INPS – Messaggio 24 gennaio 2018, n. 350
Trasmissione nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenente indicazioni inerenti alle modalità di comunicazione dei trattamenti assistenziali per la determinazione del REI.
Con l’allegata nota prot. 0011273 del 28.12.2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni inerenti le modalità di comunicazione dei trattamenti assistenziali rilevanti ai fini della determinazione del beneficio economico del “REI”.
A tal proposito si rammenta che il Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, attuativo del Reddito di inclusione (REI), all’articolo 4, comma 2, ha previsto che il valore del beneficio economico del REI debba essere ridotto, tra l’altro, del valore dei trattamenti assistenziali eventualmente percepiti da parte di componenti il nucleo familiare, ad esclusione di quelli non sottoposti alla prova dei mezzi.
Detti trattamenti sono soggetti all’obbligo di trasmissione, ai sensi del Regolamento del Casellario dell’Assistenza (DM 16 dicembre 2014, n. 206) da parte dei singoli enti erogatori, nelle more dell’adozione della disciplina attuativa del Sistema informativo unitario dei servizi (SIUSS) di cui all’art. 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
Si precisa, inoltre, che non tutte le prestazioni sociali agevolate, per le quali permane un obbligo di comunicazione al SIUSS nelle modalità previste per il Casellario dell’Assistenza, rilevano ai fini del calcolo del beneficio economico del REI.
Devono essere, infatti, escluse le prestazioni che non costituiscono “trattamenti assistenziali”, ovvero quelle erogate in forma diversa da quella dei “contributi economici”, di cui alla sezione A1 della Tabella 1 del citato Regolamento attuativo del Casellario dell’Assistenza.
Il d.lgs. n. 147 del 2017 all’art. 4, comma 3 individua le seguenti tipologie di trattamenti che non rilevano ai fini del ReI:
“a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
b) le indennità per i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI, individuate nell’ambito del progetto personalizzato di cui all’articolo 6 a valere su risorse del comune o dell’ambito territoriale;
d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi”.
Pertanto, in ragione di tali esclusioni, ai fini del calcolo del beneficio economico del ReI rilevano solo le prestazioni individuate dai codici da A1.01 ad A1.04, comprese tra quelle elencate nella sez. A1 della Tabella 1 del Regolamento del Casellario.
Per tali prestazioni si precisa inoltre che per prestazioni considerate Occasionali è obbligatorio trasmettere il campo “DataErogazione” mentre per prestazioni Periodiche si dovrà indicare il campo”DataInizio”. L’approfondimento di ogni dettaglio tecnico è disponibile sulle pagine del sito Istituzionale: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46419%3b&lastMenu=46419&iMenu=12&p4=2
Le procedure informatiche di gestione del REI sono state adeguate al citato indirizzo ministeriale.
Allegato
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Nota 28 dicembre 2017, n. 11273
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