INPS – Messaggio 26 gennaio 2018, n. 378
Fondo di integrazione salariale di cui al D.I.n.94343/2016. Prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà. Precisazioni sulle modalità di pagamento.
Con circolare n. 176/2016 e con successivo messaggio n. 4885/2016 è stato previsto, in fase di prima applicazione, nelle more del rilascio delle opportune istruzioni Uniemens per il conguaglio/rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro e della conseguente reingegnerizzazione del flusso procedurale, il pagamento diretto, quale modalità esclusiva di erogazione delle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale.
A scioglimento della riserva ivi prevista, con la circolare n. 170/2017, sono state fornite le indicazioni tecniche per la compilazione dell’Uniemens sia per le prestazioni di integrazione salariale (assegno ordinario e di solidarietà) relativamente al Fondo di integrazione salariale ed ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Trasporto pubblico, del Trentino, di Bolzano- Alto Adige, di Solimare, del Gruppo Poste Italiane e delle Imprese assicuratrici e società di assistenza, sia per gli interventi formativi relativamente ai Fondi di solidarietà del Credito cooperativo, del Credito, delle Imprese assicuratrici e società di assistenza e del Gruppo Poste Italiane. Pertanto, con la citata circolare, per i suddetti Fondi è stata superata la modalità esclusiva del pagamento diretto per le prestazioni di integrazione salariale.
Com’è noto, trovando applicazione ai fondi di solidarietà l’articolo 7 del Decreto legislativo n. 148/2015 avente ad oggetto le modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni, le prestazioni di integrazione salariale erogate dal Fondo di integrazione salariale, e in generale dai Fondi di solidarietà, seguono le medesime modalità di fruizione in atto per le integrazioni salariali ordinarie. Conseguentemente, la corresponsione economica ai lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale deve essere anticipata, alla fine di ogni periodo di paga, dal datore di lavoro e rimborsata dall’Istituto al soggetto datoriale o da questo conguagliata.
Il pagamento diretto della prestazione può essere autorizzato esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa comprovate dalla presentazione, alla competente Struttura territoriale INPS, della documentazione di cui all’allegato 2 della circolare n. 197/2015.
Tale nuovo quadro operativo è vigente da gennaio 2018 in relazione alle domande presentate dal 1 gennaio 2018 ed esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data.
Ciò premesso, considerato che da una verifica effettuata sulle domande trasmesse dai datori di lavoro interessati alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale nei primi giorni di gennaio 2018, la modalità di pagamento richiesta è stata prevalentemente quella del pagamento diretto, si invitano le Strutture territoriali, in attuazione del nuovo quadro operativo richiamato, a verificare, tramite la presentazione della documentazione di cui al citato allegato 2, le serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa per le istanze presentate con modalità di pagamento diretto e, laddove queste non dovessero sussistere, a comunicare al datore di lavoro l’esito dell’istruttoria e, quindi, la conversione d’ufficio della modalità di pagamento da diretto a pagamento a conguaglio/rimborso.
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