INPS – Messaggio 22 novembre 2013, n. 18947
Gestione Avvisi di Addebito inesitati – Modalità alternative di notifica degli Avvisi.
L’art. 30, D.L. 78/2010, al quarto comma specifica “l’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero … dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.”
In attesa della compiutezza del sistema di notificazione tramite Posta Elettronica Certificata, in un’ottica di unicità del processo di notificazioni per le diverse gestioni contributive e di semplificazione e velocizzazione dell’invio degli Avvisi di Addebito, si è scelto di utilizzare per la notifica degli AVA, in primo luogo, la modalità dell’invio di raccomandata A/R procedendo alla postalizzazione massiva degli Avvisi di Addebito.
Come noto, in seguito all’attività di invio delle raccomandate, Postel trasmette all’INPS:
– un esito positivo di notificazione avvenuta, compiuta giacenza o rifiuto, secondo le condizioni generali di contratto, con relativa data;
– un esito negativo, cd. INESITO, per le diverse motivazioni individuate sempre nelle specifiche del contratto di “raccomandata”, ed elencate nel messaggio sulla gestione degli inesiti n. 13680 del 21/08/2012.
Con lo stesso e con successivi messaggi sono state impartite le istruzioni operative per la gestione degli Avvisi di Addebito inesitati che consiste nella possibilità per l’operatore di:
– verificare l’esattezza dell’indirizzo prelevato, come standard, da anagrafe tributaria utilizzando le diverse banche dati cui ha accesso l’istituto;
– effettuare l’annullamento per inesito dell’avviso e riemettere un nuovo avviso di addebito con l’indirizzo eventualmente modificato;
– una volta verificato l’aggiornamento e la normalizzazione dell’indirizzo in anagrafe tributaria sbloccare l’infasamento standard per le successive emissioni a quel codice fiscale.
Ciò premesso, da diverse Sedi è stata sollevata la questione relativa alla possibilità di utilizzare modalità alternative di notifica qualora uno o più tentativi di invio a mezzo raccomandata A/R non siano andati a buon fine o qualora, già dopo il primo inesito, risulti impossibile reperire un indirizzo utile per una riemissione dell’Avviso, diverso da quello indicato in anagrafe tributaria.
Sul punto il citato articolo 30, Decreto Legge n. 78/2010, chiaramente statuisce la possibilità di notificare l’avviso tramite Pec o tramite l’ausilio dei “messi comunali o agenti di polizia municipale”.
Col presente messaggio, quindi, si forniscono istruzioni per la gestione degli inesiti da effettuarsi utilizzando modalità di notifica alternative a quella postale e senza procedere all’annullamento all’avviso risultato inesitato.
Per le imprese individuali o costituite in forma societaria che non siano cessate e che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, D.L. 185/2008, convertito in Legge 28 gennaio 2009 n. 2, e dell’art. 5 D.L. 179/2012, convertito in Legge 17 dicembre 2012 n.221, abbiano assolto l’obbligo di dotarsi di una casella di “posta elettronica certificata”, è possibile, a fronte di un Avviso di Addebito inesitato, inviare l’Avviso originario tramite PEC e, dunque, senza procedere all’annullamento per inesito.
L’indirizzo PEC dovrà essere reperito nella sezione “Dettaglio Analitico Azienda” della procedura ANAGRAFICA UNICA[1]. Qualora non sia presente in ANAGRAFICA UNICA dovranno essere consultate le banche dati della CCIAA o il sito governativo www.inipec.gov.it.
La Pec da trasmettere dovrà avere:
– come oggetto standard la dicitura “Notifica Avviso di Addebito n. (…).- Contribuente (…).”;
– come testo la dicitura “Ai sensi dell’art. 30, quarto comma, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, si trasmette in allegato, con valore di notifica, l’Avviso di Addebito n. (…) formato il gg/mm/aaaa precedentemente inviato tramite Raccomandata A/R risultata non consegnata.”
– in allegato l’Avviso di addebito identificato in oggetto.
Nei casi in cui non potrà essere utilizzato lo strumento della Posta Elettronica Certificata, è possibile, ai sensi dello stesso art.30 in epigrafe, ricorrere alla notifica attraverso il messo comunale, tramite un’apposita richiesta, come da modello allegato da effettuare all’Ufficio Messi del Comune.
Le notificazioni ai contribuenti tramite i messi comunali è disciplinata, inoltre, dall’art. 60, D.P.R. 600/73, che rinvia alle norme generali contenute nel codice di procedura civile, art. 137 e seguenti, con alcune specifiche ed escludendo l’applicabilità degli artt.142 (notifica a persone non residenti in Italia), 143 (notifica a persone aventi residenza, dimora o domicilio sconosciuti), 146 (militari in servizio), 150 (notifica per pubblici proclami) e 151 (notifiche ordinate dal giudice).
Al fine di evitare discordanze e disallineamenti derivanti da lavorazioni diverse e contrastanti di più operatori sullo stesso Avviso (es. tentativo di notifica tramite messi comunali fatto da un operatore e annullamento dello stesso avviso da parte di un altro), è stata realizzata una nuova funzionalità della procedura “Ruoli Esattoriali”.
Nella “LISTA INESITI” della sezione “CARTELLA AVVISO”, infatti, compare nella colonna “Stato Lavorazione” un nuovo tasto funzionale: “Inibisci Annullamento”.
L’attivazione di tale tasto e la conferma con “OK” del pop-up, rende l’Avviso non disponibile per eventuali richieste di annullamento per inesito che dovessero provenire dalle procedure di gestione interessate.
Pertanto, prima di procedere al tentativo di notifica via PEC o con l’ausilio dei messi comunali di un Avviso, le sedi dovranno attivare la funzione di inibizione annullamento sopra descritta.
Una volta attivata, nella colonna “Stato Lavorazione” della “LISTA INESITI” compare un nuovo tasto: “Consenti Annullamento”.
Tale tasto, che dovrà essere utilizzato solo nel caso in cui anche il tentativo di notifica di un Avviso via PEC o con l’ausilio dei messi comunali abbia dato esito negativo, rende nuovamente disponibile l’Avviso per le eventuali richieste di annullamento per inesito che dovessero provenire dalle procedure di gestione interessate.
Qualora, invece, il tentativo di notifica abbia dato esito positivo, la Sede dovrà tenere memoria delle informazioni relative a:
– Numero Avviso
– Codice fiscale
– Modalità di notifica utilizzata
– indirizzo PEC o Comune utilizzato per la notifica
– Data della notifica.
A tal proposito si consiglia di scaricare il file EXCEL della LISTA INESITI aggiungendo delle colonne per indicare le suddette informazioni.
Tali dati, una volta rilasciata una nuova funzionalità in fase di sviluppo della procedura Ruoli Esattoriali, dovranno essere inseriti manualmente a cura delle Sedi per l’invio automatico all’Agente della Riscossione per le ulteriori fasi della riscossione. In particolare, per le notifiche effettuate con esito positivo tramite messi comunali, dovrà essere scannerizzata la relata di notifica per il successivo upload sulla procedura Ruoli Esattoriali.
Si coglie l’occasione per segnalare che dovranno essere lavorati con le stesse modalità (annullamento o notifica con modalità alternative) anche tutti gli inesiti della lista che presentano nella colonna DESCRIZIONE INESITO la dicitura: “Motivo inesito non disponibile” .
Si tratta di avvisi per i quali POSTEL ha trasmesso la notizia della mancata consegna ma non ne ha specificato il motivo. Qualora fosse necessario, comunque, è possibile desumere anche per questi avvisi la motivazione, visualizzando la ricevuta di ritorno con le consuete modalità.
Con successivo messaggio saranno comunicate le modalità di pagamento ai Comuni per il servizio di notifica svolto.
Allegato
Richiesta conferma indirizzo e notifica a mezzo messo comunale Avviso di addebito.
Visto l’art.30, quarto comma, D.L. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale è stata prevista la possibilità per l’Inps di avvalersi dei messi comunali per la notifica degli Avvisi di Addebito,
Considerato che non è stato possibile eseguire utilmente la notifica a mezzo servizio postale o nelle altre forme previste dalla legge,
Si richiede conferma riguardo all’indirizzo, risultante nei nostri archivi anagrafici, del seguente soggetto:
Nome Cognome | |
C.F. | |
Luogo e data di nascita | |
Indirizzo |
Qualora detta residenza risulti corretta, si prega di notificare mediante messo comunale, ai sensi degli art.138, 139, 140, 141 e 145 c.p.c., l’ Avviso che si allega in n.2 copie in busta chiusa.
In caso di notifica ex art.140 c.p.c. si prega di trasmettere allo scrivente ufficio anche la copia di avvenuta comunicazione all’interessato.
Data
Il Responsabile