INPS – Messaggio 25 novembre 2022, n. 4265
Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Rilascio degli aggiornamenti procedurali per la presentazione delle domande di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi di cui al Capo XI del D.lgs n. 151/2001
Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, nel dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, ha introdotto alcune novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale.
Con la circolare n. 122/2022 sono state fornite le indicazioni in materia, tra cui la possibilità, in attesa degli aggiornamenti procedurali, di fruire dei congedi parentali come modificati dalla novella normativa, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica il completamento dell’aggiornamento procedurale relativo alla presentazione telematica della domanda di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi come previsto dal menzionato decreto legislativo n. 105/2022.
Si precisa che le domande di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi possono riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022) e la data di pubblicazione del presente messaggio.
Per i periodi di congedo parentale successivi alla data di pubblicazione del presente messaggio, le domande devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.
Si ricorda che durante i periodi di fruizione di congedo parentale è obbligatorio astenersi dallo svolgimento di attività lavorativa.
La domanda telematica di congedo parentale deve essere presentata all’Istituto attraverso uno dei seguenti canali:
– sito web dell’Istituto, www.inps.it, autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS;
– Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– Istituti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Con successivo messaggio sarà data comunicazione in materia di rilascio delle implementazioni informatiche che interessano l’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto. Fino a tale comunicazione, gli interessati potranno fruire delle relative tutele, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.
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