INPS – Messaggio 21 ottobre 2021, n. 3576
Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Rimessione in termini delle domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui alla legge n. 178/2020 e al D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021
Con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2021 sono state fornite, tra le altre, le prime indicazioni per l’accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. È stato, in particolare, previsto che le domande di accesso alla nuova prestazione integrativa fossero subordinate al rilascio del provvedimento di autorizzazione della cassa integrazione in deroga (CIGD) e che dovessero essere presentate, a pena di decadenza, entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento medesimo. Al fine di evitare ritardi nell’erogazione del trattamento, con il successivo messaggio n. 1761 del 30 aprile 2021, tale termine è stato modificato e fissato alla fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di CIGD richiesto e non prima di 15 giorni dall’inizio dello stesso.
Il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ha, tuttavia, rappresentato la difficile situazione in cui versano molte aziende del settore che, attenendosi, in buona fede, al dettato della circolare n. 28/2021, hanno presentato l’istanza di accesso al Fondo per la prestazione in esame entro l’originario termine di 60 giorni dal provvedimento autorizzatorio del trattamento di integrazione salariale in deroga, incorrendo così nella decadenza dei termini di presentazione della domanda e, quindi, nel rigetto della prestazione integrativa accessoria.
Tanto rappresentato, a seguito del parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si comunica che tutte le domande di accesso alla prestazione integrativa della CIGD presentate dalle aziende oltre il termine di cui al messaggio n. 1761/2021, ma nel rispetto di quello previsto dalla circolare n. 28/2021 (ossia entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento di autorizzazione della CIGD), saranno considerate nei termini e istruite secondo le indicazioni fornite con le circolari e i messaggi pubblicati in materia.
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