INPS – Messaggio 24 ottobre 2019, n. 3854
Pagamento del TFR e dei crediti di lavoro da parte del Fondo di garanzia nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale (art. 2, comma 5, della legge n. 297/82)
1. Aggiornamento delle disposizioni in materia di documentazione da presentare a corredo della domanda
Con il messaggio n. 2084 dell’11 maggio 2016 l’Istituto ha chiarito quali sono i documenti da presentare a corredo della domanda di intervento del Fondo di garanzia, tra i quali si richiede la produzione dell’originale del titolo esecutivo in forza del quale è stata tentata l’esecuzione coattiva sul patrimonio del datore di lavoro.
Tuttavia consolidata giurisprudenza di merito ritiene che la richiesta di produzione dell’originale del titolo esecutivo non sia necessaria, atteso che, per l’esercizio dell’azione di surroga nei diritti del lavoratore, l’Istituto può utilizzare copia conforme del titolo esecutivo, unitamente alla quietanza firmata dal lavoratore che ha ricevuto la prestazione.
Si rende, pertanto, opportuno aggiornare le istruzioni a suo tempo impartite, modificando quanto previsto al paragrafo 6.A, “Documenti necessari ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento dei Fondi di garanzia in caso esecuzione individuale”, del richiamato messaggio n. 2084/2016.
Il punto 3 del predetto paragrafo che prevede:
3. Originale del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata. viene sostituito con il seguente:
3. Copia conforme del titolo esecutivo in base al quale è stata esperita l’esecuzione forzata
Si fa presente che la conformità del titolo all’originale può essere attestata dalla cancelleria del Tribunale o, ai soli fini dell’istruttoria della domanda di intervento del Fondo di garanzia, da un funzionario dell’Istituto previa esibizione dell’originale. Il predetto documento può essere allegato alla domanda telematica.
2. Verifiche istruttorie in caso di notifica del decreto ingiuntivo dopo la cancellazione delle società dal Registro delle imprese
Sono pervenuti alcuni quesiti riguardanti la corretta istruttoria delle domande di intervento del Fondo di garanzia, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della L. n. 297/82, fondate sui decreti ingiuntivi emanati dal Tribunale dopo la cancellazione dal Registro delle imprese della società datrice di lavoro oppure notificati, dopo la predetta cancellazione, presso il legale rappresentante della società stessa.
La cancellazione dal Registro delle imprese di una società (di persone o di capitali) ne determina l’estinzione, con la conseguenza che non sono idonei ad instaurare un valido processo sia l’eventuale proposizione di domanda giudiziale nei confronti di società cancellata sia la notifica alla stessa società di un decreto ingiuntivo.
La cancellazione della società non determina, tuttavia, l’estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi della società stessa, ma determina un fenomeno successorio, con il conseguente trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali. I soci stessi, pertanto, sono i legittimi contraddittori nei giudizi volti all’accertamento dei debiti sociali e rispondono delle stesse obbligazioni illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico della società (di persone o di capitali) disciplinato dal codice civile.
Gli operatori delle Strutture territoriali, pertanto, nell’ambito dell’istruttoria delle domande di intervento del Fondo di garanzia ai sensi dell’articolo. 2, comma 5, della L. n. 297/82, presentate dopo la cancellazione della società datrice di lavoro dal Registro delle imprese, dovranno verificare che la data di notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo non sia successiva alla data di cancellazione.
In caso contrario, si dovrà verificare che il decreto ingiuntivo sia stato notificato legittimamente anche ai soci e, in difetto, le domande dovranno essere respinte per mancanza della prova giudiziale del credito, fatte salve ipotesi particolari da sottoporre alla valutazione dell’Avvocato di Sede.
Inoltre, nell’ipotesi di cancellazione di una società di persone dal Registro delle imprese, per avere accesso al Fondo di garanzia il lavoratore deve preventivamente aver tentato l’esecuzione forzata:
– nei confronti di tutti i soci, in caso di società in nome collettivo (come previsto dall’art. 2312, comma 2, c.c.);
– nei confronti dei soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice (come previsto dall’art. 2324 c.c.);
Nell’ipotesi di cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, poiché i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.), se dal bilancio di liquidazione risulta che sono state distribuite somme ai soci, il lavoratore, prima di chiedere l’intervento del Fondo di garanzia, deve aver tentato l’esecuzione nei confronti dei soci stessi.
Analogamente, se dal verbale di approvazione del bilancio finale emerge che uno o più soci o il liquidatore stesso si fanno carico dei debiti, sarà necessaria la loro preventiva escussione.
Qualora, invece, il bilancio finale di liquidazione evidenzi chiaramente l’insufficienza delle garanzie patrimoniali, in ottemperanza all’orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 9108/2007) che ritiene si possa prescindere dal tentativo di esecuzione nei casi in cui sia riscontrabile in maniera oggettiva, da altri elementi di fatto, l’insufficienza delle garanzie patrimoniali, le domande di intervento del Fondo di garanzia potranno trovare accoglimento anche in mancanza del tentativo di esecuzione forzata.
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