INPS – Messaggio 25 luglio 2018, n. 2992
Definizione delle domande di certificazione di APE sociale e delle domande di certificazione dei lavoratori “precoci”, in relazione allo svolgimento di attività gravose – lettera d) dell’art. 2, comma 1, del DPCM 88/2017 e lettera d) dell’art. 3, comma 1 del DPCM 87/2017. Istanze di riesame
1. Domande relative al 1° scrutinio 2018. Istanze di riesame.
In sede di riesame delle domande di certificazione di APE sociale e delle domande di certificazione dei lavoratori “precoci”, rientranti nel 1° scrutinio 2018, alcune sedi territoriali hanno chiesto chiarimenti circa la possibilità di valutare il nuovo “modello AP116 2018”, recante l’indicazione del codice professionale ISTAT, allegato alla stessa istanza di riesame e non presentato al momento della domanda o comunque nel termine del 20 aprile 2018.
Come previsto dal messaggio hermes n. 2319 dell’8 giugno 2018, nei casi in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha restituito esito “NON VERIFICABILE”, le strutture territoriali devono verificare lo svolgimento dell’attività gravosa sulla base dell’attestazione del datore di lavoro allegata alla domanda (qualora sia completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa per il riconoscimento dell’attività gravosa, ivi compresa, ove prevista dall’allegato A del decreto ministeriale 5 febbraio 2018, per la specifica professione gravosa, l’indicazione del codice professionale ISTAT corrispondente) e procedere alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalle circolari n. 99 e n. 100 del 2017 e dalle circolari n. 33 e n. 34 del 2018.
In particolare, per i casi in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha restituito esito “NON VERIFICABILE”, le strutture territoriali devono verificare che le domande di certificazione, con allegato il vecchio “modello AP116 2017”, siano state integrate, entro il 20 aprile 2018, con il nuovo “modello AP116 2018” (aggiornato in base alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018).
Si ricorda, inoltre, che avverso il provvedimento di reiezione delle domande in argomento, è prevista la possibilità di proporre, entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso, istanza di riesame con specifico riferimento agli elementi indicati nella domanda o presenti nella documentazione prodotta o integrata nei termini previsti. L’istruttoria a seguito di riesame deve essere svolta tenendo fermi i presupposti di fatto e di diritto rappresentati nella domanda di certificazione oggetto di riesame.
Tutto ciò premesso, si chiarisce che in sede di riesame delle domande in argomento, relative al 1° scrutinio 2018, non è possibile integrare la documentazione presentando il nuovo “modello AP116 2018”, visto che per tali domande è stata prevista l’integrazione con il citato modello entro il 20 aprile 2018.
2. Domande relative al 2° scrutinio 2018.
Per le domande di certificazione di APE sociale presentate dal 1° marzo 2018 al 15 luglio 2018 e per le domande di certificazione dei lavoratori “precoci” presentate dal 2 marzo 2018, rientranti nel 2° scrutinio 2018, sono disponibili in procedura gli esiti pervenuti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a seguito dell’attivazione del Protocollo 2018 per lo scambio di dati, in relazione alle domande presentate fino al 15 luglio.
Per la definizione delle suddette domande, con riferimento agli esiti pervenuti, si rinvia alle indicazioni già fornite alle sedi territoriali con il citato messaggio hermes n. 2319 dell’8 giugno 2018.
Per quanto riguarda, nello specifico, i casi in cui il Ministero del lavoro ha restituito esito “NON VERIFICABILE”, le strutture territoriali devono verificare che sia stato allegato alla domanda il nuovo “modello AP116 2018”.
Resta fermo che qualora l’INL fornisca riscontro all’INPS, circa il completamento di accertamenti dai quali è emersa l’insussistenza dei requisiti previsti dalle sopracitate disposizioni normative per l’accesso ai benefici in argomento, dopo il completamento dell’istruttoria della domanda, le sedi territoriali dell’Istituto si dovranno attivare per il recupero delle prestazioni indebite eventualmente erogate.
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