INPS – Messaggio 24 gennaio 2018, n. 341

Riliquidazione della buonuscita per il personale militare richiamato senza assegni – nuove istruzioni

Con messaggio Hermes n. 6292 del 12/10/2015 sono state fornite indicazioni operative ai fini della riliquidazione dell’indennità buonuscita per il personale militare richiamato in servizio “senza assegno” ai sensi del comma 3, lett. a dell’art. 986 del D. lgs. 66/2010.

In particolare, si è ritenuto che anche il servizio prestato dal personale militare richiamato in servizio senza oneri (o senza assegno), fosse da ritenersi utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, sempre che fosse stato accertato il versamento del contributo “Opera di Previdenza” da parte dell’Amministrazione di appartenenza sia per la quota a carico dell’Amministrazione medesima (pari al 7,10%) sia per la quota a carico dell’amministrato (pari al 2,50%). In tale senso quindi sono state fornite alle sedi le istruzioni.

Tuttavia, a seguito di dubbi in materia sollevati dal Ministero della Difesa, è stato richiesto il parere del Ministero vigilante sulla questione.

In merito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative, con la nota n. MA008 – A002 – 000011365, inviata con PEC del 17/11/2017, ha precisato che “il quadro normativo esistente risulta essere sempre ricollegato al solo istituto del richiamo con assegno e che pertanto non appare fondata giuridicamente la possibilità di poter procedere al ricalcolo dell’indennità di buonuscita nei confronti di coloro che abbiano prestato servizio “senza assegni”.

Considerato che l’Amministrazione presso cui presta servizio il richiamato non corrisponde a quest’ultimo alcun trattamento economico né sussiste alcun obbligo contributivo, essendo il richiamo senza oneri, il relativo periodo non è valutabile ai fini della buonuscita.

Per le eventuali riliquidazioni già operate sulla base del messaggio Hermes n. 6292 del 12/10/2015 saranno fornite apposite istruzioni.