INPS – Messaggio 21 dicembre 2020, n. 4781
Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (G.U. n. 203 del 14 agosto 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Ulteriori chiarimenti
Con il messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020 sono state fornite le prime indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero in oggetto nel flusso Uniemens. Successivamente, con il messaggio n. 4487 del 27 novembre 2020, a seguito delle richieste pervenute dalle Strutture territoriali, sono state fornite alle medesime ulteriori precisazioni che vengono qui di seguito riepilogate e integrate:
i datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, devono inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi
– Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104″, l’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020” nella quale dovranno essere dichiarate, senza necessità di autocertificazione ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
a) le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
b) la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
c) la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
d) l’importo dell’esonero;
il suddetto codice di autorizzazione, laddove richiesto, deve essere attribuito anche alle aziende il cui ammortizzatore è disciplinato dall’articolo 27 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, quali ad esempio le aziende artigiane il cui ammortizzatore è gestito dal Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA);
in riferimento alle verifiche a cura delle Strutture territoriali dei dati esposti, propedeutiche all’attribuzione del codice, si chiarisce che le medesime devono intendersi finalizzate al controllo che siano state indicate tutte le informazioni richieste e che nel periodo maggio e/o giugno sia presente almeno un’autorizzazione riferita agli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
l’esonero può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020 (trasmissione entro il 31 gennaio 2021);
come precisato nel messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, l’esonero può essere fruito per l’intero importo sulla denuncia relativa anche ad una sola mensilità, ove sussista la capienza. Qualora non sia stato possibile fruire dell’intero importo dell’esonero con le denunce correnti, è possibile recuperare gli importi sulle denunce pregresse (sempre tenendo conto del limite dei 4 mesi) avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Si precisa che la regolarizzazione deve essere effettuata con ticket e che l’eventuale credito può essere utilizzato in compensazione legale con altre partite a debito dell’azienda o con le denunce successive o rimborsato, previa presentazione, rispettivamente, delle apposite istanze telematizzate di “Dichiarazione Compensazione” o “Rimb-cont”;
rispetto al calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, si precisa che lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e che la retribuzione da utilizzare come base di calcolo per la misura dell’esonero deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive. Si rammenta che tale indicazione è coerente con le disposizioni di cui alla circolare n. 9/2017 nella quale è specificato che “la retribuzione globale – base di calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni pattuizione negoziale che, nel rispetto del nuovo quadro normativo di riferimento, possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 05 gennaio 2021, n. 30 - Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (G.U. n. 203 del 14 agosto 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.…
- INPS - Circolare 24 novembre 2020, n. 133 - Articoli 6 e 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (pubblicato nella G.U.…
- Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione - INPS - Messaggio 27 novembre 2020, n. 4487 -
- Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Scadenza del termine per la concessione del codice di autorizzazione della misura - INPS - Messaggio 20 giugno 2022, n. 2478 -…
- Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione - INPS - Circolare 18 settembre 2020, n. 105
- INPS - Circolare 08 settembre 2021, n. 131 - Imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra. Esonero dei datori di lavoro dal versamento dei contributi previdenziali per le mensilità…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Nel caso di adesione al processo verbale di consta
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17068 depositata il 14 giugno 20…
- Il verbale di conciliazione deve essere sottoscrit
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25796 depositata il 5 settembre…
- Processo tributario: la perizia estimativa e la co
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26798 depositata il 19 settembre…
- Il dipendente che effettua un furto di piccolo imp
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27353 depositata il 26 settembre…
- Sanzioni tributarie: prescrizione e decadenza in c
Le sanzioni tributarie sono soggette, in tema di prescrizione e decadenza, ad un…