INPS – Messaggio 24 maggio 2017, n. 2148
Comunicato stampa DIS-COLL 2017
Si trasmette il comunicato stampa diramato in data odierna dalla Direzione centrale Relazioni esterne dell’Istituto alle agenzie di stampa e ai quotidiani a diffusione nazionale.
Si interessano i responsabili della comunicazione per la più ampia diffusione sugli organi di informazione locali.
Collaboratori coordinati e continuativi
Indennità di disoccupazione DIS-COLL
L’art. 3 comma 3 octies del decreto legge n. 244 del 2016 convertito in legge n. 19 del 2017, ha disposto la proroga della indennità DIS-COLL di cui all’articolo 15 del d.lgs. n. 22 del 2015 in relazione agli eventi di disoccupazione per le cessazioni involontarie dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017. La disciplina della prestazione DIS-COLL è rimasta invariata sotto ogni profilo rispetto all’anno 2016.
L’Inps, a riguardo, ha emanato la circolare n. 89 in attuazione della richiamata disposizione normativa di proroga della prestazione.
Con riferimento alla decorrenza del termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di collaborazione, la circolare 89/2017 precisa che – per gli eventi di cessazione intercorsi tra la data del 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione della circolare – il suddetto termine decorre dalla data di pubblicazione della circolare medesima.
Nella richiamata circolare è stato, altresì, precisato che le eventuali domande di DIS-COLL – relative ad eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2017 – già presentate tra la data del 1° gennaio 2017 e la data di pubblicazione della circolare in oggetto, saranno regolarmente gestite e che verranno inoltre riesaminate le domande di DIS-COLL presentate, sempre per eventi di cessazione intervenuti nell’anno 2017, e respinte in quanto alla data di presentazione delle medesime non era ancora intervenuta la proroga della prestazione.
Infine – avendo il sopra citato art. 3 comma 3 octies del decreto legge n. 244 del 2016 convertito in legge n. 19 del 2017 prorogato fino al 30 giugno 2017 le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 310, della legge n. 208 del 2015 – anche per l’anno 2017 l’Istituto riconoscerà l’indennità DIS-COLL in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di insufficienza delle risorse, l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande e provvederà a darne immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
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