INPS – Messaggio 21 agosto 2021, n. 2910
Attuazione della misura Assegno Temporaneo per i figli minori introdotta dal decreto legge n. 79 dell’8 giugno 2021 in G.U. n. 135 dell’8 giugno 2021, convertito con Legge 30 luglio 2021, n. 112 – Rilascio applicazione per la gestione delle domande da parte delle sedi
Premessa
Con precedente messaggio Hermes n. 22/06/2021.0002371 e con la circolare n. 93 del 30 giugno 2021 si è data informativa sull’avvio della nuova prestazione di Assegno Temporaneo per i figli minori introdotta dal decreto legge n. 79 dell’8 giugno 2021 in G.U. n. 135 dell’8 giugno 2021, successivamente convertito con alcune modifiche con Legge 30 luglio 2021, n. 112.
Dal 1 luglio 2021 i cittadini possono presentare domanda per usufruire dell’assegno:
– direttamente, utilizzando l’apposito servizio web pubblicato sul sito web INPS, all’indirizzo https://servizi2.inps.it/servizi/sportelloauf, con accesso riservato ai possessori del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– rivolgendosi al contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Le domande pervenute sono istruite in automatico dalla procedura informatica appositamente realizzata e, laddove non presentino problemi, avviate al pagamento.
I dati necessari alla lavorazione delle domande sono reperiti, di norma, automaticamente negli archivi dell’Istituto. In alcuni casi potrà essere chiesto ai richiedenti di integrare le domande presentate; in tal caso, gli utenti, anche per il tramite dei Patronati, potranno trasmettere all’Istituto la documentazione aggiuntiva utilizzando la medesima procedura web di cui sopra (funzioni disponibili nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”).
La richiesta di integrazione viene inviata agli utenti – in automatico dalla procedura – sui recapiti telematici che hanno fornito all’Istituto in sede di accesso al sito web INPS (Area riservata) ovvero la richiesta è pubblicata anche nella procedura, sempre nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”.
Solo nei casi in cui l’istruttoria totalmente automatizzata non sia possibile, per assenza di documentazione o difficoltà di interpretazione, la domanda viene posta in evidenza alla sede competente, per la sua lavorazione.
Per agevolare l’operatività delle sedi, e consentirgli anche di fornire supporto informativo all’utenza, è stato rilasciato un applicativo che consente agli operatori di sede di visualizzare e gestire le domande pervenute.
L’applicativo è disponibile al seguente indirizzo intranet
http://intranet.inps.it/APP02/SunAM/GestionaleAUF/
L’accesso all’applicativo è subordinato alla abilitazione IDM. I codici da indicare al referente di sede che rilascia le abilitazioni IDM è
– Codice Asset Applicativo (CAA): WA03480
– Codice Prodotto: SR04U
In questa prima fase, gli operatori di sede possono solamente visualizzare lo stato delle domande pervenute e i pagamenti effettuati. Gli operatori possono consultare tutte le domande pervenute, senza limitazioni legate alla competenza territoriale.
Si segnala che i dati riportati nel gestionale sono in continuo aggiornamento, a seguito dell’avanzamento dell’istruttoria automatizzata, che elabora le domande in ordine di presentazione.
Nella pagina iniziale del Gestionale l’operatore potrà selezionare diversi parametri di ricerca per visualizzare le specifiche domande di interesse.
Nel Gestionale sono disponibili anche alcune statistiche, che vengono aggiornate con frequenza (viene riportata nella pagina la data di aggiornamento).
A breve sarà rilasciata una nuova versione con la quale gli operatori di sede potranno intervenire anche sulla lavorazione delle domande, modificandone lo stato, integrando la documentazione etc. Le funzioni disponibili saranno evidenziate nella home page e rappresentate in apposito messaggio. La lavorazione delle domande sarà possibile solo in base alla competenza territoriale.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Assegno Temporaneo per i figli minori di cui al decreto legge n. 79 dell’8 giugno 2021 - Precisazioni sui requisiti per beneficiare dell’Assegno e gestione delle domande da parte delle sedi - INPS - Messaggio 15 settembre 2021, n. 3100
- INPS - Circolare 30 giugno 2021, n. 93 - Assegno temporaneo per i figli minori introdotto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’8 giugno 2021
- Nuclei familiari con figli maggiorenni per i quali è intervenuta la sospensione della misura Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - Effetti della…
- INPS - Messaggio 05 ottobre 2021, n. 3340 - Proroga del termine di presentazione delle domande di Assegno temporaneo per i figli minori ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 30 settembre 2021
- LEGGE 30 luglio 2021, n. 112 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori
- Assegno temporaneo per i figli minori, le domande da oggi fino al 31 dicembre - Al via anche la maggiorazione per gli assegni al nucleo familiare - INPS - Comunicato 01 luglio 2021
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…