INPS – Messaggio 22 luglio 2020, n. 2907
Istruttoria delle domande di assegno di natalità (legge n. 160/2019) per eventi del 2020: nascite, adozioni e affidamenti preadottivi – Rilascio di nuove funzioni procedurali, elaborazioni centralizzate
Con la Circolare n. 26/2020, alla quale si rinvia, sono state fornite le prime istruzioni operative per le domande di assegno di natalità relative agli eventi (nascite, adozioni e affidamenti preadottivi) del 2020, di cui all’articolo 1, commi 340-341, della Legge 160/2019.
Con i messaggi 1099 e 2027 del 2020 è stato poi comunicato il rilascio della procedura per l’acquisizione delle domande riferite agli eventi del 2020 e si è dato avviso di nuove funzioni nella procedura intranet ad uso delle Strutture territoriali.
Con il presente messaggio si comunica ora il completamento dell’elaborazione centralizzata di tutte le domande regolarmente acquisite e registrate relativamente agli eventi del 2020 e l’implementazione della procedura GBB (gestione bonus bebè) con il rilascio di ulteriori funzioni per gli operatori per la definizione delle relative istruttorie.
Si ricorda che, come anticipato con la Circolare n. 26/2020, per gli eventi del 2020 sono previste nuove fasce ISEE cui sono correlati, con gradualità, nuovi importi dell’assegno.
Inoltre, a differenza di quanto previsto nella precedente normativa (ancora vigente per gli eventi antecedenti al 2020) per gli eventi del 2020 è stato introdotto il principio di universalità dell’assegno che può quindi spettare anche in presenza di ISEE superiore alla soglia massima o in assenza di ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (ad esempio, DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l’assegno è richiesto, ecc.). In questi casi, non potendosi individuare la fascia ISEE di riferimento, la prestazione viene erogata nella misura minima di 80 euro al mese o di 96 euro al mese per figlio successivo al primo.
In queste situazioni il possesso degli ulteriori requisiti (relazione di genitorialità, convivenza con il minore, ecc.) viene autodichiarato nella domanda di prestazione, con assunzione di responsabilità del richiedente qualora abbia rilasciato dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Le strutture territoriali dell’Inps, come di consueto, effettuano i controlli sulle varie autodichiarazioni ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000 e procedono alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell’eventuale indebito.
Come precisato con il messaggio n. 2027/2020, le nuove regole istruttorie sull’ISEE descritte nella Circolare 26/2020 e le nuove fasce ISEE previste dalla legge n. 160/2019 valgono soltanto per gli eventi avvenuti e che avverranno nel 2020.
1.1. Le fasi dell’istruttoria: la verifica dei requisiti ed esito
I requisiti previsti per la concessione della prestazione sono stati descritti nella circolare n. 26 del 14 febbraio 2020 alla quale si fa espresso rinvio.
1.1. La verifica dei requisiti – potenziamento dei controlli automatici
Per la verifica dei requisiti, la procedura di gestione dell’assegno di natalità, implementata per il 2020, esegue in modo automatico la ricerca su basi dati centralizzate e/o procedure dell’istituto, delle informazioni relative al richiedente e ai minori interessati.
In particolare, relativamente agli eventi del 2020, sono state implementate le verifiche automatizzate in pre-istruttoria, in quanto la procedura ha integrato l’interrogazione delle banche dati con un potenziamento dei controlli su ANPR, ARCOWEB, oltre che sulla base dati ISEE (ove tale indicatore sia stato presentato), e su altri sistemi informativi Inps (ARCA, assegno di natalità, bonus nido, ecc.).
Requisiti controllati e relative fonti:
– Nazionalità/reperibilità/residenza/decesso richiedente: ARCA/PESO;
– Convivenza/genitorialità minore domanda/figlio precedente: ANPR, ARCOWEB, ISEE, altre procedure;
– Verifica Titolarità IBAN: servizio SCUP;
– Reperibilità ISEE: servizio ISEE.
Oltre ai controlli direttamente strumentali alla verifica dei requisiti, permangono altre verifiche di congruenza interne alla procedura:
– domanda duplicata;
– verifica sui gemelli (cfr. circolare 85/2019 e messaggio 2833/2019);
– controllo delle domande con maggiorazione per primo evento plurimo (sui criteri relativi alla maggiorazione in caso di “figlio successivo al primo” si fa rinvio alla circolare n. 85/2019 e messaggio n. 2833/2019).
Operativamente, viene effettuato un controllo di quanto auto-dichiarato dall’utente in fase di presentazione della domanda telematica.
Ove la procedura accerti la correttezza e congruenza delle informazioni sui requisiti previsti dalla normativa sull’assegno di natalità, la domanda viene accolta in automatico.
In caso contrario, ovvero se il controllo degli archivi evidenzia una situazione difforme da quanto dichiarato, la domanda viene respinta.
Invece, nel caso in cui i dati da verificare non siano rinvenibili negli archivi a disposizione dell’Istituto si ha un esito “Non definito”. Se per un determinato requisito tutte le fonti consultabili forniscono un esito “Non definito”, il medesimo requisito viene comunque riconosciuto in base all’autocertificazione.
Riepilogando, con riferimento ad uno specifico requisito:
1. Se una fonte convalida i dati, il controllo risulta SUPERATO.
2. Se una fonte non convalida i dati, il controllo risulta NON SUPERATO e la domanda può assumere in diversi stati di uscita a seconda del requisito in oggetto, bloccante o no.
3. Se tutte le fonti non contengono i dati oggetto di verifica, il controllo risulta NON DEFINITO e l’istruttoria prosegue su autocertificazione.
1.2. Tabella “storico controlli” descrittiva dell’esito delle verifiche
Per rappresentare il funzionamento delle molteplici verifiche effettuate e dare conto della circostanza che l’istruttoria può proseguire anche su autocertificazione, è riportata in procedura una tabella riassuntiva dei controlli svolti e dei relativi esiti.
Tale tabella – denominata “storico controlli domanda” – è accessibile nel pannello “storico” della domanda mediante il pulsante aggiuntivo col simbolo della lente di ingrandimento. Ogni rigo della tabella contiene informazioni sul controllo effettuato, sul servizio invocato ed il dettaglio dell’esito. La tabella va letta cronologicamente, dall’alto in basso, e rende conto dello stato successivo acquisito dalla domanda dopo ogni elaborazione effettuata.
A seconda dell’esito le righe della tabella assumono i seguenti colori:
– SUPERATO su fonti RIGO VERDE
– NON SUPERATO su fonti RIGO ROSSO
– NON DEFINITO su fonti RIGO GRIGIO
– SUPERATO (istruttoria prosegue su autocertificazione) RIGO ARANCIONE
La tabella può essere ridotta visualizzando solo i controlli NON SUPERATI e quelli superati in AUTOCERTICAZIONE ed i controlli successivi delle Strutture Territoriali dovranno essere effettuati prioritariamente su tali casistiche di istruttorie effettuate in virtù di dati autodichiarati.
Tutte le domande con almeno un requisito riconosciuto in AUTOCERTIFICAZIONE sono anche evidenziate nel pannello “stato”.
1.3. Determinazione dell’importo della rata mensile. Reiezione, revoca e decadenza
Anche per gli eventi del 2020 è stata prevista una maggiorazione del venti per cento dell’importo dell’assegno in caso di figlio successivo al primo (per i criteri sull’argomento si rinvia alla Circolare n. 85/2019).
Come ricordato in precedenza, per gli eventi del 2020 l’articolo 1, comma 340 della legge n. 160/2019, prevede nuovi e diversi importi annui della prestazione in base alle seguenti fasce di ISEE:
– Se l’ISEE è non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo);
– se l’ISEE è compreso tra 7.000 e 40.000 euro annui, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo);
– se l’ISEE è superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o 96 euro al mese (figlio successivo al primo).
In ogni caso, la durata massima di erogazione dell’assegno è stabilita in 12 mensilità.
Si rammenta che la misura della prestazione effettivamente spettante al nucleo familiare viene calcolata in funzione del valore dell’ISEE minorenni in corso di validità al momento della domanda ove tale indicatore sia presente.
Analogamente alle domande riferite ad eventi avvenuti negli anni precedenti, anche per gli eventi del 2020 la verifica degli importi calcolati per ogni mese può essere effettuata nel pannello “Dati Pagamento”. Per garantire la corretta determinazione della rata, la procedura verifica prima di ogni pagamento la presenza di una DSU e dell’ISEE minorenni in corso di validità.
Una volta completata l’istruttoria centrale, nel caso di riconoscimento del diritto, la procedura in automatico dispone l’accredito del pagamento delle rate spettanti sul codice IBAN o mediante bonifico domiciliato sul conto corrente postale, secondo le consuete modalità ordinarie.
Come per gli eventi avvenuti negli anni precedenti a conclusione dell’istruttoria viene inviata una comunicazione al cittadino richiedente indicante l’esito.
Nei casi in cui l’operatore attivi la funzione di reiezione/ revoca/ decadenza di una domanda di assegno di natalità dovrà selezionare la motivazione ricorrente tra quelle proposte dalla procedura, il relativo provvedimento verrà automaticamente generato dal gestionale.
Ove il motivo del rigetto/revoca/decadenza non sia tra quelli compresi nell’elenco messo a disposizione dalla procedura e l’operatore scelga come motivo “altro” è necessario specificare la motivazione della reiezione/revoca/decadenza indicando per esteso il requisito normativo che è risultato carente. La stessa motivazione verrà riportata nel provvedimento per l’utente.
2. Criteri istruttori e sospensione dei termini a cause dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 (articolo 34 del decreto legge n. 18 del 18 marzo 2020 – c.d. “Cura Italia”- , convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27) -Rinvio
Con successivo Messaggio verranno fornite precisazioni sui criteri istruttori in materia di ISEE e indicazioni sulla sospensione dei termini ai sensi di quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (articolo 34 del decreto legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27), che ha previsto: “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 03 marzo 2021, n. 918 - Rilascio della procedura di acquisizione delle domande di assegno di natalità (c.d. bonus bebè) per nascite, adozioni o affidamenti preadottivi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 - Istruzioni contabili -…
- INPS - Messaggio 13 febbraio 2019, n. 591 - Proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e proroga del congedo facoltativo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le…
- INPS - Messaggio 21 febbraio 2020, n. 679 - Proroga e ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e proroga del congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le…
- INPS - Messaggio 15 maggio 2020, n. 2027 - Assegno di natalità (legge n. 190/2014 - legge n. 160/2019) - Rilascio nuove funzionalità in procedura e visualizzazione delle domande protocollate riferite agli eventi del 2020 in attesa di prima istruttoria
- INPS - Circolare 11 marzo 2021, n. 42 - Proroga e ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e proroga del congedo facoltativo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le nascite e…
- INPS - Messaggio 18 ottobre 2019, n. 3777 - Istruttoria domande di CIGO - indicazioni operative. A) eliminazione del file CSV e calcolo del limite di 1/3 - chiarimenti B) lavoratori ad orario ridotto e godimento delle ferie - irrilevanza C) Art. 14…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…
- E’ legittimo il licenziamento per mancata es
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2…
- Processo tributario: ricorso in cassazione e rispe
Ai sensi dell’art. 366 c.p.c. , come modificato dalla riforma Cartabia (le…
- In tema di IMU la qualità di pertinenza fonda sul
In tema di IMU la qualità di pertinenza fonda sul criterio fattuale e cioè sulla…
- Il giudice può disporre il dissequestro delle somm
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 40415 depositata il 4…