INPS – Messaggio 22 luglio 2013, n. 11761
Lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità. Precisazioni in merito alla contribuzione applicabile al temine del periodo agevolato di 18 mesi previsto dalla legge 223/1991.
Premessa.
Come noto, l’articolo 7, c. 4 del D.lgs. 167/2011 (TU dell’apprendistato), ha previsto la possibilità di assumere in apprendistato lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. In questo caso, è consentito derogare sia ai limiti anagrafici previsti in genere per l’instaurazione dei rapporti di apprendistato, sia alla normativa in materia di licenziamento, trovando applicazione, per detti lavoratori, la disciplina in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604/1966.
Riguardo all’applicabilità di questo particolare istituto, il Ministero del Lavoro ha precisato (NOTA 1) che il ricorso a detta tipologia era possibile già all’atto di entrata in vigore del citato TU (NOTA 2) negli ambiti in cui la nuova regolamentazione fosse operativa (NOTA 3) e che, in caso contrario, per i lavoratori in mobilità poteva trovare applicazione la previgente disciplina, “ferme restando le disposizioni in materia licenziamenti individuali di cui alla legge 604/1966 e il regime contributivo di cui alla legge 223/1991”.
1. Contribuzione.
Con riferimento agli aspetti di carattere contributivo, il citato articolo 7, c. 4, stabilisce che, per detti soggetti, opera il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, c.9, della legge n. 223/1991 e, ove spettante, l’incentivo di cui all’articolo 8, c.4, della medesima legge.
Con circolare n. 128/2012, è stato chiarito che, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, la contribuzione complessiva riferita a questi lavoratori è pari al 15,84% (10% + 5,84% a carico dipendente).
Al termine del periodo agevolato previsto dalla norma, mentre il carico contributivo del lavoratore rimane pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato, la contribuzione datoriale è, invece, dovuta in misura piena.
Riguardo alla sua portata, si precisa quanto segue.
Pur con le particolarità previste dalla legge e sopra descritte, non pare possano esserci dubbi in merito alla natura del rapporto che, quindi, fino alla scadenza contrattualmente definita in relazione alla diversa tipologia, rimane quello di apprendistato.
Conseguentemente, anche le forme assicurative rimangono quelle espressamente stabilite per detta tipologia dall’articolo 2, c. 2 del TU e, cioè:
– IVS;
– Cuaf;
– Malattia;
– Maternità;
– ASpI.
Riguardo alle rispettive misure, si precisa che le stesse saranno quelle ordinariamente previste in relazione al settore di classificazione (Industria – Artigianato – Agricoltura – Credito/Assicurazioni – Commercio/Terziario) e alle caratteristiche aziendali, con applicazione delle eventuali riduzioni di legge (es. Cuaf). Inoltre, per detti lavoratori continueranno a operare le misure compensative in favore della Previdenza complementare e/o del Fondo di Tesoreria, secondo quanto stabilito dall’articolo 10 del DLgs. 252/05 e dall’articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. A titolo esemplificativo, per un apprendista assunto dalle liste di mobilità ex lege n. 223/1991 da parte di una impresa commerciale con Cuaf ridotta, le misure contributive successive al 18° mese di attività e fino alla scadenza del contratto di apprendistato saranno le seguenti:
Assicurazioni | Misure % | Note |
IVS | 29,65 | 23,81% DL + 5,84% lav. |
Cuaf | 0,43 | |
Maternità | 0,24 | |
Malattia | 2,44 | |
AspI | 1,61 | |
Totale | 34,37 |
2. Modalità operative.
Per la compilazione del flusso Uniemens si confermano le disposizioni dettate al punto 7 della circolare n. 128/2012.
In particolare, i lavoratori assunti con contatto di apprendistato dalle liste di mobilità, dal 19° mese in poi, devono essere identificati nell’elemento <Qualifica1> con il codice “5” e nell’elemento <TipoContribuzione> con il codice “J5”.
—
(1) Cfr. circolare n. 29/2011.
(2) Il D.lgs. 167/2011 è entrato in vigore il 25/10/2011.
(3) Laddove, cioè, sia la singola Regione che la contrattazione collettiva di riferimento, ovvero eventuali accordi interconfederali, hanno recepito la riforma e, di conseguenza, disciplinato i profili di rispettiva competenza.
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