INPS – Messaggio 21 dicembre 2016, n. 5162
Circolare n. 204 del 25 novembre 2016 – Chiarimenti
Con la circolare n. 204 del 25 novembre 2016 l’Istituto ha provveduto a dettare le istruzioni operative, inerenti all’ambito di applicazione del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 che ha disposto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ed ha previsto la sospensione di una serie di termini, tra cui quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria nei territori dei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto stesso.
In particolare, l’art. 48 del decreto legge n. 189/2016 prevede, al comma 13, che nei Comuni di cui all’allegato 1 al decreto sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.
La norma dispone pertanto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.
Al fine di riscontrare le richieste di chiarimenti in ordine alla portata di quanto illustrato al paragrafo 2. della richiamata circolare, con il presente messaggio si provvede a fornire le opportune precisazioni per assicurare l’uniforme applicazione della predetta previsione.
Si precisa infatti che la locuzione ” piani di rientro” deve intendersi riferita alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa ordinariamente concesse dall’Istituto, in virtù dell’art. 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389 e successive modificazioni già in corso alla data del 24 agosto. Ciò in quanto la rateazione concessa e attivata ai sensi del vigente “Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa” comporta una diversa modulazione dei termini di versamento – notificati con il piano di ammortamento – rispetto a quelli originariamente previsti che, ove aventi scadenza nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 30 settembre 2017, resteranno sospesi in attuazione della richiamata previsione del comma 13 dell’art. 48.
Quanto fin qui precisato trova conferma nel successivo paragrafo 5. della medesima circolare n. 204/2016 (“Sospensione termini prescrizionali e procedure esecutive”). In tale ambito è stato, infatti, precisato che in presenza di richiesta di verifica della regolarità contributiva le esposizioni debitorie relative a periodi antecedenti alla data di sospensione del 24 agosto 2016 devono essere regolarmente inserite nell’invito a regolarizzare di cui all’art. 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015.
Ciò in quanto tali esposizioni debitorie, essendo relative a pagamenti aventi scadenza legale anteriore a quella disposta dal legislatore – 24 agosto 2016 – restano escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 3, comma 2, lett. b) del citato decreto 30 gennaio 2015.
Nel contempo, non risultando già attivato il procedimento di regolarizzazione mediante rateizzazioni concesse da Inps, Inail o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti, la regolarità non potrà essere attestata, non sussistendo le condizioni di cui al comma 2, lett. a), del citato art. 3.
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