INPS – Messaggio 23 giugno 2017, n. 2645
Classificazione delle gelaterie e pasticcerie. Integrazioni al punto 2 della circolare 56/2017.
Facendo seguito a quanto illustrato nel punto 2 della circolare 56/2017 in relazione alla classificazione delle gelaterie e pasticcerie, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.
Come noto, in caso di svolgimento di attività plurime esercitate in regime di autonomia gestionale, l’Istituto ha sempre previsto la possibilità di attribuire ai datori di lavoro inquadramenti in settori diversi.
In conformità al richiamato principio di carattere generale, nell’ipotesi in cui una gelateria o pasticceria artigiana abbia anche un locale di vendita al pubblico e le due attività (di produzione e di vendita) siano connotate dai requisiti di autonomia organizzativa e funzionale, dovranno essere aperte 2 distinte posizioni contributive:
una nel settore Artigianato per l’assolvimento della contribuzione relativa ai dipendenti addetti all’attività di produzione;
una seconda nel settore Commercio – con il c.s.c. 70201 e il codice Ateco2007 47.24.20 – per l’assolvimento della contribuzione relativa ai dipendenti addetti all’attività di vendita.
Laddove, per l’attività di vendita, l’impresa artigiana sia in possesso anche della licenza di Pubblico esercizio, all’ulteriore posizione contributiva dovrà, invece, essere attribuito il c.s.c. 70504, il codice Ateco2007 56.10.30 e il c.a. 9P, avente il significato di “contributo aggiuntivo malattia per i pubblici esercizi”.
In via eccezionale, e in deroga al principio di carattere generale sopra richiamato, tale ultima distinta classificazione dovrà, comunque essere adottata, anche in assenza del requisito di autonomia gestionale, laddove per l’attività di vendita risulti rilasciata apposita licenza di Pubblico esercizio.
Si precisa, inoltre, che, qualora le distinte attività di produzione e di vendita non abbiano i caratteri dell’autonomia, ovvero l’impresa artigiana non sia in possesso della licenza di pubblico esercizio, deve rimanere accesa o essere assegnata soltanto un’unica posizione contributiva nel settore artigianato.
Le eventuali variazioni d’inquadramento, che dovessero essere intervenute successivamente all’emanazione della circolare 56/2017, andranno rivisitate alla luce delle indicazioni contenute nel presente messaggio.
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