INPS – Messaggio 22 marzo 2021, n. 1206

Indennità COVID-19 prevista dall’articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in favore dei lavoratori marittimi. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami

  1. Premessa

L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede la concessione, per due mensilità, di un’indennità di importo mensile pari a 600 euro in favore dei lavoratori marittimi di cui all’articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché di quelli di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

Con la circolare n. 125 del 28 ottobre 2020 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità COVID-19 in favore dei citati lavoratori.

La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi dell’INPS”, servizio “Indennità 600/1.000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.

Con il presente messaggio, pertanto, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti, le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

  1. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte

Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore dei lavoratori marittimi e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1).

Il termine, da non considerarsi perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla data di notifica della reiezione, se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.

L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro”, per il tramite dell’apposita funzionalità che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta elettronica istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

Si precisa che, per tutte le “reiezione forti” (come individuate nell’Allegato n. 1) il richiedente, avverso tali provvedimenti di reiezione, può proporre azione giudiziaria.

  1. Indicazioni amministrative sui riesami per l’indennità di cui all’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 104/2020

Considerati i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità COVID-19 di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza alla categoria, così come delineati nella circolare n. 125/2020.

Al fine di omogeneizzare le informazioni e le indicazioni operative che le Strutture territoriali devono seguire nello svolgimento dei riesami, si riassumono di seguito le principali istruzioni in merito ai requisiti per l’accesso all’indennità in oggetto.

Ai lavoratori marittimi di cui all’articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 856/1986, è concessa un’indennità mensile pari a 600 euro, per ciascuno dei mesi di giugno 2020 e luglio 2020. Tali ultimi lavoratori, previsti dalla citata legge n. 856/1986, si individuano in quelli aventi un rapporto alle dipendenze di aziende (cc.dd. concessionari di altri servizi di bordo) autorizzate dal competente Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ad operare in qualità di appaltatrici dell’armatore per le attività e sulle navi indicate dal medesimo articolo 17.

Ai fini dell’accesso all’indennità, i lavoratori sopra individuati devono avere cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e devono aver prestato almeno 30 giornate lavorative nel medesimo arco temporale.

Inoltre, tali lavoratori – alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020 – non devono essere titolari di:

– contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente;

– indennità di disoccupazione NASpI;

– indennità di malattia riconosciute ai lavoratori dipendenti, comprese quelle specifiche della categoria dei lavoratori marittimi, nonché di indennità antitubercolari;

– trattamento pensionistico diretto.

Per completezza, si precisa che nel caso in cui la reiezione sia imputabile al codice “MARI”, è necessario operare delle verifiche ulteriori per i lavoratori aventi un rapporto alle dipendenze dei concessionari di altri servizi di bordo. In tal caso, per tutte le categorie di lavoratori con TIPO LAVORATORE = IM e CSC diversi da 1.15.02 e 7.07.09, l’operatore di Sede potrà richiedere al cittadino la documentazione ufficiale, fornita dal datore di lavoro, che attesti la presenza di un appalto ai sensi della legge n. 856/1986 oppure il contratto di lavoro di natura subordinata in presenza di una denuncia Uniemens TIPO LAVORATORE = IM con CSC 1.19.01, per le quali si sia in presenza di soli soci lavoratori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Per quanto riguarda il controllo IND_MAL, finalizzato alla verifica di titolarità di indennità di malattia alla data del 15 agosto 2020, si precisa che l’istruttoria automatizzata fornisce esito KO e respinge la tale domanda se individua un’indennità di malattia “accolta” o “pagata” o “in lavorazione” alla data del 15 agosto 2020.

Tuttavia, solo nel solo caso in cui l’indennità di malattia risulti “in lavorazione”, il cittadino potrà presentare istanza di riesame alla Struttura territorialmente competente, al fine di dimostrare la spettanza della prestazione in relazione a tale requisito. In tal caso la reiezione non è da considerarsi “forte” e la Struttura territoriale dovrà effettuare le successive verifiche e procedere con l’eventuale erogazione dell’indennità.

  1. Indicazioni procedurali

Si rammenta che la variazione dello stato di una domanda è possibile soltanto tramite la funzione di Variazione DsWeb, che consente di modificare lo stato:

– da D (definita) in L (in pagamento) – è sufficiente una qualunque modifica, anche solo nelle note;

– da A (accolta) in R (respinta) – inserire un codice di reiezione valido;

– da R (respinta) in A (accolta) – cancellare il codice di reiezione.

Affinché una domanda sia pagabile è necessario anche verificare che il campo “Pratica attiva” sia impostato con “SI”.

Allegato 1

ESITI DI REIEZIONE DELL’INDENNITÀ IN FAVORE DEI LAVORATORI MARITTIMI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

CONTROLLO

ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (DA ALLEGARE)

CESSJNV4La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, il Suo contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente non è cessato involontariamente oppure è cessato in un periodo diverso rispetto a quello previsto dalla normativa di riferimento.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni la documentazione alla sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Comunicazione della cessazione del contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente con indicazione del datore di lavoro, della data di cessazione e del motivo di cessazione e copia dell’ultima busta paga.
ILD_NOLa prestazione non può essere riconosciuta poiché risulta essere beneficiario della indennità Covid-19 per lavoratori domestici.

Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Reiezione forte
IND_MALLa prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta titolare di indennità di malattia ordinaria o indennità di malattia specifica o di indennità antitubercolari alla data del 15 agosto 2020.

Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Reiezione forte
 Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. 
IND_ONNLa sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta già beneficiario di indennità Onnicomprensiva prevista dall’art.9 del D.L. 104/2020

Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Reiezione forte
IND_PESCLa sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta già beneficiario dell’indennità in favore dei Pescatori autonomi prevista dall’art. 222 in sede di conversione in legge del D.L. 34/2020.

Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Reiezione forte
LAV_ARRLa Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta titolare di contratto di arruolamento alla data prevista dalla normativa di riferimento.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Comunicazione circa la cessazione del contratto di arruolamento, integrata con documentazione a comprova (copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro).
LAV_DIPLa Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta titolare di rapporto di lavoro dipendente.Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro, integrata con documentazione a comprova (copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro).
 Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. 
MARILa Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta essere lavoratore marittimo di cui all’art. 115 del Codice della Navigazione, né avente un rapporto alle dipendenze di aziende c.d. concessionarie di altri servizi di bordo di cui all’art. 17 comma 2 della L. 856/1986 nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento ufficiale da cui si evinca la qualifica di lavoratore marittimo di cui all’art. 115 del Codice della Navigazione oppure lavoratore di cui all’art. 17 comma 2 della L. 856/1986 nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.

Si precisa che per i lavoratori di cui all’art. 17 comma 2 della L. 856/1986, è possibile fornire documentazione, ricevuta dal datore di lavoro, che attesti la presenza di un appalto ai sensi della Legge n. 856/1986 oppure il contratto di lavoro di natura subordinata.

MAR_30La Sua domanda non può essere accolta poiché non sono presenti almeno 30 giornate con qualifica di lavoratore marittimo ovvero come lavoratore di cui all’art. 17 comma 2 della L. 856/1986 nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.

Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente (cfr. messaggi Inps di riferimento sui riesami). Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente.

Contratto, busta paga o qualsiasi altro documento ufficiale da cui si evinca la presenza di almeno 30 giornate lavorate come lavoratore marittimo oppure come lavoratore di cui all’art. 17 comma 2 della L. 856/1986 nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento.