INPS – Messaggio 25 giugno 2013, n. 10238
Determinazione del Presidente n. 76 del 5 aprile 2013, avente ad oggetto “Schema di convenzione finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS”. Attualizzazione degli oneri di gestione dovuti dagli Enti finanziari convenzionati o accreditati.
Come è noto, con determinazione del Presidente n. 76 del 5 aprile 2013, è stato approvato il nuovo schema convenzionale tra l’Istituto e i soggetti (Banche ed Intermediari finanziari) provvisti dei requisiti di legge ivi indicati, finalizzato alla concessione di prodotti di finanziamento ai pensionati INPS.
La suddetta determinazione presidenziale riporta, all’allegato 1, le “Disposizioni per la cessione del quinto”, approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Istituto n. 46 del 9 maggio 2007.
Al riguardo si osserva che all’art. 12 – Rimborso Oneri – delle richiamate “Disposizioni per la cessione del quinto” si è provveduto ad attualizzare il costo da corrispondere annualmente all’Istituto da parte degli intermediari finanziari.
Tale importo è stato elevato:
1. ad euro 20,75 (venti/75) per ciascun contratto di cessione sottoscritto dai pensionati da corrispondersi annualmente da parte degli Enti convenzionati; il nuovo importo decorre dalla data di sottoscrizione del nuovo testo convenzionale;
2. ad euro 73,00 (settantatre/00) per ciascun contratto di cessione sottoscritto dai pensionati da corrispondersi annualmente da parte degli Enti accreditati; il nuovo importo decorre dal 1° luglio 2013 in concomitanza con la nuova rilevazione trimestrale della Banca d’Italia relativa al tasso antiusura.
Con l’occasione, si segnala il refuso contenuto nelle predette Disposizioni dove il termine di 60 giorni indicato al comma 2 dell’articolo 11 – Estinzione Anticipata di Prestiti – deve intendersi di 90 giorni, come correttamente indicato nel nuovo testo di convenzione.
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