INPS – Messaggio 21 ottobre 2021, n. 3576
Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Rimessione in termini delle domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui alla legge n. 178/2020 e al D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021
Con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2021 sono state fornite, tra le altre, le prime indicazioni per l’accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. È stato, in particolare, previsto che le domande di accesso alla nuova prestazione integrativa fossero subordinate al rilascio del provvedimento di autorizzazione della cassa integrazione in deroga (CIGD) e che dovessero essere presentate, a pena di decadenza, entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento medesimo. Al fine di evitare ritardi nell’erogazione del trattamento, con il successivo messaggio n. 1761 del 30 aprile 2021, tale termine è stato modificato e fissato alla fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di CIGD richiesto e non prima di 15 giorni dall’inizio dello stesso.
Il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ha, tuttavia, rappresentato la difficile situazione in cui versano molte aziende del settore che, attenendosi, in buona fede, al dettato della circolare n. 28/2021, hanno presentato l’istanza di accesso al Fondo per la prestazione in esame entro l’originario termine di 60 giorni dal provvedimento autorizzatorio del trattamento di integrazione salariale in deroga, incorrendo così nella decadenza dei termini di presentazione della domanda e, quindi, nel rigetto della prestazione integrativa accessoria.
Tanto rappresentato, a seguito del parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si comunica che tutte le domande di accesso alla prestazione integrativa della CIGD presentate dalle aziende oltre il termine di cui al messaggio n. 1761/2021, ma nel rispetto di quello previsto dalla circolare n. 28/2021 (ossia entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento di autorizzazione della CIGD), saranno considerate nei termini e istruite secondo le indicazioni fornite con le circolari e i messaggi pubblicati in materia.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 30 aprile 2021, n. 1761 - Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Modalità di presentazione delle domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in…
- INPS - Messaggio n. 757 del 21 febbraio 2023 - Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale - Rimessione in termini delle domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria…
- Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il…
- INPS - Messaggio 21 dicembre 2021, n. 4566 - Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Modello "SR85" per l’autocertificazione di attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo o aeroportuale
- Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale - Semplificazione degli obblighi di autocertificazione di attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo o aeroportuale - INPS - Messaggio 14 dicembre…
- Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…