INPS – Messaggio 22 maggio 2013, n. 8355
Liquidazione indennità ai collaboratori coordinati e continuativi – procedura pagamenti vari. Chiarimenti.
Aspetti normativi
A seguito della pubblicazione della circolare INPS 14 marzo 2013, n. 38 (avente ad oggetto l’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto come riformata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92) e nelle more della implementazione della procedura informatizzata per l’istruttoria e la liquidazione delle domande, si forniscono le seguenti indicazioni amministrative e procedurali per l’effettuazione dei pagamenti.
E’ opportuno premettere che tali istruzioni riguardano tutte le domande, anche già pervenute, il cui anno di riferimento è il 2013, secondo le indicazioni e definizioni fornite con la predetta circolare n.38.
Per procedere alla liquidazione della prestazione in oggetto, occorre preliminarmente istruire la domanda e verificare la presenza dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 51, della legge n. 92 del 2012 che, si rammenta, devono essere soddisfatti “in via congiunta”.
E’ necessario quindi che il lavoratore:
– abbia operato in regime di monocommittenza nell’anno precedente (2012);
– abbia conseguito un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro nell’anno precedente (2012);
– abbia accreditata almeno una mensilità presso la Gestione separata nell’anno di riferimento (2013);
– abbia dichiarato l’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno 2012;
– abbia almeno tre mensilità accreditate presso la Gestione separata nell’anno precedente (2012).
Laddove a seguito dell’istruttoria risulti che il lavoratore non possieda i requisiti di accesso alla prestazione, sarà cura dell’operatore di Sede predisporre la lettera di reiezione secondo le consuete modalità, finché la procedura non renderà automatica la generazione della predetta lettera.
Istruzioni procedurali
1. Presentazione della domanda
La presentazione delle domande, oltre che con le consuete modalità, può essere effettuata in via telematica tramite WEB per utenti in possesso di PIN dispositivo (circolare INPS 5 marzo 2011 n. 50)- Mod. CoCoPro 2013 COD. SR135.
La procedura di invio telematico attivata da parte di utenti in possesso di PIN non dispositivo segnalerà, in fase di conferma dell’acquisizione, la necessità di richiedere l’attivazione di un PIN dispositivo affinché la trattazione dell’istanza inviata possa essere completata.
Il servizio è disponibile tra i servizi On Line dedicati al Cittadino; in particolare, una volta effettuato l’accesso, il cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” – “Indennità Una Tantum Co.Co.Pro.”.
All’interno del servizio, sono disponibili le seguenti funzionalità:
– Informazioni: Pagina riportante l’informativa sulle domande (Cosa è, A chi spetta, Cosa spetta, etc.. e Chi può effettuare la domanda on-line).
– Acquisizione domanda: Funzione di Acquisizione dei dati della domanda.
– Consultazione domande: Funzione di visualizzazione delle domande inoltrate all’Istituto mediante diversi canali.
L’attività di compilazione della domanda è facilitata mediante l’impostazione automatica di alcune informazioni già note all’Istituto, quali, ad esempio, i dati anagrafici. Altri dati devono essere, invece, inseriti direttamente dal cittadino richiedente al fine di fornire tutti gli elementi necessari per poter procedere alla definizione della domanda da parte della Sede.
L’iter di compilazione delle domande è descritto in modo dettagliato nei manuali accessibili dalla Home Page del servizio.
Una volta completata e confermata l’acquisizione, la domanda viene protocollata e il sistema produce in modo automatico la ricevuta di presentazione della stessa, contenente le informazioni inserite nel modulo della domanda. Tale documento è scaricabile e stampabile dal richiedente.
Si precisa che il richiedente ha la possibilità di acquisire la domanda in modo parziale, in tempi diversi, e di inviarla all’INPS solo al momento della conferma finale; fino a detta conferma, difatti, la domanda è considerata ‘in bozzà. Si fa presente che ogni bozza sarà mantenuta dal sistema per 3 giorni.
2. Domande respinte o giacenti
Dal monitoraggio è emerso che, in attesa delle disposizioni di cui alla circolare n. 38 del 2013 sopracitata, sono pervenute delle domande di prestazione per l’anno di riferimento 2013, anche attraverso l’utilizzo di una modulistica non conforme. In tali casi, le Sedi interessate dovranno procedere a riesaminare le predette domande secondo le indicazioni fornite nel presente messaggio e a liquidare la prestazione in presenza dei nuovi requisiti di legge.
3. Calcolo della prestazione
Per gli anni 2013, 2014 e 2015, l’importo della prestazione è pari al 7% del minimale annuo di reddito di cui all’art. 1, comma 3, legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
Per il 2013 il minimale annuo di reddito di cui all’art. 1, comma 3, legge 2 agosto 1990, n. 233, secondo quanto comunicato con la circolare INPS 12 febbraio 2013, n. 27, è pari ad euro 15.357,00.
A mero titolo esemplificativo l’importo da corrispondere, nel caso di 8 mensilità accreditate l’anno precedente e 4 non coperte da contribuzione, sarà pari ad euro 4.299,96 da liquidare con 4 rate da 1.000,00 euro ed una da 299,96.
4. Regime fiscale della prestazione
L’indennità in oggetto, è soggetta a tassazione corrente, ai sensi dell’ art. 11 del DPR n. 917/1986 (TUIR).
5. Istruttoria e pagamento
In attesa del rilascio della procedura di gestione, la Sede che riceve la domanda effettuerà l’istruttoria manualmente verificando la sussistenza dei requisiti.
Una volta completata l’istruttoria e accertata la presenza dei requisiti, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata mediante la procedura “Pagamenti vari” eseguendo le seguenti operazioni:
– creare una collezione di pagamenti denominata “CO.CO.PRO.xx” ( dove xx = 00 per la sede e 01, 02, ……. per le agenzie) che sarà automaticamente inizializzata con i seguenti elementi:
– causale: “IND. COCOPRO 2013”
– integrare il campo della causale con il rateo che si sta pagando (per esempio: rata 1 di 3, rata 2 di 3 e rata 3 di 3)
– campi “nomi/conti” impostati con le sigle:
– GAU30168, GPA27009, TR.SIND, INDENAC, IRPEFAC
– accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento (Opz 5/1) per acquisire o prelevare i dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita).
I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell’indirizzo che può essere modificato dall’operatore;
– acquisire l’importo dell’indennità erogata, che non può essere maggiore di 1000,00 euro, nel campo “Importo”;
– indicare nel campo “Pagamento” la modalità di pagamento scelta;
– inserire nella sezione “nomi/conti”:
– nei campi GAU30168 e INDENAC l’importo dell’indennità lorda;
– nei campi GPA27009 e IRPEFAC l’importo della trattenuta fiscale;
– nel campo TR.SIND l’importo dell’eventuale trattenuta sindacale.
– Eseguire la quadratura della collezione (Opz. 5/2) e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio ragioneria di sede.
Al fine di un corretta esecuzione del monitoraggio previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, si raccomanda il rispetto delle suddette istruzioni e delle definizioni indicate.
In relazione all’importo da liquidare, la disposizione di cui all’articolo 2 comma 53 della legge n. 92 del 2012 prevede che la prestazione sia liquidata in un’unica soluzione se pari o inferiore a 1.000,00 euro ovvero in importi mensili pari o inferiori a 1.000,00 euro se l’importo della prestazione è superiore a 1.000,00 euro. Al fine di evitare il superamento del 120° giorno dalla presentazione della domanda – che determina il riconoscimento degli interessi legali (messaggio n. 1418 del 17 gennaio 2008) – è data facoltà ai Direttori di Sede di autorizzare, per le istanze ad oggi giacenti, i pagamenti delle mensilità arretrate con cadenze anche più ravvicinate rispetto alla mensilizzazione normativamente prevista, ma non in unica soluzione.
Istruzioni contabili
Si rimanda alle istruzioni già fornite con la circolare n. 38/2013.
Riferimenti
Per eventuali problemi di carattere tecnico si segnalano i seguenti referenti:
– Lari G. (DR Emilia Romagna – 051256359)
– Checcherini C. (DCSIT – 0659057247)
Per quesiti di carattere normativo-amministrativo:
– De Simoni S. (DCPSR – 0659055262)
– Ruzzi A. (DCPSR – 0659054883)
– Tomasello G. (DCPSR – 0659055414)
Per quesiti di carattere contabile e fiscale:
– Liquori S. (DCBSF – 0659057461)
– Cacciamani R. (DCBSF – 0659057815)
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 02 aprile 2020, n. 1464 - Indennità COVID 19 in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.…
- Indennità una tantum di cui all’articolo 32, comma 11, del decreto-legge n. 50/2022, e all’articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 144/2022, a favore di collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca - INPS - Messaggio…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 agosto 2022, n. 24753 - Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso…
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 13754 depositata il 18 maggio 2023 - Ai collaboratori esperti linguistici assunti ai sensi del richiamato d.l. n. 120/1995 è riservato il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 marzo 2021, n. 7637 - In materia di impresa familiare, il reddito percepito dal titolare, che è pari al reddito conseguito dall'impresa al netto delle quote di competenza dei familiari collaboratori, costituisce un…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…