INPS – Messaggio 24 luglio 2017, n. 3079
Pensioni delle gestioni private. Elaborazione delle dichiarazioni reddituali rientrate a seguito di sollecito (REDD2015- anno reddito 2014)
Con il messaggio n. 4860 del 1° dicembre 2016 sono state illustrate le modalità di ricalcolo delle pensioni dei residenti in Italia con le informazioni reddituali relative all’anno 2014 (campagna REDITA2015).
Con il messaggio n. 17 del 3 gennaio 2017 le sedi sono state informate dell’invio delle lettere di sollecito ai soggetti le cui dichiarazioni reddituali non risultavano rientrate.
Si comunica ora che sono state elaborate le pensioni per le quali sono stati forniti i dati reddituali sollecitati.
Si segnala la necessità di lavorare con la massima urgenza le posizioni che non è stato possibile trattare in modo massivo a livello centrale, come illustrato al successivo punto 3.3.
1. Dichiarazioni brevi
Al punto 3 della circolare 195/2015 sono state illustrate le nuove modalità di dichiarazione semplificata disponibili per il cittadino che utilizzi i servizi online dedicati dell’Istituto. Si tratta di dichiarazioni non contenenti dati reddituali, definite per questo motivo dichiarazioni brevi.
Nel rinviare alla circolare citata per la trattazione estesa si descrivono di seguito brevemente le nuove tipologie in argomento.
1.1 Conferma situazione reddituale invariata rispetto all’anno precedente
Con questa dichiarazione il titolare della prestazione collegata al reddito può attestare l’invarianza della situazione reddituale.
La dichiarazione è ammessa solo se è presente l’informazione reddituale dell’anno precedente. La situazione reddituale invariata può riguardare anche un solo soggetto del nucleo. In tal caso gli altri componenti dovranno compilare la dichiarazione estesa.
1.2 Conferma di integrale dichiarazione dei redditi al Fisco
Con tale dichiarazione il cittadino dichiara di non possedere, fra quelli rilevanti per le prestazioni godute, altri redditi oltre quelli dichiarati al fisco in sede di dichiarazione dei redditi.
La dichiarazione può riguardare anche un solo soggetto del nucleo. In tal caso gli altri componenti dovranno compilare la dichiarazione estesa.
1.3 Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni
Con questa dichiarazione il titolare della prestazione collegata al reddito dichiara di non possedere, fra quelli rilevanti per le prestazioni godute, altri redditi oltre alla/e pensione/i erogate dall’Istituto e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall’INPS.
La dichiarazione può essere resa solo se riferita a tutti componenti del nucleo reddituale rilevante.
1.4 Altre tipologie di dichiarazione breve, già esistenti
Il titolare può dichiarare:
– di rinunciare alla prestazione collegata al reddito
– di aver trasferito la propria residenza all’estero. Tale informazione rileva anche ai fini del controllo dell’applicazione del principio di non esportabilità delle prestazioni non contributive, di cui ad es. ai regolamenti CE n. 1247/92 e n. 883/2004.
2. Trattazione delle dichiarazioni brevi
2.1 Dichiarazione di “INVARIANZA”
Per la gestione della dichiarazione di invarianza è stata istituita la nuova tipologia di informazione (TipoRigo) ‘78’
Prima di memorizzare l’informazione è stata verificata la presenza in archivio di un reddito per l’anno 2013. I redditi dell’anno precedente (in questa caso, 2013) – presenti su almeno una delle pensioni oggetto della verifica – sono stati trascritti nell’anno reddito in lavorazione (in questa caso, 2014).
Ai redditi così registrati è stata abbinata la codifica del tipo rigo ‘78’.
La decodifica del tipo 78 è: dichiarazione di invarianza anno precedente
Esempio
ANNO 2014
TITOLARE REDDITI DICHIARATI:
78 DICHIARAZIONE DI INVARIANZA ANNO PREC.
19 TERRENI E FABBRICATI ………………. 899,00
18 CASA DI ABITAZIONE ………………… 182,00
ANNO 2013
TITOLARE REDDITI DICHIARATI:
18 CASA DI ABITAZIONE ………………… 182,00
19 TERRENI E FABBRICATI ………………. 899,00
Esempio
ANNO 2014
TITOLARE REDDITI DICHIARATI A ZERO
78 DICHIARAZIONE DI INVARIANZA ANNO PREC.
ANNO 2013
TITOLARE REDDITI DICHIARATI A ZERO
In caso di assenza di un reddito relativo all’anno precedente, la pensione non è stata elaborata. L’elenco delle posizioni interessate verrà inviato alle sedi con le indicazioni per la trattazione.
2.2 Conferma di integrale dichiarazione dei redditi al Fisco
Per tali dichiarazioni la procedura verifica l’effettiva presenza di dichiarazione trasmessa dall’Agenzia delle Entrate.
In caso di assenza ai soggetti verrà inviata a livello centrale una comunicazione dedicata.
Si rammenta che le eventuali pensioni a carico di Stato estero, ancorché dichiarate al Fisco, devono comunque essere dichiarate anche all’INPS per la distinzione fra pensioni dirette e ai superstiti.
2.3 Dichiarazione di redditi pari a zero nei due anni precedenti
Per i soggetti per i quali non è pervenuta alcuna dichiarazione reddituale sia da Campagna RED (ordinaria e solleciti) che da Agenzia delle Entrate, si è provveduto a verificare la presenza in archivio sia per l’anno 2013 che per il 2012, di una dichiarazione reddituale a zero su tutte le pensioni oggetto di verifica. Se il nucleo rilevante è composto da titolare e coniuge, la verifica delle dichiarazioni rese è stata effettuata per entrambi i soggetti.
In caso di presenza sia per l’anno 2013 che per il 2012, di una dichiarazione reddituale a zero su tutte le pensioni oggetto di verifica, anche per l’anno 2014 è stato memorizzato il reddito pari a zero abbinato alla nuova tipologia di dichiarazione (Tipo Rigo): ‘79’ = Presenza di Zero Redditi intero nucleo reddituale nei due anni precedenti.
La decodifica del tipo rigo 79 è: Zero redditi due anni precedenti
Esempio
ANNO 2014
TITOLARE REDDITI DICHIARATI:
79 DICHIARAZIONE ZERO REDDITI 2 ANNI PREC. 0,00
ANNO 2013
TITOLARE REDDITI DICHIARATI A ZERO
ANNO 2012
TITOLARE REDDITI DICHIARATI A ZERO
Se invece verifica ha avuto esito negativo la posizione sarà oggetto di sospensione.
3. Aggiornamento del “data base reddituale” e del “data base delle pensioni”
L’elaborazione ha comportato l’aggiornamento contestuale sia del database reddituale, sia del database delle pensioni.
La “movimentazione” è stata memorizzata nel segmento GP1 del database delle pensioni, con le codifiche di seguito indicate:
CAMPO | VALORE |
GP1CMPNTIP | DB |
GP1FMPNTIP | 1 |
GP1DMPN | Data dell’elaborazione |
GP1NUTS | 2014 |
GP1NRCHGRN | 00001 |
GP1CPRD | REDSOL |
3.1 Ricalcolo delle pensioni
Si rammenta che la verifica della situazione reddituale è stata effettuata in applicazione della disciplina introdotta dall’art. 35 della legge 14/2009, come modificato dall’art. 13 della legge 122/2010.
Pertanto, il reddito dell’anno 2014 rileva in maniera differente a seconda che si sia trattato di verificare la prima concessione della prestazione collegata al reddito ovvero quella degli anni successivi al primo.
3.2 Criteri di elaborazione
Sono state elaborate sia le pensioni con conguaglio a credito del pensionato, sia quelle che non subiscono variazioni, sia quelle con conguaglio a debito.
3.2.1. Pensioni senza conguaglio e senza variazione d’importo
Nel caso in cui i dati reddituali non abbiano comportato conguagli per i periodi precedenti né variazioni sull’importo corrente di pensione, le procedure hanno provveduto al solo aggiornamento del data base reddituale e delle pensioni.
3.2.2. Pensioni con conguaglio a credito o con variazione d’importo in aumento
Nel caso in cui le informazioni trasmesse abbiano prodotto conguagli a credito per i periodi precedenti e/o una variazione in aumento dell’importo della rata di pensione in pagamento, le procedure hanno provveduto a ricostituire la pensione e ad aggiornare il database delle pensioni con i nuovi dati.
Il ricalcolo è stato effettuato con arretrati al 31 Luglio 2017; la rata di pensione aggiornata viene posta in pagamento a partire dal mese di agosto 2017.
Sono stati validati e posti in pagamento i conguagli di importo fino a 500,00 euro, a condizione che per la stessa pensione non siano registrate, sull’archivio centrale degli indebiti, precedenti ricostituzioni con conguaglio a debito del pensionato.
All’atto della validazione automatica, la procedura ha provveduto anche alla determinazione delle ritenute fiscali.
I conguagli da validare a cura delle sedi sono stati come di consueto inseriti nella Lista pensioni da verificare – PENS13, accessibile dalla intranet- processo assicurato-pensionato.
3.2.3. Pensioni con conguaglio a debito o con variazione d’importo in diminuzione
Il conguaglio a debito è stato calcolato con riferimento all’ultima rata estratta. La data di fine calcolo arretrati è pertanto luglio 2017 e l’importo di pensione aggiornato è posto in pagamento dalla rata di agosto 2017.
I conguagli a debito fino a 12,00 euro non sono stati recuperati, rientrando nella franchigia introdotta dalla determinazione presidenziale n. 45 del 1° luglio 2010.
Per l’impostazione degli eventuali piani di recupero centrale sulla pensione sono stati seguiti i criteri consueti.
Per tutte le posizioni a debito è in corso di spedizione la notifica di indebito a cura della Direzione Generale.
I recuperi impostati a livello centrale saranno avviati a partire dalla rata di pensione di ottobre 2017 per consentire agli interessati, una volta ricevuta la comunicazione, di contattare la Sede per la eventuale rettifica di dichiarazioni reddituali errate.
3.3 Pensioni scartate
Per le pensioni che non sono state elaborate, perché la situazione dei dati in archivio non ha consentito di procedere con il calcolo massivo, è stata memorizzata nella procedura DIARIO l’informazione:
0770 – ricostituzione da RED 2014 2015 – scartata al calcolo codice di scarto XX
Le posizioni da ricostituire a cura delle sedi sono come di consueto inserite nella Lista pensioni da verificare – PENS36, accessibile dalla intranet- processo assicurato-pensionato.
I dati reddituali pervenuti ma non elaborati sono comunque stati registrati nelle tabelle di redditi, a prescindere dall’esito della elaborazione. Questo consentirà alle strutture di produzione di provvedere alla ricostituzione on-line delle pensioni scartate, integrando e/o correggendo le informazioni mancanti o errate ed utilizzando, previo controllo, appunto i dati memorizzati nell’archivio reddituale.
I dati reddituali sono disponibili nella intranet nel seguente percorso:
Processo assicurato pensionato – opzione “consultazione dichiarazioni” nella sezione “Gestione reddituale e servizi fiscali” presente nel menu a destra.
4. Procedura DIARIO
Le pensioni interessate dal ricalcolo possono essere individuate utilizzando la procedura Diario.
Si riportano di seguito i codici utilizzati e le relative descrizioni:
Codice diario | Descrizione |
0767 | Ricostituzione da RED 2015 con conguaglio a credito da validare a cura della Sede |
0768 | Ricostituzione da RED 2015 con conguaglio a credito validato in automatico |
0769 | Ricostituzione da RED 2015 importo in pagamento invariato |
0770 | Ricostituzione da RED 2015 scartata al calcolo codice di scarto XXX |
0771 | Ricostituzione da RED 2015 con conguaglio a debito |
L’elenco delle pensioni può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione specifico e le date dal 3 al 14 luglio 2017.
5. Comunicazioni
Agli interessati vengono inviate comunicazioni differenziate a seconda che il conguaglio prodotto dalla ricostituzione sia a credito o a debito del pensionato.
In particolare, nel caso di indebiti, è stato inviato il modello TE08IND. Si richiamano, pertanto, le istruzioni fornite al punto 1 del messaggio n. 9030 del 21 novembre 2014.
Per tutte le posizioni è stato predisposto, come di consueto, il mod. TE08, disponibile in INTRANET, sezione “Assicurato Pensionato” – STAMPEWEB: stampa elaborati pensioni.
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