INPS – Messaggio 24 settembre 2013, n. 14984
Proponibilità di una seconda domanda di ricongiunzione onerosa al momento dell’accesso alla prestazione di sostegno al reddito prevista dall’art. 4, della legge n. 92 del 28 giugno 2012
Sono pervenute dalle strutture del territorio richieste di chiarimenti in ordine alla proponibilità di una seconda domanda di ricongiunzione al momento dell’accesso alla prestazione di sostegno al reddito prevista dall’art. 4, della legge n. 92 del 28 giugno 2012.
Si premette che la prestazione in argomento non è una prestazione pensionistica ma una prestazione di sostegno al reddito.
Infatti, l’art 4 della legge 92/2012 prevede che il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
In merito alla proponibilità di una seconda domanda di ricongiunzione si precisa che l’art. 4 della legge n. 29/1979 prevede che questa può essere presentata:
-nel momento in cui il richiedente possa far valere, successivamente alla prima domanda di ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa (comma 1);
-all’atto del pensionamento, in mancanza del requisito assicurativo e contributivo di cui al comma 1; in questo secondo caso, la ricongiunzione può essere azionata esclusivamente nella gestione nella quale era stata richiesta con la prima domanda (comma 2).
Pertanto, una seconda domanda di ricongiunzione, in mancanza del requisito di 10 anni stabilito dal comma 1, potrà essere validamente presentata soltanto contestualmente alla domanda di pensione (e sempreché risultino soddisfatte, anche con l’apporto dei periodi ricongiunti, le condizioni per il pensionamento) e non al momento dell’accesso alla prestazione di sostegno al reddito.
Si richiamano inoltre le precisazioni fornite con la circolare n. 138 del 13 giugno 1990 circa la differenza tra rinuncia e ritiro della domanda di ricongiunzione.
Da ultimo si ribadisce che sulla prestazione erogata ai soggetti in argomento, come precisato al paragrafo 7 della circolare 119 del 1 agosto 2013 non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti e ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Circolare 21 febbraio 2020, n. 30 - Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45 - Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2020
- INPS - Circolare 24 febbraio 2022, n. 30 - Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2022
- Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45 - Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2023 - INPS – Circolare n. 15 del 7 febbraio 2023
- INPS - Circolare n. 17 del 23 gennaio 2024 - Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 45 - Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2024
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