INPS – Messaggio 21 dicembre 2021, n. 4560
Pensione anticipata c.d. opzione donna, di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019. Chiarimenti in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 5-quater, del decreto legislativo n. 184 del 1997, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995
Con il presente messaggio, a fronte delle richieste presentate da alcune Strutture territoriali, anche a seguito di segnalazioni da parte degli Enti di patronato, si forniscono chiarimenti in ordine al diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna, di cui all’articolo 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in caso di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio – ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 5-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
In particolare, sono stati rappresentati casi di lavoratrici che per effetto del pagamento, anche parziale, dell’onere di riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996, determinato conil criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio – conseguente all’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, non possono conseguire la pensione anticipata c.d. opzione donna.
Come chiarito con le circolari n. 6 del 2020 e n. 54 del 2021, è possibile fruire del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato conil criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio – sia in caso di esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo precedente o contestuale alla presentazione della domanda di riscatto, sia in caso di richiesta di pensione anticipata c.d. opzione donna, contestuale alla predetta domanda di riscatto.
Tuttavia, come precisato nella circolare n. 35 del 2012 e nel messaggio n. 219 del 2013, a decorrere dal 2012, l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo divenuto irrevocabile a seguito della produzione di effetti sostanziali – quali l’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale (“agevolato” in caso di riscatto del corso universitario di studio) per periodi collocati temporalmente in data anteriore al 1° gennaio 1996 ovvero il superamento del c.d. massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 – preclude l’accesso a pensione con requisiti diversi da quelli previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e, pertanto, preclude anche l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna.
Con il presente messaggio si confermano le disposizioni sopra richiamate. Al contempo, tuttavia, è opportuno tenere conto della situazione di incertezza che si è generata in sede di prima applicazione delle indicazioni di cui alle citate circolari n. 6 del 2020 e n. 54 del 2021.
Dall’esame delle casistiche rappresentate risulta evidente come le lavoratrici abbiano esercitato la facoltà di opzione al sistema contributivo con lo scopo di avvalersi del diverso metodo di calcolo dell’onere di riscatto, sebbene la loro volontà fosse orientata ad accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna. Per tale ragione, in via d’eccezione, si dispone che l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, che non abbia prodotto effetti sostanziali fino al pagamento anche parziale dell’onere del riscatto, non preclude il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata c.d. opzione donna ove la domanda di accesso a quest’ultima sia presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021, sempre che risultino soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:
– perfezionamento, alla data di presentazione della domanda di riscatto, dei requisiti (anagrafico e contributivo) prescritti per la pensione anticipata c.d. opzione donna, tenendo conto anche della contribuzione da riscattare;
– esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e presentazione della domanda di riscatto, in data anteriore a quella di pubblicazione del presente messaggio.
In tali casi sarà cura delle Strutture territoriali procedere, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, alla liquidazione della pensione anticipata c.d. opzione donna, previo annullamento della certificazione di opzione al sistema contributivo.
Resta in ogni caso ferma la facoltà per le lavoratrici di conseguire la pensione anticipata c.d. opzione donna avvalendosi del riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 con onere determinato con il criterio del calcolo “a percentuale” – su richiesta “agevolato” se il riscatto riguarda il corso universitario di studio – in caso di contestuale presentazione delle rispettive domande di pensione e di riscatto, previa eventuale rinuncia all’opzione al sistema contributivo, sempre che tale opzione non abbia già prodotto effetti sostanziali.
Alla luce di quanto illustrato, si invitano le Strutture territoriali a procedere all’esame delle domande di pensione anticipata c.d. opzione donna dando attuazione alle indicazioni contenute nel presente messaggio e a provvedere, su istanza di parte, al riesame in autotutela dei provvedimenti di reiezione.
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