INPS – Messaggio 24 maggio 2018, n. 2111

Pensioni in convenzione internazionale delle gestioni private: nuovo Accordo bilaterale con il Canada. Aggiornamento delle procedure

Si comunica che le procedure di prima liquidazione e ricostituzione delle pensioni in Convenzione Internazionale delle gestioni private sono state aggiornate per consentire l’acquisizione e il calcolo delle pensioni in convenzione italo -candese in base al nuovo Accordo entrato in vigore dal 1° ottobre 2017 ed illustrato con la circolare 154 del 25 10 2017. Nel fare rimando a tale circolare per quanto concerne gli aspetti normativi dell’Accordo, si forniscono alcuni cenni sulle principali caratteristiche della Convenzione.

1. Caratteristiche della Convenzione

Il codice della Convenzione è 59, e la decorrenza minima è 01.10.2017. La convenzione 59 si applica ai lavoratori di qualsiasi nazionalità.

Il requisito minimo per la totalizzazione è di 52 contributi settimanali in Italia.

I periodi assicurativi inferiori all’anno possono essere presi in considerazione ai fini del diritto ma non della misura.

E’ prevista la totalizzazione multipla.

L’integrazione al trattamento minimo, sussistendone i requisiti reddituali, spetta:

– ai residenti in Italia indipendentemente alla sussistenza dei requisiti di contribuzione maturata in costanza di rapporto di lavoro

– ai residenti all’estero ( in stati che non applicano la normativa comunitaria) solo in presenza dei requisiti minimi di contribuzione maturata in costanza di rapporto di lavoro previsti ( 520 settimane effettive in Italia).

L’età pensionabile per il Canada è di 65 anni per gli uomini e per le donne.

Al compimento dell’età pensionabile candese, l’integrazione al trattamento minimo eventualmente attribuita viene sospesa cautelativamente per consuete avviare le attività di controllo

2. Prime liquidate

2.1 Ricalcolo delle pensioni con decorrenza precedente il 1° ottobre 2017

Le pensioni da liquidare con decorrenza precedente il 1° ottobre 2017 sulla base dell’Accordo di sicurezza sociale Italo-Canadese del 17 novembre 1977 ( codice convenzione 24) saranno ricalcolate d’ufficio a livello centrale alla data del 1° ottobre 2017 in base alla nuova Convenzione italo-canadese(codice convenzione 59).

In tal caso il ricalcolo verrà effettuato solo se l’importo della pensione risulterà più favorevole.

Il calcolo provvederà comunque a scrivere i dati opzione sul DB:

– GP1AG01=6

– GP1AG02=01.10.2017

– GP1AG03=10/2017

2.2 Pensioni con decorrenza dal 1° ottobre 2017

Le pensioni con decorrenza dal 1° ottobre 2017 in poi saranno liquidate esclusivamente in base al nuovo accordo.

3. Ricostituzioni

Le pensioni già in essere in convenzione 24 possono essere ricalcolate in base alla convenzione 59 a domanda.

Per tutte le richieste presentate entro i due anni dall’entrata in vigore dell’accordo italo-canadese, la decorrenza del ricalcolo potrà essere dal 01/10/2017.

Per le domande presentate alla scadenza dei due anni, la decorrenza del ricalcolo dovrà essere effettuata dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Anche per le ricostituzioni il ricalcolo sarà effettuato solo se più favorevole.