INPS – Messaggio 22 settembre 2021, n. 3180
Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) prevista dall’articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Presentazione della domanda di riesame
- Premessa
L’articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede l’istituzione, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Tale indennità, che può essere richiesta una sola volta nel triennio, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità.
Con la circolare n. 94 del 30 giugno 2021 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia, alla quale si rinvia per l’individuazione dei requisiti normativi previsti.
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”, alla voce “Le mie ultime domande”, nel dettaglio di ogni singola domanda, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.
Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni per la presentazione della domanda di riesame da parte dei richiedenti la cui istanza sia stata respinta per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.
- Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte dell’indennità di cui all’articolo 1, commi da 386 a 400, della legge n. 178/2020
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore della categoria di lavoratori riportata in premessa e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla notifica del provvedimento di reiezione se successiva), per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi definitivamente respinta, fatta salva la possibilità di proporre ricorso amministrativo secondo quanto previsto dalla circolare n. 94/2021 al paragrafo 9.
L’utente può allegare la documentazione alla richiesta di riesame attraverso l’apposita funzione disponibile nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”, seguendo le indicazioni riportate nel successivo paragrafo “Indirizzi procedurali”.
- Indirizzi amministrativi sui riesami
Considerati i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità ISCRO di cui all’articolo 1, commi da 386 a 400, della legge n. 178/2020, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza alla categoria, così come delineati nella circolare n. 94/2021.
In particolare, si ricorda che per accedere alla prestazione ISCRO è necessario possedere congiuntamente i seguenti requisiti previsti dall’articolo 1, comma 388, della legge n. 178/2020:
- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;
- d) avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria (tale requisito sarà verificato dall’INPS attraverso il sistema Durc on line).
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Si ricorda, inoltre, che presupposto per l’accesso all’indennità ISCRO è l’iscrizione alla Gestione separata; pertanto è necessario, per la fruizione dell’indennità, che i potenziali destinatari della stessa, prima della presentazione dell’istanza di riesame, abbiano proceduto alla formale iscrizione – con le consuete modalità – alla predetta gestione.
- Indirizzi procedurali
L’assicurato può proporre un’istanza di riesame che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza alla categoria, così come delineati nella citata circolare n. 94/2021.
L’istanza di riesame potrà essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito INPS, in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.
All’accesso, l’applicazione mostrerà in evidenza nella sezione “Le mie ultime domande” la domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l’istruttoria si sia conclusa con esito negativo, il tasto “Richiedi riesame”.
La funzionalità che consente di richiedere il riesame è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda a partire dalla sezione “Le mie richieste”, disponibile nel menu di sinistra.
Tramite i dettagli della domanda è inoltre possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della domanda di prestazione, accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione della domanda di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.
Una volta attivata la funzione che consente di presentare la richiesta di riesame viene richiesto di esporre le motivazioni che hanno portato alla richiesta di riesame e/o di riportare altre informazioni di rilievo e allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.
Cliccando sul pulsante “Presenta richiesta di riesame”, la richiesta verrà trasmessa e sarà possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.
Con successivo messaggio saranno fornite, agli operatori delle Strutture territoriali, le istruzioni di dettaglio per l’accesso, la profilazione IDM e l’uso dell’applicazione intranet per la consultazione delle domande di prestazione, delle domande di riesame, nonché per il monitoraggio delle istruttorie e dei pagamenti.
Allegato 1
Legenda esiti di reiezione
CONTROLLO | ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE | DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (da ALLEGARE) |
ART_COM_NO/ CASS_ATT/ CDCM_NO | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta iscritto ad una delle seguenti gestioni: altra cassa previdenziale obbligatoria, gestione autonoma degli Artigiani e Commercianti oppure gestione autonoma dei Coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente. Avverso il presente provvedimento può comunque proporre azione giudiziaria da notificare alla Sede Inps territorialmente competente. | Per Gestione autonoma degli Artigiani e Commercianti: autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della posizione Artigiano o Commerciante con indicazione di data e n. protocollo. Oppure se trattasi di soggetto titolare di posizione Commerciante non tenuto all’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione Commerciante presentata all’Inps con indicazione della data di cessazione, data e numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione autonoma Commercianti. Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/2000 della comunicazione inviata dal titolare della posizione assicurativa alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante o coadiutore, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e numero di protocollo della comunicazione. Per Altra cassa previdenziale obbligatoria: comunicazione della cessazione dell’iscrizione alla Cassa professionale o ad altra cassa previdenziale obbligatoria, con indicazione della data di cessazione. Per Gestione autonoma dei Coltivatori diretti, coloni e mezzadri: per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali (IAP): autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione. Se il soggetto non è tenuto all’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione di lavoratore autonomo agricolo all’Inps con indicazione della data di cessazione, data e numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione agricola autonoma. Per i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto (CD): dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della comunicazione inviata dal coltivatore diretto titolare della posizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione. |
DIS_COLL | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta percettore di indennità di disoccupazione DIS-COLL alla data di decorrenza della prestazione ISCRO normativamente prevista. | Eventuale documentazione comprovante la non titolarità dell’indennità di disoccupazione DIS- COLL. |
GEST_SEP | La prestazione non può essere riconosciuta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non risulta formalmente iscritto alla Gestione separata. Qualora sia in possesso di informazioni utili in merito, può inviare entro 20 giorni documentazione utile alla Sede Inps competente. | Comunicazione circa la data ed il numero di protocollo di invio della domanda di iscrizione alla Gestione separata. |
IND_ISCRO | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, risulta che Lei è già stato beneficiario della prestazione ISCRO nel periodo 2021 – 2023. Come previsto dalla Legge n. 178/2020, tale indennità può essere infatti richiesta una sola volta nel triennio. | Eventuale documentazione comprovante la non percezione dell’indennità ISCRO nel triennio 2021 – 2023. |
LAV_DIP | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie come lavoratore dipendente di qualsiasi settore, autonomo dello spettacolo o lavoratore marittimo. | Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro, integrata con documentazione a comprova (copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro). |
NASpI | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta titolare di indennità di disoccupazione NASpI alla data di decorrenza della prestazione ISCRO normativamente prevista. | Eventuale documentazione comprovante la non titolarità dell’indennità di disoccupazione NASpI. |
P.IVA_4 | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati in possesso dell’Istituto, Lei non risulta titolare di P.Iva attiva da almeno 4 anni a ritroso a partire dalla data di presentazione della domanda. | Autodichiarazione attestante la titolarità di P.Iva attiva da almeno 4 anni a ritroso a partire dalla data di presentazione della domanda, con allegato eventuale modello AA9. |
PENSIONI | La Sua domanda non può essere accolta poiché Lei risulta titolare di trattamento pensionistico diretto / anticipo pensionistico. | Eventuale documentazione comprovante la non titolarità di trattamento pensionistico diretto / anticipo pensionistico. |
RDC | La Sua domanda non può essere accolta poiché Lei o altro componente del suo stesso nucleo familiare risulta beneficiario di Reddito di Cittadinanza. | Eventuale documentazione comprovante che il nucleo familiare non risulti beneficiario di Reddito di Cittadinanza. |
RED_50 | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto e/o sulla base delle dichiarazioni reddituali fornite in sede di domanda, il Suo reddito di lavoro autonomo, prodotto nell’anno precedente la presentazione della domanda, non risulta inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda. | Reiezione. |
RED_8145 | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto e/o sulla base delle dichiarazioni reddituali fornite in sede di domanda, il Suo reddito di lavoro autonomo nell’anno precedente alla presentazione della domanda è superiore a 8.145 euro. | Reiezione. |
RED_CERT | La Sua domanda non può essere accolta poiché, dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, non risulta disponibile nessun reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate in almeno uno dei 4 anni precedenti a quello della presentazione della Sua domanda. | Autodichiarazione attestante l’invio della dichiarazione dei redditi e relativa liquidazione ai sensi dell’art. 36 bis del TUIR. |
REG_CTR | La Sua domanda non può essere accolta in quanto la verifica del possesso del requisito della regolarità della contribuzione previdenziale obbligatoria, effettuata attraverso il sistema Durc on line, ha avuto esito negativo. | Documentazione comprovante l’intervenuto annullamento del documento attestante l’irregolarità contributiva. |
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- INPS - Circolare 30 giugno 2021, n. 94 - Articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023". Disposizioni in…
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