INPS – Messaggio 25 luglio 2017, n. 3097
Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo – Criteri di precedenza per le prestazioni di assegno ordinario
Il Decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014 ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.
Il Fondo, che non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, costituisce gestione dell’INPS e, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attività o di lavoro, ha lo scopo di erogare prestazioni a sostegno del reddito, tra cui assegni ordinari d’importo pari all’integrazione salariale.
Con il presente messaggio s’illustra l’allegata delibera n.2 dell’11/4/2017 adottata dal Comitato amministratore in materia di assegno ordinario, avente ad oggetto: “criteri di precedenza per le prestazioni di assegno ordinario di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) del D.I. 20 giugno 2014, n. 82761.”
Con la delibera citata, il Comitato amministratore, al fine di contenere fenomeni di “tiraggio” e garantire un più razionale utilizzo delle disponibilità finanziarie del fondo, ha previsto che le domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a), punto 2) del D.I. n. 82761/2014, presentate a decorrere dal 1° gennaio 2017, non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi.
Si rammenta che tali domande, in presenza dei requisiti e dei presupposti fissati dalle disposizioni vigenti, saranno accolte, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del D.I. n. 82761/2014, nei limiti del doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda istante dalla data di iscrizione al fondo fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni, relative sia a programmi formativi sia ad assegni ordinari, già deliberate e fruite da parte della medesima azienda istante.
Allegato
INPS – Deliberazione 11 aprile 2017, n. 2
Criteri di precedenza per le prestazioni di assegno ordinario di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) del D.I. 20 giugno 2014, n. 82761
Delibera
che le domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) del D.I. n. 82761/2014, presentate a decorrere dal 1 gennaio 2017 non possono riguardare interventi superiori ai 12 mesi, fermi restando i limiti di cui all’art. 9, comma 4, del D.I. n. 82761/2014.
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