della pretesa creditoriadell’Istituto e il contribuente non abbia provveduto ad instaurare un giudizio di accertamento in ordine alla pretesa creditoria stessa ovvero, dopo la notifica della Cartella di Pagamento o dell’Avviso di Addebito, abbia omesso di impugnare il titolo nei termini di cui all’art. 24, comma 5, del Decreto Legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999.
Parimenti, in presenza di impugnativa della Cartella di Pagamento o dell’Avviso di Addebito notificati, qualora l’Autorità Giudiziaria dichiari con sentenza l’inammissibilità del ricorso, una volta accertato il decorso del termine perentorio di cui al citato art. 24, comma 5, è possibile per la struttura territorialmente competente esercitare il potere di autotutela ove sia verificata l’infondatezza delle ragioni sostanziali della pretesa creditoria, posto che al giudice è preclusa in tal caso la pronuncia nel merito della vicenda processuale.
In entrambe le fattispecie potrà essere operato lo sgravio/annullamento totale o parziale del credito.
Intervenuta la sentenza di accertamento, ove la stessa abbia riconosciuto la fondatezza della pretesa creditoria dell’Istituto, il ricorso all’esercizio del potere di autotutela resta escluso relativamente ai fatti che hanno costituito oggetto del giudizio.
Resta fermo che l’Istituto esercita l’autotutela per ragioni di diritto sostanziale. Pertanto, come già evidenziato nel messaggio n. 3913/2016, l’intervento in autotutela non sarà esperibile nel caso in cui, in presenza di un titolo divenuto inoppugnabile, il contribuente eccepisca che la prescrizione del credito previdenziale, in origine legittimamente richiesto nel rispetto dei termini di cui all’art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, sia intervenuta anteriormente alla notifica del titolo esecutivo stesso.
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