INPS – Messaggio 25 luglio 2018, n. 2979
Indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli. Applicazione dell’articolo 2, commi 58-63, della legge n. 92 del 2012
1. Premessa
Con i messaggi n. 2302 del 5/6/2017 e n. 2911 del 12/7/2017 sono state fornite le indicazioni operative ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, commi da 58 a 63, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il quale ha previsto che nella sentenza di condanna per reati di particolare allarme sociale in esso indicati il giudice dispone una sanzione accessoria consistente nella revoca di alcune prestazioni previdenziali e assistenziali di cui siano eventualmente beneficiari i soggetti condannati.
Di seguito, si forniscono ulteriori indicazioni operative per l’applicazione delle suddette disposizioni normative ai fini della definizione delle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti agricoli.
2. Articolo 2, comma 58, primo periodo della legge n. 92 del 2012
La disposizione in parola stabilisce, a carico del condannato, la sanzione della revoca dell’indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili di cui il medesimo sia eventualmente titolare.
In caso di sentenze di condanna pervenute direttamente alle Strutture territoriali da parte dell’Autorità giudiziaria locale, l’applicazione a regime della predetta disposizione determina l’immediata revoca della prestazione di disoccupazione eventualmente in godimento da parte del condannato.
Premesso che, in ottemperanza alle indicazioni fornite con i citati messaggi n. 2302/2017 e n. 2911/2017, è compito della Struttura territoriale inserire tempestivamente il codice fiscale del condannato nella “Lista Blocchi” di SCUP, l’eventuale domanda di indennità di disoccupazione agricola presentata dal soggetto medesimo non può essere accolta in considerazione del fatto che non può essere riconosciuto il diritto alla prestazione in costanza di esecuzione della pena.
Si possono verificare, quindi, le seguenti situazioni:
1. Domanda di prestazione presentata prima della comunicazione della sentenza da parte del Tribunale
A1. Domanda non ancora definita
L’immediato inserimento del codice fiscale del condannato in “Lista Blocchi” determina, tramite l’automatica lettura del blocco nella procedura di Liquidazione “DS-ANF/AGR”, lo SCARTO della pratica al momento del calcolo con la motivazione “Bloccata per verifica in corso – Lista blocchi”.
L’operatore deve comunque provvedere a respingere l’istanza di disoccupazione agricola, utilizzando la reiezione manuale DS di recente istituzione denominata “IND. DIS/AGRICOLA NON SPETTANTE AI SENSI ART.2, COMMI 58-63, DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012 N. 92” (cfr. il messaggio n. 985 del 05/03/2018). Tale reiezione consente, infatti, di respingere la domanda di disoccupazione agricola e di accogliere, ove spettante, l’eventuale richiesta di assegno per il nucleo familiare sull’attività lavorativa agricola con qualifica di OTD, trattamento per il quale il disposto normativo in argomento non prevede la sanzione accessoria della revoca.
A2. Domanda già definita con REIEZIONE per altre motivazioni
In questo caso non vi sono crediti da bloccare. Tuttavia la pratica deve essere riesaminata e respinta utilizzando la reiezione manuale DS come indicato al punto precedente.
Nel caso in cui il richiedente abbia già proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale avverso il provvedimento di reiezione già emesso per motivi diversi dall’applicazione dell’articolo 2, commi 58-63, della legge n. 92 del 2012, nella relazione da predisporre per il Comitato Provinciale deve essere rappresentata la circostanza che il ricorrente è soggetto all’applicazione della sanzione prevista dal comma 58, primo periodo e che, pertanto, anche laddove la delibera riconosca le ragioni del ricorrente, la pratica riesaminata deve essere definita con la reiezione “IND. DIS/AGRICOLA NON SPETTANTE AI SENSI ART.2, COMMI 58-63, DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012 N. 92”.
A3. Domanda già definita con ACCOGLIMENTO
L’indennità di disoccupazione agricola non è dovuta se la data del pagamento risulta uguale o successiva alla data della sentenza. In tal caso, pertanto, la domanda, già definita con accoglimento, deve essere riesaminata d’ufficio per procedere alla citata reiezione manuale DS e alla quantificazione dell’indebito per le prestazioni erogate in epoca successiva alla data della sentenza.
Si specifica, in proposito, che è in corso l’analisi amministrativa ai fini delle necessarie implementazioni sia della procedura “DS AGR” sia della procedura “R.I.” per l’acquisizione e la gestione delle somme indebite scaturite dall’applicazione dell’articolo 2, commi 58-63, della legge n. 92/2012 alle domande di indennità di disoccupazione agricola.
All’esito di tali attività saranno fornite, con apposito messaggio, le specifiche istruzioni operative.
2. Domanda di prestazione presentata dopo la comunicazione della sentenza da parte del Tribunale.
In tale caso l’avvenuto inserimento del codice fiscale in “Lista Blocchi” determina lo scarto della pratica che deve essere gestita secondo le indicazioni fornite al precedente punto A1. Pertanto, l’operatore deve provvedere a respingere la domanda di disoccupazione utilizzando la reiezione manuale DS “IND. DIS/AGRICOLA NON SPETTANTE AI SENSI ART.2, COMMI 58-63, DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012 N. 92”, la quale determina, come già specificato, la reiezione della domanda di disoccupazione agricola e l’accoglimento, ove spettante, dell’eventuale richiesta di assegno per il nucleo familiare sull’attività lavorativa agricola con qualifica di OTD.
3. Articolo 2, comma 58, secondo periodo della legge n. 92 del 2012
La disposizione in parola prevede che il giudice disponga la revoca di tutti i trattamenti previdenziali ove sia accertato che gli stessi derivino da un rapporto di lavoro fittizio creato a copertura di attività illecite connesse ai reati citati in premessa.
In questo caso la sanzione di revoca, interessando tutti i trattamenti previdenziali, influisce non solo sull’indennità di disoccupazione agricola, ma anche sull’assegno per il nucleo familiare eventualmente spettante per l’attività lavorativa agricola con qualifica di OTD. Pertanto, restando comunque valide le indicazioni già fornite nel precedente paragrafo, si dovrà procedere alla reiezione della domanda di disoccupazione agricola e della richiesta di assegno per il nucleo familiare utilizzando la reiezione manuale della domanda allo scopo istituita “IND. DIS/AGRICOLA E/O ANF NON SPETTANTE AI SENSI ART.2, COMMI 58-63, DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012 N. 92” (cfr. il messaggio n. 985 del 05/03/2018). In tali casi, stante l’accertata natura fittizia del rapporto di lavoro in forza del quale è stato riconosciuto il diritto alle prestazioni previdenziali, si dovrà procedere al recupero dell’indebito.
4. Articolo 2, comma 59, della legge n. 92 del 2012
La disposizione in argomento prevede che i condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti. Considerata l’interpretazione già fornita nel citato messaggio n. 2911 del 2017, l’assicurato che voglia accedere all’indennità di disoccupazione agricola a completamento dell’esecuzione della pena deve presentare una nuova domanda, che potrà essere eventualmente accolta solo se presentata entro il termine normativamente previsto del 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza della prestazione e in presenza di tutti i requisiti di legge previsti per il diritto a tale indennità.
Come già precisato, non potranno essere prese in considerazione le richieste di riesame di domande già respinte con le motivazioni previste per le reiezioni manuali di DS e di DOM specificamente istituite ai fini dell’applicazione del disposto normativo in argomento. Pertanto, laddove venga presentata un’istanza di riesame riguardante la domanda respinta ai sensi dell’articolo 2, commi 58-63, della legge n. 92 del 2012, la procedura produrrà uno scarto per “LIQUIDAZIONE UGUALE ALLA PRECEDENTE”.
La comunicazione per l’interessato potrà essere stampata prelevando la lettera dalla funzione “Consulta” > “Lettere riesami scartati uguali precedente” ed inviata con le modalità previste dalla funzione stessa.
5. Articolo 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012
In relazione alla disposizione in argomento, ad integrazione delle indicazioni già fornite, si precisa quanto segue.
Nel caso in cui risulti che la pena è stata completamente eseguita e che la data riportata nel certificato di espiata pena rilasciato dall’Ufficio del Pubblico Ministero competente – Ufficio esecuzioni – è antecedente alla data di presentazione della domanda, il codice fiscale può essere sbloccato e la domanda di prestazione definita.
Nel caso, invece, in cui la pena non sia stata ancora completamente eseguita ovvero la data di avvenuta espiazione risultante dal suddetto certificato sia successiva alla data di presentazione della domanda di prestazione, l’indennità di disoccupazione agricola non può essere riconosciuta.
L’utilizzo della reiezione manuale DS “IND. DIS/AGRICOLA NON SPETTANTE AI SENSI ART.2, COMMI 58-63, DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2012 N. 92” determinerà la reiezione dell’indennità di disoccupazione agricola, ma non anche dell’assegno per il nucleo familiare eventualmente spettante per l’attività lavorativa agricola; deve infatti ritenersi tassativa l’indicazione delle tipologie delle prestazioni menzionate nel comma 58 dell’articolo 2, al quale rinvia il comma 61.
6. Articolo 2, comma 62, della legge n. 92 del 2012
La disposizione in questione prevede che il pubblico ministero, ove nel corso delle indagini acquisisca elementi utili per ritenere che una prestazione di natura assistenziale o previdenziale sia stata irregolarmente percepita, debba informare l’Amministrazione competente per i successivi accertamenti e provvedimenti.
Pertanto, relativamente alle domande di indennità di disoccupazione e/o assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli, debbono effettuarsi i seguenti adempimenti:
– nel caso in cui la domanda non sia stata ancora definita, occorre sospenderne immediatamente la liquidazione per evitare l’eventuale erogazione di una prestazione indebita. La domanda può essere definita soltanto a conclusione degli accertamenti conseguenti alla comunicazione del pubblico ministero;
– nel caso in cui la domanda sia già stata definita con accoglimento, occorre effettuare gli accertamenti richiesti segnalando preliminarmente al pubblico ministero l’avvenuta erogazione della prestazione. Del pari dovrà darsi comunicazione al pubblico ministero dei provvedimenti adottati in esito agli accertamenti. Ove il procedimento giudiziario si concluda con la condanna dell’interessato si dovrà provvedere al riesame della domanda di disoccupazione agricola e all’apertura di una partita debitoria in procedura “RI”. Si richiamano in proposito le indicazioni già fornite al riguardo nel precedente punto A3;
– nel caso in cui la domanda sia già stata definita con una reiezione, fatto salvo l’obbligo di effettuare gli accertamenti richiesti dal pubblico ministero, dovrà darsi notizia, nell’ambito della comunicazione al medesimo, della presenza di una domanda che non ha determinato l’erogazione di prestazione. All’esito del procedimento giudiziario, ove lo stesso abbia dato luogo alla condanna dell’interessato, si dovrà procedere con la modifica della motivazione di reiezione. In proposito si richiamano le indicazioni fornite nel precedente punto A2.
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