INPS – Messaggio 23 maggio 2017, n. 2130
Attività di Vigilanza Documentale – Piattaforma Tutoraggio Aziende UniEmens – Implementazione sezione TUTOR 6Y
Nel quadro delle attività condotte dalla Vigilanza Documentale sulla regolarità delle agevolazioni contributive utilizzate dalle aziende, con il messaggio Hermes n. 2815 del 24.06.2016, la Piattaforma TUTOR (Piattaforma attività di tutoraggio AZIENDE UNIEMENS) è stata implementata con una nuova sezione denominata “TUTOR 6Y”, finalizzata ad agevolare le attività di verifica rivolte ad accertare il rispetto delle disposizioni normative (art. 1, commi da 118 a 124, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) che hanno introdotto l’esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che hanno effettuato nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza nel corso del 2015.
Con il messaggio Hermes n. 1628 del 13.04.2017 nella stessa sezione è stata aggiunta la possibilità di verificare anche la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento dell’esonero biennale dal versamento dei contributi previdenziali previsto per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 ai sensi dell’art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016).
Con il presente messaggio si comunica che in aggiunta alle posizioni aziendali da sottoporre a verifica in relazione alle suddette assunzioni agevolate, la sezione TUTOR 6Y è stata implementata con le aziende che nonostante siano già state oggetto di diffida emessa dall’applicativo di cui si tratta, perché risultanti normativamente non in regola per la fruizione dello sgravio triennale, hanno proseguito, nel periodo successivo alla ricezione della diffida, a fruire dell’esonero contributivo.
In virtù dell’inserimento in procedura di tali posizioni aziende il filtro “Tipo Agevolazione”, consente ora di selezionare le aziende in base al tipo di esonero contributivo (sgravio triennale o sgravio biennale) nonché le aziende già diffidate che continuano ad usufruire dello sgravio triennale (sgravio triennale post diffida).
Al fine di verificare la regolarità del comportamento aziendale e procedere al recupero totale o parziale dei contributi non versati la procedura espone la matricola e i dati di dettaglio dei lavoratori interessati e per i quali sono da compiersi tutte le attività di controllo on desk necessarie a valutare la corretta fruizione dell’esonero triennale nonché la chiara indicazione dei periodi e dei relativi importi già oggetto di diffida.
La procedura non tiene conto se la diffida precedentemente emessa è stata successivamente oggetto di riesame ed annullata in AUTOTUTELA. Tale verifica dovrà essere svolta a cura del funzionario addetto alla verifica documentale prima dell’invio di ogni nuova diffida. Conseguentemente, se per l’azienda oggetto di controllo si è già proceduto al riesame del caso e alla conferma dell’esonero fruito, non deve essere emessa nessuna nuova diffida e il tutoraggio in corso va chiuso con esito REGOLARE.
La convocazione dell’azienda non è obbligatoria, ma laddove il funzionario lo ritenga necessario (ad esempio nel caso di discordanza fra le informazioni dichiarate in UniEmens e quelle presenti in Unilav) potrà avvalersi, dopo aver selezionato i lavoratori interessati alla verifica, dell’apposito format presente nell’applicativo avendo cura di inviarlo all’azienda preferibilmente attraverso il Cassetto previdenziale.
Il regime sanzionatorio da applicare deve essere analogo a quello della prima diffida. A tal fine si ricorda che:
– se l’azienda risulta irregolare in quanto ha fruito dell’incentivo in relazione ad uno o più lavoratori che nel periodo 1/10/2014 al 31/12/2014, o nei sei mesi precedenti l’assunzione avevano rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la stessa azienda ovvero con società da quest’ultima controllate e/o collegate o nei casi di “Doppio Utilizzo” del TRIE da parte del datore di lavoro per lo stesso lavoratore : le sanzioni civili, in virtù del dolo specifico rappresentato dalla vera e propria frode posta in essere al fine di procurarsi un “ingiusto profitto” ai danni dello Stato, saranno calcolate ai sensi dell’art. 116, co. 8, lett. b) della Legge n. 388/2000 (evasione);
– se l’azienda risulta irregolare in quanto ha fruito dell’incentivo in relazione ad uno o più lavoratori che nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione risultavano essere occupati a tempo indeterminato presso un qualsiasi datore di lavoro: le sanzioni civili saranno calcolate ai sensi dell’art. 116, co. 8, lett. a) della Legge n. 388/2000 (omissione).
La notifica della diffida di pagamento avverrà attraverso invio al sistema POSTEL che provvederà prioritariamente mediante recapito PEC aziendale e, secondariamente, mediante raccomandata A/R.
In allegato alla richiesta sarà inviato un modello F24 precompilato contenente, il codice della sede l’importo dovuto, la matricola aziendale, la causale contributo RC01 ed il periodo di riferimento ovvero tutti gli estremi per poter provvedere al versamento degli importi dovuti.
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