INPS – Messaggio 24 maggio 2017, n. 2151
Ulteriori chiarimenti fiscali sull’obbligo di recupero delle ritenute Irpef, già versate all’Erario, a seguito di prestazione restituita perché indebitamente erogata e/o riaccreditata-reintroitata perché non riscossa. Applicativo RFE (ex REI).
Premessa
Normalizzazione recupero ritenute irpef
A. Caso di reintroito della prestazione nel corso dell’anno in cui è stata disposta
B. Caso di annullamento della prestazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quando è stata disposta
C. Caso di annullamento della prestazione dopo il 30 giugno dell’anno successivo, ma entro 48 mesi dal versamento delle ritenute Irpef trattenute sulla prestazione disposta
D. Applicativo “Gestione riaccrediti”
E. Riammissione a pagamento della prestazione reintroitata
F. Certificazione CU (ordinaria e sintetica)
APPLICATIVO RFE E PRINCIPALI MODALITÀ OPERATIVE
1. UTILIZZO CORRETTO DI RFE
1.1 Gestione Fiscale PSR
1.2 Impiego di RFE in visualizzazione
1.3 Attivazione dello step “autorizzata” previsto in RFE
2. GESTIONE BONUS DL 66/2014
3. PRESTAZIONI TFR/TFS
4. PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO
5. FUNZIONE “AGGIUNGI TRIBUTO” SOLO PER PRESTAZIONI NON MECCANIZZATE
DISPOSIZIONI OPERATIVE FINALI
RICHIESTA DI CHIARIMENTI
PREMESSA
Con i messaggi Hermes n. 3027 del 12 luglio 2016 e 4047 del 7/10/2016 sono state già fornite indicazioni normative, generali e operative, in merito alle modalità di recupero delle somme per ritenute Irpef versate e non dovute, a seguito di reintroito per riaccredito della prestazione o per recupero dell’indebito.
In conseguenza dei suddetti messaggi ed a seguito della messa in produzione dell’applicativo RFE (Recupero Flussi Erariali, ex REI), sono stati posti dagli operatori numerosi quesiti e, pertanto, si ritiene utile fornire ulteriori chiarimenti semplificativi sia generali che procedurali.
Preliminarmente, appare opportuno ribadire in via generale che le prestazioni erogate dal sostituto d’imposta, soggette a ritenute alla fonte, ove il pagamento non sia andato a buon fine entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stato disposto, devono essere recuperate nell’intero importo lordo a prescindere se gestite con procedure centralizzate o non centralizzate. Tale obbligo è conseguente al principio fiscale generale di “cassa” che contraddistingue i redditi annuali da certificare (CU sintetica/ordinaria) ai sostituiti e che possono essere compresi nell’ambito della eventuale dichiarazione (730 precompilato e/o Unico).
In proposito, si rammenta che, per il principio di cassa allargato di cui all’articolo 51 del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono
Ciò posto, con specifico riferimento ai pagamenti effettuati nei termini di cui al msg n. 694/2017, si precisa che gli stessi non comportano la necessità di rettificare le CU già contenenti la certificazione della prestazione, in considerazione della necessità di non creare disagi all’utenza dell’Istituto, tenuto conto che l’attuale normativa fissa il termine di trasmissione all’Agenzia delle Entrate del flusso telematico delle CU ordinarie al 7 marzo, la citata possibilità si intende estesa a tutte le prestazioni.
In particolare, in questa sede, si chiariscono alcune modalità operative da attuare per il recupero delle ritenute Irpef trattenute e versate a Erario, Regioni e Comuni su prestazioni annullate secondo i criteri già esposti nel messaggio 3027/2016.
Al riguardo, si ribadisce che le norme fiscali, che disciplinano a tutt’oggi la materia, concedono al sostituto d’imposta la possibilità di recupero di ritenute versate e non dovute in compensazione diretta nello stesso anno reddituale o l’anno successivo entro i termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta – Modello 770 .
Normalizzazione recupero ritenute irpef
Quanto disciplinato dalle norme, fa individuare sostanzialmente tre momenti temporali per normalizzare il recupero delle ritenute erariali sulle prestazioni e descritti ai punti A., B. e C. seguenti.
Inoltre, a seguire, ai punti D., E. ed F. sono evidenziati aspetti operativi conseguenziali dei tre punti precedenti.
A. Caso di reintroito della prestazione nel corso dell’anno in cui è stata disposta
Ove in corso d’anno una prestazione disposta non vada a buon fine per mancato pagamento (riaccredito) della stessa da parte del beneficiario possono verificarsi due situazioni oggettive:
1. Il motivo del mancato pagamento è sanabile e, quindi, la prestazione viene nuovamente ammessa a pagamento nel suo importo netto, entro il 31 dicembre dell’anno reddituale di riferimento. In questo caso le ritenute erariali già versate sono dovute e, quindi, non va attuata alcuna procedura di recupero.
2. Il motivo del mancato pagamento non è sanabile e, quindi, la prestazione deve essere annullata entro l’anno reddituale di riferimento. In questo caso nella procedura della singola prestazione va attivato obbligatoriamente il recupero delle ritenute erariali, come credito per l’Istituto, entro il 31 dicembre dell’anno, in modo da compensare i recuperi in maniera diretta sui debiti dello stesso anno.
B. Caso di annullamento della prestazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quando è stata disposta
Se trascorso il termine del 31 dicembre dell’anno reddituale in cui una prestazione disposta non sia andata a buon fine per mancato pagamento (riaccredito) della stessa, possono verificarsi due situazioni oggettive:
1. Il motivo del mancato pagamento è, comunque, sanabile e, quindi, in deroga al punto A.1, la prestazione può essere nuovamente ammessa a pagamento nel suo importo netto, come specificato nel predetto msg n. 694/2017. In questo caso le ritenute erariali già versate l’anno precedente sono dovute e, quindi, non va attuata alcuna procedura di recupero, né va modificata la certificazione CU relativa all’anno in cui è stata disposta la prestazione.
2. Il motivo del mancato pagamento della prestazione non è superabile nemmeno entro il termine allungato “di proroga” indicato al precedente punto B.1 e, quindi, la prestazione deve essere annullata entro il 30 giugno dell’anno reddituale successivo a quello di riferimento.
In questo caso le singole prestazioni attiveranno obbligatoriamente il dovuto recupero delle ritenute erariali, come credito per l’Istituto, nel termine indicato utilizzando la procedura amministrativa più consona già in produzione oppure, in assenza di apposita procedura, può essere utilizzato l’applicativo RFE (ad esempio per prestazioni non centralizzate).
C. Caso di annullamento della prestazione dopo il 30 giugno dell’anno successivo, ma entro 48 mesi dal versamento delle ritenute Irpef trattenute sulla prestazione disposta
L’impossibilità di annullare la prestazione reintroitata entro il 30 giugno dell’anno reddituale successivo a quello di riferimento, ai fini del recupero delle ritenute erariali versate e non dovute, comporterà l’attivazione da parte delle Sedi, per ogni singolo codice fiscale interessato, del procedimento previsto all’art. 38 del DPR 602/73.
Istanza art. 38 del DPR 602/73
L’istanza di rimborso ex art. 38, in carta semplice, dovrà essere inviata dalla Sede/Ufficio all’ufficio delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell’Inps (Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Roma 6 – Via Canton 20, 00144 Roma). All’istanza, con la motivazione “inesistenza dell’obbligo di versamento”, devono essere allegati la certificazione comprovante le ritenute effettuate, già versate e di cui si chiede il rimborso. Inoltre, va indicata la dicitura che “l’Inps ha versato le ritenute nei modi e termini di legge vigenti, tramite F24 EP”.
Il termine per proporre istanza di rimborso è fissata tassativamente entro 48 mesi dal versamento delle ritenute che si chiedono a rimborso.
D. Applicativo “Gestione riaccrediti”
In risposta ai quesiti posti da alcune sedi, si chiarisce che l’utilizzo dell’applicativo “Gestione riaccrediti” non determina in via automatica il contestuale recupero delle ritenute Irpef versate e non dovute, ma acquisisce solo l’importo netto della prestazione riaccreditata.
Quindi, all’atto del riaccredito dell’importo netto della prestazione, nel caso maturino le condizioni di annullamento, ribadite nel presente messaggio, ai punti A., B. e C. e già descritte nel messaggio 3027/2016, l’operatore dovrà valutare per il dovuto recupero delle ritenute, a seconda della prestazione in trattazione, se utilizzare procedure amministrative proprie o il supporto dell’applicativo RFE.
E. Riammissione a pagamento della prestazione reintroitata
Nel caso che una prestazione riaccreditata sia stata annullata, modificata la CU e si sia proceduto al recupero delle ritenute Irpef (usando procedure amministrative proprie o RFE), quando la stessa prestazione venga legittimamente richiesta dall’interessato, in anni successivi a quello della prima disposizione ormai annullata, si deve disporre la riammissione della prestazione ex-novo al lordo delle ritenute Irpef, come se fosse una nuova prestazione, procedendo anche alla dovuta certificazione nella CU relativa all’anno in cui viene riproposto il nuovo pagamento.
Pertanto, la riammissione a pagamento in anni successivi di una prestazione già disposta in anni precedenti e non andata a buon fine è soggetta a tassazione corrente.
Per opportuna informazione si chiarisce che sono soggette a tassazione separata solo le prestazioni il cui diritto o il ricalcolo siano sorti a seguito di applicazione di leggi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti (cfr. art. 17, comma 1, lett. b).
F. Certificazione CU (ordinaria e sintetica)
Nel caso descritto al punto A.2 ai fini della CU relativa ai redditi dell’anno in cui è stato disposto il pagamento della prestazione, l’importo reintroitato e la relativa ritenuta Irpef non vanno considerati.
Nel caso descritto al punto B.1 ai fini della CU relativa ai redditi dell’anno in cui è stato disposto il pagamento della prestazione, ove la stessa sia stata riammessa a pagamento entro i termini indicati nel msg n. 694/2017, non necessitano rettifiche sulla CU già predisposta per l’anno di riferimento.
Nel caso descritto al punto B.2 ai fini della CU relativa ai redditi dell’anno in cui è stato disposto il pagamento della prestazione, ove la stessa venga annullata nei termini sopra indicati e comunque entro il 30 giugno, l’importo reintroitato e la relativa ritenuta Irpef non devono essere certificati e, pertanto, va rettificata la CU già emessa.
Ove sia stata annullata la prestazione dopo il 30 giugno, l’importo reintroitato e la relativa ritenuta Irpef non devono essere certificati e, pertanto, l’Istituto dovrà segnalare all’Agenzia delle entrate l’annullamento della CU emessa. In tale casistica di segnalazione rientra il caso C.
APPLICATIVO RFE E PRINCIPALI MODALITÀ OPERATIVE
Oltre a quanto già esposto, si ritiene utile fornire anche chiarimenti operativi a beneficio degli addetti autorizzati dalle Sedi.
1. UTILIZZO CORRETTO DI RFE
L’uso dell’applicativo RFE, in Piattaforma Fiscale, deve essere limitato ai casi in cui non sia possibile operare l’annullamento della prestazione riaccreditata ed il contestuale recupero della relativa Irpef utilizzando applicativi già a disposizione e che già operano con modalità centralizzate.
In caso di utilizzo dell’applicativo RFE, si richiama l’attenzione sull’esatta indicazione al momento dell’annullamento delle ritenute mensili Irpef, dei rispettivi codici tributo, conti imputazione (GPA) e conti versamento.
1.1 “Gestione fiscale” PSR
Con Hermes n. 1654 del 14/04/2017 sono state date disposizioni sulla disponibilità della procedura “Gestione Fiscale”, delle prestazioni a sostegno del reddito, ai fini delle rettifiche delle CU 2017.
Tale procedura, se utilizzata entro il 30 giugno dagli operatori, in sede di annullamento/rettifica delle prestazioni erogate l’anno precedente, oltre che l’aggiornamento fiscale ai fini della Certificazione unica (CU 2017) consentirà con modalità centralizzate il recupero delle ritenute Irpef .
1.2 Impiego di RFE in visualizzazione
In via generale e nell’ottica di un corretto utilizzo dell’applicativo in questione, si rende noto che, a partire dall’anno 2016, sono presenti in banca dati RFE tutte le ritenute trattenute dalle singole prestazioni e versate annualmente per singolo codice fiscale tramite Piattaforma Fiscale.
Pertanto, per gli operatori autorizzati degli Uffici centrali e territoriali (che possono anche essere diversi dagli operatori che materialmente gestiscono i recuperi) è stata prevista una nuova funzionalità di sola consultazione.
Utilizzando il nuovo bottone “Versamenti” di RFE sarà possibile riscontrare, per ogni codice fiscale, tutti gli importi versati nell’anno di riferimento ad Erario, Regioni e Comuni e che, in caso di annullamento della prestazione a seguito di reintroito, possono essere richiesti a recupero nei termini indicati ai precedenti paragrafi.
Inoltre, utilizzando in “Versamenti” il pulsante “Gestione”, nella tendina di selezione prevista possono essere verificati i tributi ordinari (PREDEFINITA), il Bonus DL 66/2014 (BONUS), i tributi utilizzati in caso di assistenza fiscale (ASSISTENZA FISCALE) ed eventualmente recuperi già effettuati di ritenute non dovute in corso d’anno (RFE AC) o riferite all’anno precedente (RFE AP).
Pertanto, in aggiunta alle figure di “Operatore” e di “Responsabile” previste in RFE (ex REI) nel messaggio 4047 del 7 ottobre 2016, sarà aggiunta la figura del “Visualizzatore” sia per le SEDI sia per gli UFFICI CENTRALI che ne abbiano necessità. Le modalità di richiesta di abilitazione sono le medesime previste nel medesimo messaggio 4047/2016.
1.3 Attivazione dello step “autorizzata” previsto in RFE
Si fa presente che l’attivazione di una pratica in RFE, per il recupero delle ritenute versate e non dovute a seguito di annullamento della prestazione, è completa soltanto se viene concluso da parte della sede, l’intero iter fino allo stato di “autorizzata” .
In caso di operazione non completata correttamente non si può dar luogo al recupero delle ritenute e, di conseguenza, ove si superi il termine del 30 giugno senza aver completato correttamente l’iter previsto nell’applicativo REI, si dovrà provvedere secondo le modalità indicate al punto “C”.
2. GESTIONE BONUS DL 66/2014
Il recupero del Bonus “Renzi” disposto dal DL 66/2014 avviene con modalità centralizzate in via generale per tutte le prestazioni interessate e, pertanto, non si dovrà attivare alcuna procedura alternativa.
3. PRESTAZIONI TFR/TFS
Se il reintroito è riferito allo stesso anno della disposizione di pagamento del TFS/TFR annullato non va utilizzato RFE. Nel tracciato mensile del flusso versamenti inviato dalle prestazioni in argomento a Piattaforma Fiscale è già prevista la modalità centralizzata di recupero delle ritenute.
Nel caso che l’annullamento della prestazione TFR/TFS avvenga l’anno successivo a quello di liquidazione, il reintroito non può essere compreso nel flusso del versamento mensile dell’anno in corso, in quanto l’Irpef da recuperare è relativa all’anno precedente.
Pertanto, in questo caso, l’operatore dovrà verificare se il recupero delle ritenute sia avvenuto con procedura amministrativa centralizzata che alimenta l’applicativo RFE o se sia necessario utilizzare in maniera diretta il medesimo applicativo entro la scadenza del 30 giugno.
4. PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO
In riferimento alle prestazioni da lavoro autonomo è stato segnalato che in alcuni casi non si è dato corso al versamento entro l’anno delle ritenute effettuate sul compenso da corrispondere.
Al riguardo, al fine di evitare inadempienze nei confronti dei soggetti sostituiti, può essere utilizzato l’applicativo RFE in “visualizzazione”, come descritto al precedente punto 1.1, per la verifica del mancato versamento delle ritenute effettuate ed identificate in RFE con il codice tributo 104E. Ove non venga riscontrato il versamento dovrà essere regolarizzata la situazione del soggetto interessato entro il mese di dicembre dell’anno in cui è stato liquidato il corrispettivo.
5. FUNZIONE “AGGIUNGI TRIBUTO” SOLO PER PRESTAZIONI NON MECCANIZZATE
In deroga a quanto esposto al punto 1.1, in considerazione che le prestazioni “non meccanizzate” obbligano a tutt’oggi le Sedi alla comunicazione delle ritenute Irpef da versare mensilmente entro il 31 di ogni mese, tramite il percorso Intranet>Servizi>Punto fiscale>I.R.P.E.F., con l’indicazione del solo importo, senza possibilità di inserire il codice fiscale del soggetto oggetto della trattenuta, solo per questa tipologia residuale di prestazioni dovrà essere utilizzata in RFE – all’atto del recupero delle ritenute versate e non dovute per riaccredito e successivo annullamento della prestazione – la funzione “Aggiungi Tributo”.
DISPOSIZIONI OPERATIVE FINALI
A conclusione degli ulteriori chiarimenti sopra riportati, si comunica che l’applicativo RFE in Piattaforma fiscale sarà riaperto dal giorno di pubblicazione del presente messaggio al 30 giugno 2017 per l’inserimento da parte degli operatori dei dati riferiti al recupero dell’Irpef versata su prestazioni erogate nell’anno 2016 e annullate nel 2017 perché non andate a buon fine. Il relativo manuale aggiornato sarà a disposizione on-line.
Per le modalità di abilitazione degli operatori all’applicativo RFE si rimanda a quanto indicato nel messaggio n. 4047 del 7 ottobre 2016.
Ove si verifichino situazioni normative favorevoli nell’ambito della scadenza della presentazione del modello 770/2017, attualmente prevista al 31 luglio p.v., un’eventuale proroga del termine indicato al 30 Giugno 2017, solo ai fini del recupero delle ritenute Irpef versate e non dovute, sarà comunicata tempestivamente con apposito messaggio.
Richiesta di chiarimenti
Si rappresenta che eventuali chiarimenti, in ordine all’utilizzo di procedure e/o applicativi amministrativi da utilizzare per quanto esposto nel presente messaggio, vanno richiesti alle rispettive Direzioni centrali delle prestazioni interessate e/o alla Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi.
Viceversa, i quesiti di ordine normativo, come di consueto, dovranno essere inoltrati alla casella istituzionale: Gruppo.PiattaformaFiscale@inps.it con l’indicazione del presente oggetto: “Recupero Irpef per indebiti e reintroiti”.
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