INPS – Messaggio 21 gennaio 2021, n. 267
Indennità COVID-19 in favore dei pescatori autonomi prevista dall’articolo 222, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2020, n. 77 – Integrazione delle indicazioni operative di cui al messaggio n. 4358 del 20 novembre 2020 per la verifica della qualifica di pescatore autonomo
1. Premessa
L’articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato in sede di conversione dalla legge 18 luglio 2020, n. 77, prevede al comma 8 la concessione, per il mese di maggio 2020, di un’indennità pari a 950 euro in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.
Con la circolare n. 118 dell’8 ottobre 2020 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia, mentre con il messaggio n. 4358 del 20 novembre 2020 sono state fornite le indicazioni in merito alla gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami.
Al momento la qualifica di “pescatore autonomo” – associato in cooperativa della piccola pesca ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250 – non risulta rilevabile attraverso le procedure automatizzate dell’Istituto, per cui viene chiesto al richiedente, in sede di riesame, di fornire apposita documentazione che attesti “la natura autonoma del rapporto di lavoro” (cfr. il paragrafo 3 del menzionato messaggio).
In relazione a detta documentazione specificata nel messaggio n. 4358/2020, le Associazioni di categoria hanno rilevato che i pescatori autonomi, anche se associati in cooperativa, di cui alla legge n. 250/1958, a livello fiscale sono titolari di reddito di impresa (imprenditori individuali) e, pertanto, determinano il reddito attraverso la differenza tra i ricavi dell’attività di pesca e i relativi costi. Diversamente, a livello previdenziale, ricorrendo le condizioni previste dalla stessa legge n. 250/1958, i medesimi soggetti determinano i contributi in misura pari alla retribuzione convenzionale vigente per i lavoratori dipendenti della pesca.
Dunque, se i pescatori autonomi sono associati in cooperativa, quest’ultima versa i contributi per gli stessi, ma non si occupa della parte retributiva e fiscale: infatti per essi non vi è retribuzione e non vi è quindi consegna della Certificazione Unica (CU) dei redditi, fatto salvo per la parte dei versamenti previdenziali.
Conseguentemente, salvo casi marginali, non vi è mai un contratto di lavoro autonomo tra il pescatore e la cooperativa e ancora meno vi è una retribuzione.
2. Indirizzi operativi per la verifica della qualifica di “pescatore autonomo”
In considerazione di quanto riportato in premessa, allo scopo di semplificare le procedure amministrative, pur garantendo il rispetto dei requisiti dettati dalla normativa vigente, ai fini della verifica della qualifica di “pescatore autonomo”, i lavoratori la cui istanza sia stata respinta per l’assenza del requisito in esame, in sostituzione della documentazione individuata al paragrafo 3 del citato messaggio n. 4358/2020, in sede di riesame, devono produrre alla Struttura territorialmente competente dell’Istituto apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile:
lo status di pescatore “autonomo”;
la natura del reddito derivante dall’attività di pesca. Inoltre, il richiedente deve presentare l’eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa attestante il pagamento della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.
Le informazioni contenute nei documenti riportati in precedenza (autodichiarazione e documentazione rilasciata dalla cooperativa) dovranno appena possibile essere verificate dall’operatore di Sede mediante un controllo sui sistemi “Punto Fisco” e “Cassetto Previdenziale”.
Qualora tali puntuali verifiche abbiano esito positivo e in caso non vi siano ulteriori motivi di reiezione, sarà possibile procedere con l’accoglimento della domanda per la successiva erogazione dell’indennità di 950 euro.
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